Corte di giustizia, Sentenza C-826/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021. — LB e a. contro College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Limburg. — Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Aarhus – Articolo 9, paragrafi 2 e 3 – Accesso alla giustizia – Mancato accesso alla giustizia per il pubblico diverso dal pubblico interessato – Ricevibilità del ricorso subordinata alla previa partecipazione al processo decisionale. — Causa C-826/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la portata dell’accesso alla giustizia previsto dalla Convenzione di Aarhus. Precisa che il diritto di ricorso ex articolo 9, paragrafo 2, spetta al solo "pubblico interessato" e non al pubblico in generale, ma che il paragrafo 3 impedisce agli Stati membri di privare il pubblico di qualsiasi tutela quando il diritto nazionale riconosce ulteriori diritti di partecipazione. La Corte censura inoltre la regola olandese che subordina, per le ONG ambientaliste, la ricevibilità del ricorso alla previa partecipazione alla fase amministrativa. Per i ricorsi fondati sull’articolo 9, paragrafo 3, una condizione del genere può invece essere ammessa, nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità.
Accesso alla giustizia in materia ambientale ex Convenzione di Aarhus: legittimità di limiti nazionali fondati sulla qualità di "pubblico interessato" e sulla previa partecipazione al procedimento decisionale
La questione giuridica
Se l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di Aarhus osti: (i) a una normativa nazionale che nega al "pubblico" in generale l’accesso alla giustizia contro decisioni rientranti nell’articolo 6, riservandolo ai soli membri del "pubblico interessato"; (ii) a una disciplina che subordina la ricevibilità dei ricorsi delle ONG ambientali e/o dei membri del pubblico alla previa partecipazione alla procedura di preparazione del provvedimento; (iii) a una regola che limita le censure proponibili in giudizio ai soli aspetti già oggetto di osservazioni nella fase amministrativa.
Principio di diritto
L’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus garantisce l’accesso alla giustizia solo ai membri del "pubblico interessato" per contestare decisioni rientranti nell’articolo 6, e non impone un diritto di ricorso al "pubblico" in generale; tuttavia, l’articolo 9, paragrafo 3, osta a che il diritto nazionale escluda del tutto la tutela giurisdizionale del pubblico rispetto a più ampi diritti di partecipazione conferiti dal diritto interno. Inoltre, per le ONG che rientrano nel "pubblico interessato", l’articolo 9, paragrafo 2, osta a che la ricevibilità del ricorso sia subordinata alla previa partecipazione al procedimento di preparazione della decisione impugnata, anche se la mancata partecipazione può essere giustificata; per i ricorsi che ricadono nell’articolo 9, paragrafo 3, invece, una simile condizione è in linea di principio ammissibile, salvo che, secondo le circostanze, non sia ragionevole addebitare al ricorrente di non aver partecipato.
Norme richiamate
- Convenzione di Aarhus, articoli 2, paragrafi 4 e 5, 3, paragrafo 5, 6, paragrafi 1-10, 9, paragrafi 2-4, e allegato I, punto 15, lettera c)
- Decisione 2005/370/CE del Consiglio
- Articolo 267 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 47 e 52, paragrafo 1
Accesso alla giustizia in materia ambientale e limiti nazionali alla legittimazione processuale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rechtbank Limburg su un’autorizzazione ambientale relativa alla costruzione di un impianto per l’allevamento di suini nei Paesi Bassi. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 9 della Convenzione di Aarhus, approvata dall’Unione con la decisione 2005/370/CE, con particolare riguardo alla legittimazione ad agire del "pubblico" e del "pubblico interessato" e alla ricevibilità dei ricorsi subordinata alla partecipazione al procedimento amministrativo.
Fatti e procedimento principale
Sebava BV aveva chiesto al Comune di Echt-Susteren un’autorizzazione per ampliare e modificare una stalla per suini, costruendo una nuova struttura per 855 scrofe e altre opere accessorie. Il Comune aveva ritenuto non necessaria la valutazione di impatto ambientale e poi rilasciato l’autorizzazione. Contro tale decisione avevano proposto ricorso LB e tre associazioni per la tutela degli animali.
