Cassazione Penale, Sentenza n. 4905/2025 del 06/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione di Marco Fusco per la coltivazione di 48 piante di marijuana: il Procuratore generale deduce che la Corte d'appello ha erroneamente disapplicato l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 sostenendo che il reato di coltivazione si configura indipendentemente dalla quantità di principio attivo immediatamente estraibile, essendo sufficiente la conformità botanica e l'attitudine della pianta a produrre sostanza stupefacente. Il ricorso chiedeva l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. Ha confermato che, pur essendo il reato di coltivazione configurabile indipendentemente dalla quantità immediata di principio attivo, non integra tipicità penale una coltivazione che, per assenza di indizi di inserimento nel mercato illegale e per evidenti caratteri di destinazione esclusiva all'uso personale (condotta domestica, tecniche rudimentali, spazio angusto, modesto rendimento), deve essere qualificata al più come illecito amministrativo. La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che aveva considerato la coltivazione di Fusco riconducibile all'autoconsumo e non allo spaccio, rigettando dunque il ricorso.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309
La norma incrimina la coltivazione di piante produttrici di sostanze stupefacenti. La giurisprudenza richiamata precisa che la configurabilità del reato non dipende dalla quantità immediatamente estraibile di principio attivo, ma dalla conformità botanica e dall'attitudine della pianta a produrre droga; tuttavia la stessa giurisprudenza ammette che coltivazioni domestiche, rudimentali e con destinazione immediata all'uso personale possono essere prive di tipicità penale
Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 (dep. 2020) - Caruso
decisione di Sezioni Unite citata in motivazione
Stabilisce il principio che la coltivazione è configurabile anche indipendentemente dalla quantità di principio attivo estratto, ma chiarisce che la mancanza di indizi di vendita e la immediata destinazione all'uso personale, se evidente, escludono la tipicità penale
Sez. 6, n. 6599 del 05/11/2020 (dep. 2021) - Serafini
decisione di merito citata
Conferma il principio secondo cui la messa a coltura di piantine in vasi all'interno dell'abitazione che permettono di estrarre quantitativi minimi destinati all'uso personale integra una fattispecie non punibile penalmente e riconduce la fattispecie all'illecito amministrativo
Massime di principio
- Il reato di coltivazione può essere configurato indipendentemente dalla quantità immediatamente estraibile di principio attivo, ma la qualificazione penale richiede elementi che indichino la destinazione alla cessione o l'inserimento nel mercato illecito
- Fattori che orientano verso l'esclusiva destinazione all'uso personale: coltivazione in ambiente domestico e angusto, tecniche rudimentali, limitata attrezzatura, numero di piante e resa compatibili con consumo personale, assenza di indizi di vendita (buste, bilancini, comunicazioni con acquirenti)
- Fattori che orientano verso la sussistenza del reato: apparati tecnici professionali, ampia produzione o potenzialità produttiva, prove di cessione o organizzazione di vendita, elementi che consentano al giudice di escludere ragionevolmente la destinazione esclusiva all'autoconsumo
- In giudizio il peso probatorio è determinante: tocca all'accusa dimostrare elementi indiziari che superino la plausibile spiegazione dell'autoconsumo; in assenza di tali elementi la fattispecie può essere ricondotta all'illecito amministrativo
- Nelle situazioni dubbie il giudice deve valutare globalmente le condizioni di coltivazione (spazio, strumenti, quantità effettiva e potenziale, condotta dell'imputato, sue condizioni economiche e sociali) per decidere se sussiste la tipicità penale o solo un illecito amministrativo
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