Corte di giustizia, Sentenza C-63/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2021. — Commissione europea contro Repubblica italiana. — Causa C-63/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, in un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro l’Italia, ha esaminato il contributo regionale previsto dal Friuli-Venezia Giulia per l’acquisto di carburanti da parte dei residenti. Ha ritenuto che la Commissione non avesse provato che tale misura fosse un rimborso di accise mascherato, perché mancava la dimostrazione di un collegamento effettivo tra il contributo e l’imposta sui carburanti. Di conseguenza, non è stata accertata la violazione degli articoli 4 e 19 della direttiva 2003/96/CE.
Inadempimento dell’Italia per il contributo regionale sul carburante in Friuli-Venezia Giulia: la Corte esclude che integri un rimborso di accise vietato dalla direttiva 2003/96/CE per mancanza di prova di un collegamento reale con l’imposta.
La questione giuridica
Se il sistema regionale friulano che riconosce ai residenti un contributo fisso per litro sull’acquisto di benzina e gasolio, erogato dal gestore e rimborsato dalla Regione, costituisca una riduzione delle accise sotto forma di "rimborso totale o parziale dell’imposta versata" ai sensi dell’articolo 6, lettera c), della direttiva 2003/96/CE, e quindi una violazione degli articoli 4 e 19 della medesima direttiva in assenza di autorizzazione del Consiglio.
Principio di diritto
La Corte ha respinto il ricorso della Commissione perché quest’ultima non ha dimostrato che il contributo regionale friulano costituisse, in sostanza, un rimborso totale o parziale delle accise sulla benzina e sul gasolio. Per configurare una misura come rimborso ai sensi dell’articolo 6, lettera c), della direttiva 2003/96/CE, non basta che sia finanziata con fondi pubblici o calcolata per litro di carburante: occorre provare un reale collegamento con le accise riscosse, tale da neutralizzarle o ridurle; tale prova non era stata fornita.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Direttiva 2003/96/CE
- Articolo 4 della direttiva 2003/96/CE
- Articolo 5 della direttiva 2003/96/CE
- Articolo 6 della direttiva 2003/96/CE
- Articolo 7 della direttiva 2003/96/CE
- Articoli 15-17 della direttiva 2003/96/CE
- Articolo 18 della direttiva 2003/96/CE
- Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
Inadempimento dell’Italia per il contributo regionale sul carburante in Friuli-Venezia Giulia
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana. La controversia concerne il sistema di contribuzione istituito dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per ridurre il prezzo dei carburanti ai residenti, alla luce della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.
Parti e oggetto del giudizio
La Commissione sosteneva che il contributo regionale, erogato per litro di benzina e gasolio acquistati e poi rimborsato dall’amministrazione regionale ai gestori, costituisse in realtà una riduzione delle accise non autorizzata. L’Italia contestava tale qualificazione, affermando che si trattava di una sovvenzione autonoma, finanziata dal bilancio regionale e non connessa alle accise; il Regno di Spagna interveniva a sostegno di questa tesi.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama il sistema della direttiva 2003/96/CE, in particolare:
- l’articolo 4, che impone il rispetto dei livelli minimi di tassazione;
- l’articolo 6, che consente esenzioni o riduzioni anche mediante rimborso totale o parziale dell’imposta versata;
- gli articoli 5, 7 e da 15 a 19, che disciplinano specifiche ipotesi di aliquote differenziate, esenzioni e riduzioni;
- l’articolo 19, che richiede l’autorizzazione unanime del Consiglio per ulteriori esenzioni o riduzioni basate su considerazioni politiche specifiche. Sono inoltre richiamati i considerando 2-5, 9 e 24 della direttiva, che evidenziano l’obiettivo di armonizzazione e di buon funzionamento del mercato interno.
Quadro fattuale e disciplina regionale
La legge regionale n. 14/2010 prevede contributi sui carburanti per persone fisiche residenti in Regione, con importi fissi per litro e differenziazioni per zona territoriale e tipo di carburante. Il contributo viene riconosciuto direttamente al consumatore al momento del rifornimento tramite i gestori dotati di POS, i quali sono poi rimborsati dall’amministrazione regionale. La misura si inseriva in un contesto nel quale, in passato, l’Italia aveva ottenuto deroghe e autorizzazioni relative a riduzioni di accisa per la medesima area territoriale.
Questione giuridica affrontata dalla Corte
La questione centrale era stabilire se il contributo regionale dovesse essere qualificato come "rimborso totale o parziale dell’imposta versata" ai sensi dell’articolo 6, lettera c), della direttiva 2003/96/CE. Solo in tal caso la misura avrebbe potuto essere ricondotta a una riduzione del livello di tassazione soggetta alle limitazioni e all’eventuale autorizzazione previste dalla direttiva.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che, in un ricorso per inadempimento, spetta alla Commissione fornire la prova dell’inadempimento contestato senza potersi basare su presunzioni. Nel merito, afferma che perché una misura possa essere considerata rimborso ai sensi dell’articolo 6, lettera c), è necessario che la somma erogata provenga dalle accise riscosse dallo Stato, oppure che vi sia comunque un reale collegamento con tali accise, in modo da neutralizzarle o ridurle.
La Corte esclude che sia sufficiente il solo fatto che il contributo sia finanziato da fondi pubblici o sia calcolato per litro di carburante. Nel caso di specie, la Commissione non ha dimostrato:
- che il finanziamento del contributo fosse specificamente collegato al gettito delle accise trasferito alla Regione;
- che il contributo fosse destinato a neutralizzare o diminuire l’accisa;
- che la misura non potesse mirare, invece, ad attenuare i maggiori costi di produzione del carburante in una regione periferica.
La Corte osserva inoltre che la circostanza per cui il contributo spetta anche per rifornimenti effettuati fuori Regione e il fatto che beneficiari e debitori dell’accisa non coincidano non bastano, da soli, a fondare la qualificazione di rimborso di accise. Anche il richiamo a regimi preesistenti autorizzati o a decisioni del Consiglio su misure analoghe non è decisivo: tali elementi possono solo costituire un indizio, non sostituire la prova del collegamento concreto richiesto nel caso specifico.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato che l’Italia, introducendo il sistema di contribuzione regionale, abbia istituito una riduzione delle accise sotto forma di rimborso dell’imposta versata. Di conseguenza, non è accertato alcun inadempimento degli articoli 4 e 19 della direttiva 2003/96/CE. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della Commissione alle spese; il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.
Principio affermato
Una misura regionale che riduca il prezzo dei carburanti per gli utenti finali non costituisce automaticamente un rimborso di accise ai sensi dell’articolo 6, lettera c), della direttiva 2003/96/CE: occorre provare un nesso reale e specifico tra la sovvenzione e le accise riscosse, tale da comportare la neutralizzazione o la riduzione dell’imposta. In assenza di tale prova, non può essere dichiarato l’inadempimento dello Stato membro.
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