Il giudice del rinvio osservava che:
- il ricorso di LB poteva essere irricevibile perché non qualificabile come "interessata" ai sensi del diritto olandese, essendo residente a circa venti chilometri dal sito;
- inoltre, LB non aveva presentato osservazioni nella fase di preparazione del provvedimento;
- le associazioni ricorrenti, pur considerate "interessate" dal diritto nazionale, avevano anch’esse omesso di intervenire nella fase procedimentale;
- il diritto olandese limitava la legittimazione al ricorso agli interessati e, in ogni caso, escludeva la ricevibilità per chi non avesse presentato osservazioni, salvo che non potesse essergli ragionevolmente addebitata tale omissione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafi 4 e 5, della Convenzione di Aarhus, che distingue tra "pubblico" e "pubblico interessato";
- l’articolo 6, che disciplina la partecipazione del pubblico ai processi decisionali relativi ad attività specifiche;
- l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, relativo all’accesso alla giustizia;
- l’allegato I, punto 15, lettera c), che include gli impianti per l’allevamento intensivo di suini con oltre 750 posti per le scrofe;
- la decisione 2005/370/CE;
- gli articoli 47 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, in relazione alla compatibilità della condizione processuale imposta dal diritto nazionale.
Prima e seconda questione: accesso alla giustizia del "pubblico" in generale
La Corte afferma che l’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus garantisce l’accesso alla giustizia soltanto ai membri del "pubblico interessato", cioè a coloro che subiscono o possono subire gli effetti del processo decisionale ambientale, oppure hanno un interesse da far valere, inclusi gli enti non governativi che promuovono la tutela dell’ambiente e soddisfano i requisiti nazionali.
Di conseguenza, il paragrafo 2 non impone agli Stati membri di riconoscere al pubblico in generale un diritto autonomo di ricorso contro decisioni rientranti nell’articolo 6. La Corte valorizza il sistema complessivo della Convenzione, che distingue espressamente tra "pubblico" e "pubblico interessato" e prevede per quest’ultimo un regime più ampio di partecipazione e di tutela giurisdizionale.
Tuttavia, la Corte precisa che l’articolo 9, paragrafo 3, impedisce che il pubblico sia privato in assoluto di ogni accesso alla giustizia rispetto a diritti di partecipazione più ampi eventualmente riconosciuti dal diritto nazionale in attuazione dell’articolo 3, paragrafo 5, della Convenzione.
Terza, quarta, quinta e sesta questione: previa partecipazione alla procedura di preparazione
Per le ONG ambientaliste che rientrano nel "pubblico interessato", la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la partecipazione al processo decisionale non può essere trasformata in un presupposto di ricevibilità del ricorso contro la decisione finale. La fase partecipativa e la fase giurisdizionale hanno infatti funzioni diverse; subordinare il ricorso alla previa partecipazione svuoterebbe di effetto utile il diritto di accesso alla giustizia garantito dall’articolo 9, paragrafo 2.
La Corte esclude quindi che sia compatibile con tale disposizione una normativa che dichiari irricevibile il ricorso delle ONG solo perché non hanno presentato osservazioni nella fase amministrativa, anche se il diritto nazionale prevede una clausola di temperamento quando la mancata partecipazione non sia ragionevolmente addebitabile.
Diversa è la soluzione per i ricorsi che rientrano nell’articolo 9, paragrafo 3. In tale ipotesi, gli Stati membri possono subordinare la ricevibilità alla presentazione di osservazioni nel procedimento amministrativo, purché la condizione sia prevista dalla legge, persegua un obiettivo di interesse generale, non incida sul nucleo essenziale del diritto a un ricorso effettivo e sia proporzionata. La Corte ritiene che, nel caso di specie, la regola olandese soddisfi tali requisiti, anche perché la clausola di esonero opera quando non sia ragionevole addebitare al ricorrente l’omissione.
La Corte non ritiene necessario esaminare autonomamente la questione relativa alla limitazione delle censure proponibili ai soli aspetti già contestati in sede amministrativa, poiché le ricorrenti principali non avevano comunque partecipato a quella fase.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus non osta a che il "pubblico" in generale non abbia accesso, in quanto tale, alla giustizia contro decisioni rientranti nell’articolo 6;
- l’articolo 9, paragrafo 3, osta invece a che il pubblico sia completamente escluso dall’accesso alla giustizia per far valere diritti di partecipazione più ampi conferiti dal diritto nazionale;
- l’articolo 9, paragrafo 2, osta a che la ricevibilità dei ricorsi delle ONG del "pubblico interessato" sia subordinata alla loro partecipazione alla procedura di preparazione della decisione impugnata, anche se manca una ragionevole addebitabilità della loro omissione;
- l’articolo 9, paragrafo 3, non osta invece, in linea di principio, a una simile condizione di ricevibilità per i ricorsi che rientrano nel suo ambito, salvo il caso in cui non sia ragionevole addebitare al ricorrente la mancata partecipazione.
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