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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-441/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021. — TQ contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 5, lettera a), articolo 6, paragrafi 1 e 4, articolo 8, paragrafo 1, e articolo 10 – Decisione di rimpatrio adottata nei confronti di un minore non accompagnato – Interesse superiore del bambino – Obbligo per lo Stato membro interessato di accertarsi, prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio, che il minore sarà ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio – Distinzione in base al solo criterio dell’età del minore per il conferimento di un diritto di soggiorno – Decisione di rimpatrio non seguita da misure di allontanamento. — Causa C-441/19

Giurisprudenza europea62019CJ0441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la direttiva 2008/115 nel senso che i minori non accompagnati non possono essere oggetto di decisioni di rimpatrio senza una verifica concreta dell’accoglienza disponibile nel paese di destinazione. L’interesse superiore del minore impone una valutazione individuale e vieta criteri automatici fondati solo sull’età. Inoltre, una volta adottata la decisione di rimpatrio e verificata l’accoglienza adeguata, lo Stato membro non può sospendere l’allontanamento in attesa della maggiore età.

Rimpatrio di minore non accompagnato: obbligo dello Stato membro di verificare, prima della decisione di rimpatrio, l’esistenza di un’accoglienza adeguata nello Stato di ritorno e divieto di trattare diversamente i minori solo in base all’età; l’allontanamento non può essere semplicemente rinviato fino alla maggiore età.

La questione giuridica

Se la direttiva 2008/115, letta alla luce della Carta, imponga: 1) prima di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, di accertare che nel paese di rimpatrio sia disponibile un’accoglienza adeguata; 2) se sia consentito distinguere tra minori non accompagnati solo in base all’età per verificare tale accoglienza; 3) se, una volta adottata la decisione di rimpatrio, lo Stato membro possa astenersi dall’allontanamento del minore fino al compimento dei diciotto anni.

Principio di diritto

Prima di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, lo Stato membro deve svolgere una valutazione generale e approfondita della sua situazione, tenendo in considerazione in via preminente l’interesse superiore del bambino, e deve verificare concretamente che nello Stato di rimpatrio esista un’accoglienza adeguata. Non è consentito introdurre, per tale verifica, una distinzione automatica basata soltanto sull’età del minore; inoltre, se l’accoglienza adeguata è stata accertata e la decisione di rimpatrio è stata adottata, lo Stato membro deve procedere all’allontanamento con la dovuta celerità e non può limitarsi a rinviarlo fino alla maggiore età.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 4, 21, 24 e 51
  • Direttiva 2008/115/CE, articoli 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 10; considerando 2, 4, 22 e 24
  • Direttiva 2011/95/UE, articoli 1, 2 e 15
  • Direttiva 2013/33/UE, articolo 2, lettera d)
  • Regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen), articolo 5 e articolo 13

Rimpatrio di minore non accompagnato e verifica dell’accoglienza nel paese di ritorno

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, nell’ambito di una controversia tra TQ, minore non accompagnato cittadino di un paese terzo, e lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Il giudice nazionale chiedeva come interpretare la direttiva 2008/115 sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, alla luce della Carta dei diritti fondamentali, con specifico riferimento alla tutela dei minori non accompagnati.

Contesto fattuale e normativo

TQ aveva presentato domanda di permesso di soggiorno per asilo nei Paesi Bassi. Le autorità olandesi hanno ritenuto che non potesse beneficiare né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria e non gli hanno concesso un permesso di soggiorno regolare; la decisione di rigetto ha operato anche come decisione di rimpatrio. La normativa olandese distingueva tra minori non accompagnati sotto i quindici anni e quelli di età pari o superiore a quindici anni: solo per i primi era prevista, prima della decisione di rimpatrio, una verifica dell’esistenza di un’accoglienza adeguata nel paese di rimpatrio.

