Cassazione Penale, Ordinanza n. 34444/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la sua condanna per il delitto di false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 495 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la prova dell'attribuzione del fatto fosse erronea; la Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e mirava solo a ottenere una rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione ritenuta congrua e logica, fondata anche su individuazione fotografica e elementi convergenti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. e il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche; anche tale doglianza è stata ritenuta generica e non critica rispetto alla decisione impugnata, perché si limitava ad affermazioni apodittiche sul comportamento processuale e sulla non grave entità del fatto, sollecitando ancora una diversa valutazione di merito.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
È la fattispecie incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non ne ridefinisce gli elementi costitutivi, ma rileva che il motivo di ricorso non scalfisce la motivazione di merito che aveva ritenuto provata la commissione del fatto.
art. 133 c.p.
È richiamato dal ricorrente per contestare la determinazione della pena; la Corte lo considera nel contesto della censura sul trattamento sanzionatorio, giudicandola però generica e meramente sollecitativa di un diverso apprezzamento di merito.
art. 62-bis c.p.
È richiamato per lamentare il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; la Corte reputa il motivo privo di specificità perché non contiene una reale critica alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
Stabilisce la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa lettura del merito.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o un autonomo apprezzamento dei fatti già scrutinati dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è congrua e логica.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche devono indicare puntualmente gli errori della motivazione, non essendo sufficiente richiamare in modo apodittico il buon comportamento processuale o la modesta gravità del fatto.
- La manifesta inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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