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Sentenza

Sentenza del 17/10/2016 n. 2610 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRES - avviso di accertamento - quota di ammortamento - costo non ancora sostenuto - fattura non pagata - è tale - deducibilità - non è ammessa. IRES - avviso di accertamento - spese di pubblicità - spese di sponsorizzazione - assimilazione - art. 29, d.lgs n. 175/14 - inerenza - sussiste - deducibilità - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il recupero a tassazione di quote di ammortamento relative a una fattura per servizi non ancora pagata, sostenendo la deducibilità del relativo costo. Contestava inoltre la non deducibilità di spese di pubblicità e sponsorizzazione, deducendone l’inerenza all’attività d’impresa.

La decisione

La sentenza ha escluso la deducibilità delle quote di ammortamento riferite alla fattura non pagata, poiché il costo non risultava ancora effettivamente sostenuto, contabilmente rilevabile e ammortizzabile. È stata invece riconosciuta la deducibilità delle spese di pubblicità e sponsorizzazione, ritenute inerenti all’attività d’impresa. L’esito è quindi parzialmente favorevole al contribuente e parzialmente favorevole all’Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 29, d.lgs. n. 175/2014

    Le spese di sponsorizzazione sono assimilate a quelle di pubblicità, con conseguente valutazione della loro deducibilità secondo il criterio dell’inerenza.

  • Cass. civ., sentenza n. 6548/2012

    Richiamata in tema di inerenza e deducibilità dei costi pubblicitari.

  • Cass. civ., sentenza n. 20054/2014

    Richiamata per il principio secondo cui la deducibilità delle spese pubblicitarie non richiede la prova di una specifica componente positiva di reddito, essendo sufficiente una correlazione ampia con l’attività d’impresa.

  • Cass. civ., sentenza n. 20055/2014

    Richiamata in relazione all’inerenza delle spese di pubblicità e sponsorizzazione e alla loro potenziale attitudine a produrre utili.

Massime di principio

  • Una quota di ammortamento è deducibile solo se riferita a un costo effettivamente sostenuto, contabilmente rilevato e riferibile a un bene o servizio ammortizzabile; la mera emissione di una fattura non pagata può non essere sufficiente.
  • Per le spese di pubblicità e sponsorizzazione, l’inerenza non richiede la dimostrazione di un ricavo specifico direttamente prodotto dalla spesa.
  • È sufficiente che la spesa presenti un collegamento ragionevole con l’attività d’impresa e sia astrattamente idonea a favorire la produzione di utili.
  • La sponsorizzazione, dopo l’art. 29 del d.lgs. n. 175/2014, può essere trattata come spesa pubblicitaria, purché siano dimostrati l’effettività della prestazione, il sostenimento del costo e il collegamento con l’attività aziendale.
  • In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe conservare contratto, fatture, prove del pagamento, documentazione dell’effettiva esecuzione della prestazione e elementi che dimostrino l’inerenza della spesa.

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