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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44327/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del GUP di Milano del 24/03/2023 con la quale era stata applicata la pena mediante patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con riconoscimento di attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti e applicazione della continuazione. Cretu lamentava l'illegalità della pena per un eccessivo aumento dovuto alla continuazione (contestazione dell'entità della pena). Chelman deduceva violazione dell'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p., sostenendo che la sentenza aveva fatto riferimento alla recidiva nonostante l'imputato fosse incensurato e la recidiva non fosse stata contestata nel capo di imputazione; la difesa riteneva quindi illegittima la determinazione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha rettificato d'ufficio un evidente refuso nella sentenza impugnata, escludendo il richiamo alla recidiva nella parte relativa al calcolo della pena per Chelman. Il ricorso di Chelman è stato ritenuto privo di interesse dopo la rettifica; il ricorso di Cretu è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze concernenti l'entità della pena (aumento per continuazione) esulano dal perimetro dell'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento; nella fattispecie il GUP ha omologato l'accordo e applicato la pena convenuta con riconoscimento delle attenuanti generiche e della continuazione

  • art. 448 comma 2‑bis cod. proc. pen.

    «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»

    La norma limita i motivi di ricorso in cassazione avverso sentenze di patteggiamento: non sono ammesse doglianze sull'entità della pena in senso di mera insoddisfazione per il quantum; la Corte ha ritenuto che le critiche sull'aumento della pena per la continuazione rientrino nell'ambito dell'entità e quindi siano inammissibili

  • potere di rettifica d'ufficio del giudice dell'impugnazione

    La Corte può correggere d'ufficio errori materiali o refusi che non generano nullità essenziali; qui ha eliminato il richiamo errato alla recidiva nella motivazione impugnata

Massime di principio

  • I ricorsi in cassazione contro sentenze di patteggiamento sono ammessi solo per i motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p.; le contestazioni sull'entità pura della pena (quantum) sono, di regola, inammissibili
  • Se la doglianza è fondata su un errore materiale o un refuso nella motivazione (ad es. richiamo improprio alla recidiva), il giudice dell'impugnazione può rettificare d'ufficio l'errore; dopo la rettifica, il ricorso può risultare privo di interesse e quindi inammissibile
  • Per contestare l'applicazione di aggravanti come la recidiva occorre dimostrare un'irregolarità sostanziale o una violazione di legge (ad es. applicazione della recidiva nonostante l'assenza dei presupposti): una mera discrepanza formale o una lamentela sull'entità della pena non sono sufficienti
  • Difese che intendono impugnare la determinazione della pena dovrebbero mirare a far emergere profili di illegittimità giuridica (erronea qualificazione del fatto, violazione di norme applicabili) piuttosto che discutere il mero aumento numerico dovuto a fattispecie come la continuazione
  • Quando possibile, prima di proporre ricorso per cassazione in casi di patteggiamento, valutare le azioni rimediali in sede di giudice di primo grado (istanze di correzione, chiarimenti) o impostare il ricorso su uno dei motivi tassativi ammessi dall'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p.

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