Sentenza n. 4661/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma quanto al ricorso n. 2707 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione Quarta) n. 2251/2024, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 5773 del 2025: per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione Quarta) n. 68/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenze del TAR Veneto n. 2251/2024 e n. 68/2025, concernenti rispettivamente una cartella di pagamento e un’intimazione di pagamento per prelievi supplementari sul latte relativi, per quanto deciso in appello, alla campagna 2001/2002
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati riuniti due appelli connessi. Nel primo, AGEA ha impugnato la sentenza con cui il TAR Veneto aveva annullato la cartella di pagamento relativa ai prelievi latte, ritenendo venuti meno i titoli presupposti, tra cui l’intimazione AGEA dell’11 giugno 2013 annullata dal TAR Lazio con sentenza n. 6646/2023, non ancora definitiva al momento della decisione di primo grado. L’appello ha dedotto l’erroneità dell’assunto secondo cui una sentenza costitutiva di annullamento non passata in giudicato potesse produrre effetti definitivi in un diverso giudizio e, in subordine, la violazione degli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a. per la mancata sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio pregiudicante. Nel secondo appello, AGEA e ADER hanno impugnato la sentenza che aveva annullato l’intimazione di pagamento relativa alle campagne 2000/2001 e 2001/2002, deducendo, tra l’altro, l’esistenza di un giudicato favorevole all’amministrazione sulla campagna 2001/2002, l’esigibilità del prelievo ai sensi dell’art. 8-quinquies l. n. 33/2009, la prescrizione decennale del credito e l’interruzione della prescrizione mediante gli atti notificati. È stato inoltre contestato che il TAR avesse fondato l’annullamento su una pronuncia non definitiva del TAR Lazio e sulla precedente sentenza del TAR Veneto n. 2251/2024, anch’essa impugnata.
La decisione
Gli appelli sono stati riuniti e accolti. Quanto alla sentenza TAR Veneto n. 2251/2024, il Consiglio di Stato ha rilevato che, con la propria sentenza n. 6446/2025, era stata riformata la sentenza TAR Lazio n. 6646/2023, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado. Pertanto, l’atto presupposto relativo alla campagna 2001/2002 è rimasto efficace e viene meno la base dell’annullamento della cartella. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata e il ricorso originario è stato respinto per tale annualità. Quanto alla sentenza TAR Veneto n. 68/2025, il Collegio ha accolto il secondo motivo d’appello, rilevando che gli atti presupposti dell’intimazione erano tuttora efficaci, anche in conseguenza della riforma della sentenza n. 2251/2024. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti, pur essendo stato precisato che il primo sarebbe stato fondato: esisteva un giudicato favorevole all’amministrazione sulla campagna 2001/2002, il prelievo era esigibile perché non sospeso, il termine prescrizionale era decennale e gli atti notificati avevano interrotto la prescrizione. Le sentenze impugnate sono state riformate e i ricorsi di primo grado sono stati respinti limitatamente alla campagna 2001/2002. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8-quinquies l. n. 33/2009
Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale
Il prelievo supplementare non sospeso da un provvedimento giurisdizionale resta esigibile.
art. 295 c.p.c.
È stato invocato, unitamente all’art. 79 c.p.a., quale fondamento della sospensione necessaria del processo in presenza di una causa pregiudicante; la questione è stata assorbita dall’accoglimento dell’appello.
art. 337 c.p.c.
È stato richiamato in relazione agli effetti della sentenza non definitiva resa nella causa pregiudicante; la questione è stata assorbita.
art. 79 c.p.a.
Richiamato per la disciplina della sospensione del processo amministrativo in rapporto alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 104, comma 2, c.p.a.
Richiamato per l’ammissione in appello di nuovi documenti, ritenuta ammissibile quanto alla sentenza pregressa idonea a evitare un possibile conflitto tra giudicati.
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione all’autorità del giudicato e all’impossibilità di rimettere in discussione l’imputazione del prelievo coperta da giudicato.
Massime di principio
- La riforma in appello della sentenza che aveva annullato l’atto presupposto elimina la base giuridica dell’annullamento dell’atto consequenziale fondato esclusivamente sulla caducazione dell’atto a monte; l’atto presupposto torna a rimanere efficace e il ricorso contro l’atto a valle deve essere respinto per la medesima ragione.
- Un giudicato formatosi sull’imputazione di un prelievo supplementare impedisce di rimettere in discussione la relativa debenza in un successivo giudizio contro gli atti di riscossione conseguenti.
- Ai sensi dell’art. 8-quinquies l. n. 33/2009, le imputazioni di prelievo supplementare non sospese in sede giurisdizionale devono considerarsi esigibili.
- Per i crediti relativi al prelievo supplementare sul latte si applica il termine ordinario decennale di prescrizione; gli atti di riscossione notificati interrompono il decorso della prescrizione.
- La produzione in appello di una pronuncia precedente è ammissibile quando sia necessaria a evitare un possibile contrasto tra giudicati.
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