Sul piano del diritto dell’Unione, la Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 5, lettera a), della direttiva 2008/115, che impone di tenere nella debita considerazione l’interesse superiore del bambino;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, della stessa direttiva, che obbliga a adottare una decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, sulla esecuzione dell’allontanamento;
  • l’articolo 10, paragrafo 2, relativo specificamente ai minori non accompagnati, che richiede, prima dell’allontanamento, l’accertamento che il minore sarà ricondotto a un familiare, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza.

Prima questione: obbligo di verificare l’accoglienza adeguata prima della decisione di rimpatrio

La Corte afferma che la direttiva 2008/115, letta insieme all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, impone allo Stato membro, prima di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, di effettuare una valutazione generale e approfondita della situazione del minore e di accertarsi concretamente che nello Stato di rimpatrio sia disponibile un’accoglienza adeguata.

La Corte valorizza il fatto che il minore non accompagnato rientra tra le persone vulnerabili ai sensi della direttiva 2008/115 e che l’interesse superiore del bambino deve essere considerato in ogni fase della procedura. Se la decisione di rimpatrio fosse adottata senza questa verifica preventiva, il minore si troverebbe in una situazione di grave incertezza giuridica e personale, incompatibile con la tutela rafforzata richiesta dal diritto dell’Unione. La Corte chiarisce quindi che, se l’accoglienza adeguata non è disponibile, la decisione di rimpatrio non può essere adottata.

Seconda questione: illegittimità di una distinzione automatica basata solo sull’età

La Corte esclude che uno Stato membro possa operare una distinzione tra minori non accompagnati esclusivamente in base all’età, per stabilire se debba essere svolta la verifica sull’accoglienza nel paese di rimpatrio. Pur riconoscendo che l’età è un elemento rilevante nella valutazione dell’interesse superiore del minore, essa non può essere l’unico criterio decisivo.

La pronuncia considera arbitraria una prassi amministrativa che si fondi su una presunzione generale legata alla durata massima delle procedure e che, di fatto, escluda dall’esame individuale i minori sopra una certa soglia anagrafica. La Corte ribadisce che la situazione di ciascun minore deve essere valutata caso per caso, senza automatismi, tenendo conto della vulnerabilità concreta dell’interessato.

Terza questione: allontanamento e divieto di rinvio fino alla maggiore età

Quanto all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, la Corte ricorda che, una volta adottata una decisione di rimpatrio, lo Stato membro deve adottare tutte le misure necessarie per eseguirla con la massima celerità. Se, inoltre, è stata verificata l’esistenza di un’accoglienza adeguata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, il minore deve essere allontanato, salvo mutamenti successivi della situazione.

La Corte conclude che uno Stato membro non può adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato e poi limitarsi a non eseguire l’allontanamento fino al compimento dei diciotto anni. Se l’accoglienza adeguata non è più garantita al momento dell’allontanamento, la decisione non può essere eseguita; se invece è ancora garantita, l’allontanamento deve essere effettuato senza ritardi ingiustificati.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • prima della decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, lo Stato membro deve verificare che nello Stato di rimpatrio sia disponibile un’accoglienza adeguata;
  • non è consentita una distinzione tra minori non accompagnati basata solo sull’età per effettuare tale verifica;
  • lo Stato membro non può rinviare l’allontanamento del minore fino al raggiungimento della maggiore età dopo aver adottato la decisione di rimpatrio e verificato l’accoglienza adeguata nello Stato di ritorno.

Principio di diritto emergente

La decisione rafforza la protezione dei minori non accompagnati nel diritto UE del rimpatrio: l’interesse superiore del bambino impone un controllo individuale, concreto e preventivo sull’effettiva accoglienza nel paese di destinazione, e non consente soluzioni automatiche o procrastinate basate solo sull’età.

Come è indicizzato

Materierimpatrio e allontanamento degli stranieriminori non accompagnatidiritti fondamentali del minoreasilo e protezione internazionaleimmigrazione irregolare

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