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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18548/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coeredi)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di un de cuius nel cui patrimonio era presente un terreno con fabbricato in comunione ereditaria. Una coerede ha agito contro due coeredi assumendo di essere stata esclusa dal possesso, dalla gestione e dal godimento dei cespiti ereditari immobiliari, chiedendo la regolamentazione dell'uso comune e turnario, la consegna delle chiavi, il rendiconto dei redditi e dei frutti percepiti dai beni, nonché il risarcimento del danno per la mancata disponibilità e fruizione della propria quota. Il Tribunale aveva accolto le domande riconoscendo il diritto della attrice al godimento pro quota e condannando le convenute alla consegna delle chiavi e al pagamento di una somma. In appello le convenute ottenevano una riduzione della condanna: la Corte d'appello riteneva che il fabbricato, al momento dell'apertura della successione, fosse allo stato rustico e non abitabile, valorizzava i costi di ristrutturazione sostenuti dalle appellate e liquidava il danno in via equitativa, negando però il diritto alla consegna delle chiavi. In cassazione la ricorrente deduceva quattro motivi: violazione delle norme sulla comunione e sull'uso della cosa comune, sostenendo che non fosse stata proposta alcuna domanda o eccezione riconvenzionale per il rimborso delle spese di miglioria; violazione delle norme processuali sulla produzione documentale in appello; violazione del divieto di domande nuove e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte d'appello accolto una pretesa non introdotta ritualmente; omesso o insufficiente esame e motivazione apparente, per avere il giudice di merito affermato apoditticamente che le spese di ristrutturazione erano state sostenute dalle appellate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, promiscuamente formulati e privi della necessaria specificità richiesta per il giudizio di legittimità; ha inoltre rilevato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era correttamente costruita perché non indicava un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito, ma tendeva a una rivalutazione del materiale istruttorio. Quanto alla produzione documentale in appello, il ricorso non indicava neppure quali documenti fossero stati prodotti. Nel merito, la Corte ha comunque richiamato il consolidato principio per cui il comproprietario può usare la cosa comune anche in modo esclusivo entro i limiti dell'art. 1102 c.c., mentre il risarcimento è dovuto solo se vi sia sottrazione o impedimento del pari uso degli altri partecipanti; ha poi osservato che, essendo stata proposta una domanda di rendiconto, la regolazione delle spese necessarie o utili sostenute da una coerede rientrava fisiologicamente nella resa dei conti e non richiedeva una domanda riconvenzionale autonoma. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1100 c.c.

    richiamato come base della disciplina della comunione e dei poteri dei partecipanti sui beni comuni.

  • art. 1101 c.c.

    evocato dalla ricorrente in tema di quote, vantaggi e pesi della comunione.

  • art. 1102 c.c.

    il comproprietario può usare la cosa comune anche in modo particolare o esclusivo, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri il pari uso; il risarcimento richiede la prova di una violazione di tali limiti.

  • art. 2043 c.c.

    il danno da uso illecito/esclusivo del bene comune è risarcibile solo se l'occupazione travalica i limiti consentiti e integra condotta contra ius e non iure.

  • art. 1223 c.c.

    usato per giustificare la valutazione del danno patrimoniale come perdita/lucro cessante conseguente al mancato godimento.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato quale criterio di liquidazione del danno risarcibile secondo le regole proprie dell'obbligazione risarcitoria.

  • art. 345 c.p.c.

    invocato in relazione al divieto di nuove domande e alla produzione di nuovi documenti in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il divieto di pronunce su domande nuove.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato con riferimento alla valutazione delle prove e all'uso di documenti non ritualmente acquisiti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve rispettare tassatività e specificità dei motivi e, per il vizio motivazionale, dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 366 c.p.c.

    richiesto per l'indicazione specifica dei fatti, dei documenti e degli elementi posti a base del ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato quanto all'onere di deposito e specificazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    la Corte rileva che le questioni di diritto sono state decise in modo conforme alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione della sentenza è sindacabile in cassazione solo per il rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza o apparente motivazione integra nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente più la denuncia di insufficiente o contraddittoria motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 757 c.c.

    richiamato per la regola della dichiaratività della divisione con riguardo ai frutti civili nella comunione ereditaria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nella comunione, il singolo partecipante può usare anche in via esclusiva il bene comune entro i limiti dell'art. 1102 c.c.; il risarcimento del danno non discende automaticamente dall'occupazione esclusiva, ma solo dalla prova che essa abbia impedito agli altri il pari uso o abbia alterato la destinazione del bene.
  • Il coerede che trattenga e amministri un bene ereditario non risponde automaticamente per il solo fatto del possesso esclusivo: occorre dimostrare un'effettiva sottrazione delle facoltà di godimento spettanti agli altri coeredi e il conseguente danno risarcibile.
  • In tema di frutti e di regolazione economica tra partecipanti alla comunione ereditaria, la domanda di rendiconto comporta fisiologicamente la sistemazione contabile di dare e avere, comprensiva delle spese necessarie o utili sostenute da uno dei condividenti, senza necessità di autonoma domanda riconvenzionale.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e riferiti a fatti decisivi realmente omessi; non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del merito o delle prove.
  • Il vizio motivazionale oggi è ristretto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente più di censurare semplicemente una motivazione ritenuta insufficiente o contraddittoria, salvo i casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieComunioneImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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