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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09331/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (docente)

La controversia

Una candidata alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2023 chiedeva il riposizionamento in graduatoria e l’attribuzione di un punteggio maggiore, sostenendo che il servizio da lei prestato per vari anni presso istituti scolastici come OSA, Asacom e ausiliario dovesse essere valutato come "altro servizio" ai sensi del D.M. n. 50 del 2021. In sede amministrativa le era stato inizialmente riconosciuto il punteggio relativo ad alcuni servizi, ma poi, a seguito di rettifica da parte dell’istituto scolastico, una parte del punteggio era stata decurtata. Il Tribunale di Ragusa aveva accolto la misura cautelare ma, nel merito, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo la controversia devoluta al giudice amministrativo, in quanto inerente a graduatorie di natura concorsuale. Il TAR, adito in riassunzione, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione sostenendo invece che la procedura non avesse natura concorsuale perché priva di discrezionalità e basata su un mero inserimento automatico in graduatoria. Le Sezioni Unite erano quindi chiamate a stabilire se la domanda di corretta attribuzione del punteggio e di riposizionamento nelle graduatorie spettasse al giudice ordinario o a quello amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha cassato la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva declinato la giurisdizione. Ha ritenuto che la controversia non investisse l’impugnazione diretta della disciplina generale o regolamentare delle graduatorie, ma la pretesa individuale all’esatto collocamento in graduatoria sulla base dei punteggi spettanti. Poiché la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia avviene in modo automatico, senza valutazioni discrezionali o comparazione concorsuale, e l’eventuale rettifica del punteggio costituisce attività vincolata riferibile a posizioni di diritto soggettivo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Non è stata effettuata alcuna regolamentazione delle spese, in quanto le parti non si sono costituite.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 3 maggio 1999, n. 124

    norma primaria che disciplina le supplenze del personale scolastico ATA e fonda il sistema delle graduatorie utilizzate per il conferimento degli incarichi

  • art. 6 D.M. n. 430/2000

    dispone la funzione delle graduatorie di istituto e di circolo come strumento residuale per il conferimento delle supplenze

  • art. 5, comma 6, D.M. n. 430/2000

    stabilisce la validità triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia

  • art. 8 D.M. n. 430/2000

    rinvia a successivi decreti ministeriali per termini, modalità di presentazione delle domande e formazione delle graduatorie

  • D.M. 3 marzo 2021, n. 50

    atto applicativo che disciplina la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 e le modalità di attribuzione dei punteggi

  • Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836

    richiamata quale precedente conforme: quando si chiede l’accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario

  • Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123

    ribadisce il criterio distintivo tra domanda di annullamento dell’atto generale, devoluta al giudice amministrativo, e domanda di accertamento del diritto soggettivo all’inserimento, devoluta al giudice ordinario

  • Cass., Sez. Un., 20 luglio 2022, n. 22693

    conferma il superamento dell’orientamento contrario e ribadisce la giurisdizione ordinaria per le controversie sulla corretta collocazione in graduatoria

Massime di principio

  • Le controversie relative alla corretta attribuzione del punteggio e al conseguente posizionamento nelle graduatorie scolastiche di istituto e di circolo di terza fascia, quando non si contesti direttamente l’atto regolamentare generale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La natura non concorsuale della procedura si desume dall’assenza di commissioni di concorso, dall’automatismo nell’assegnazione dei punteggi sulla base di tabelle predeterminate e dalla mancanza di valutazioni comparative discrezionali.
  • Se la domanda mira all’accertamento del diritto soggettivo del singolo all’esatto inserimento o alla corretta collocazione in graduatoria, anche mediante disapplicazione dell’atto amministrativo ostativo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario; se invece si chiede l’annullamento diretto dell’atto generale o normativo, la giurisdizione è del giudice amministrativo.
  • La rettifica del punteggio o l’esclusione dalla graduatoria, quando discenda dalla verifica della conformità dei titoli dichiarati a quelli effettivamente posseduti, costituisce attività vincolata e non espressione di potere discrezionale autoritativo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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