Cassazione Penale, Sentenza n. 28613/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (estradando)
La controversia
La decisione riguarda una procedura di estradizione passiva avviata su richiesta della Repubblica della Moldova per l'esecuzione di una condanna a pena detentiva pronunciata dalla Corte di appello di Chisinau per un fatto di furto commesso all'estero. La Corte di appello di Genova aveva convalidato l'arresto e applicato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 714, comma 2, c.p.p. e dell'art. 111 Cost., lamentando: 1) l'omessa motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga, affermato con formule generiche richiamando gravità del fatto, entità della pena e breve permanenza in Italia, senza confrontarsi con le deduzioni difensive su stabile residenza, matrimonio con cittadina italiana e lavoro a tempo indeterminato; 2) l'omessa motivazione sulla scelta della misura più gravosa della custodia in carcere, senza spiegare perché non fossero adeguate misure meno afflittive. La difesa ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la liberazione immediata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi. Ha affermato che, nelle misure coercitive adottate incidentalmente nel procedimento estradizionale, il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge e che l'omessa o apparente motivazione integra tale vizio. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata era carente sia quanto al pericolo di fuga, desunto solo da elementi generici e non univoci, sia quanto alla necessità della custodia in carcere, semplicemente enunciata nel dispositivo. Ha quindi aderito all'orientamento secondo cui l'annullamento per difetto di motivazione dell'ordinanza cautelare comporta l'immediata liberazione dell'estradando, poiché un rinvio servirebbe solo a integrare ex post un titolo cautelare ormai viziato. Ha perciò annullato senza rinvio l'ordinanza, dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare e ordinato l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa.
Norme richiamate
art. 714, comma 2, c.p.p.
violazione degli artt. 714, comma 2 cod. proc. pen. e 111 Cost.
nelle ordinanze cautelari adottate incidentalmente nel procedimento di estradizione la motivazione deve dare conto in modo concreto dei presupposti della misura; l'omessa o apparente motivazione integra un vizio deducibile in cassazione come violazione di legge
art. 111 Cost.
violazione degli artt. 714, comma 2 cod. proc. pen. e 111 Cost.
il provvedimento limitativo della libertà personale deve essere motivato in modo effettivo e non meramente apparente
art. 626 c.p.p.
ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen.
richiamato per la comunicazione immediata del provvedimento alla procura generale competente
art. 714 c.p.p.
è il riferimento normativo del procedimento cautelare incidentale in estradizione; la decisione ribadisce che il pericolo di fuga e la scelta della custodia in carcere devono essere sorretti da motivazione specifica e concreta
Massime di principio
- Nel procedimento estradizionale, le misure coercitive adottate incidentalmente devono essere sorrette da una motivazione concreta e individualizzata, sia quanto al pericolo di fuga sia quanto alla scelta della misura custodiale.
- Il pericolo di fuga non può essere desunto in modo automatico dalla sola gravità del fatto, dall'entità della pena da espiare o dalla breve permanenza sul territorio nazionale; occorrono elementi specifici, concreti e sintomatici di un reale rischio di allontanamento.
- La custodia cautelare in carcere richiede una motivazione autonoma sulla sua esclusiva adeguatezza, non essendo sufficiente la mera enunciazione nel dispositivo.
- Nel sistema estradizionale, l'omessa o apparente motivazione dell'ordinanza cautelare determina la nullità del titolo e impone l'annullamento senza rinvio con immediata liberazione dell'estradando, non essendo consentita una motivazione integrativa in sede rescissoria.
- La severità della condanna da espiare all'estero non è, da sola, elemento sufficiente a fondare il pericolo di fuga.
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