Cassazione Penale, Sentenza n. 32593/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il condannato aveva chiesto al Giudice dell’esecuzione il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con tre sentenze irrevocabili, due delle quali avevano già formato oggetto di un precedente riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. La Corte di appello, quale Giudice dell’esecuzione, aveva individuato come reato più grave quello associativo giudicato con la terza sentenza e aveva rideterminato la pena complessiva in tredici anni e undici mesi di reclusione, applicando per i reati satellite delle prime due sentenze aumenti di due mesi di reclusione ciascuno, al netto della riduzione per il rito abbreviato. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., nonché vizio di motivazione, sostenendo che gli aumenti non potevano superare quelli già stabiliti in sede di cognizione o nel precedente provvedimento esecutivo. In particolare, per i reati già ritenuti satellite nella sentenza n. 2, l’aumento era stato fissato in un mese di reclusione, ridotto a venti giorni per il rito speciale; secondo il ricorrente, il nuovo aumento di due mesi per ciascun episodio, anche se indicato al netto del rito, violava il divieto di peggioramento del trattamento sanzionatorio e non era adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati. Ha ribadito che il Giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena per effetto della continuazione, non può stabilire per i reati satellite aumenti superiori a quelli fissati dal giudice della cognizione per gli stessi reati. Inoltre, quando la continuazione riguarda fatti già unificati in un precedente provvedimento esecutivo, la rideterminazione è possibile solo in bonam partem e non può peggiorare il trattamento sanzionatorio già definito. Nel caso concreto, la motivazione dell’ordinanza impugnata non confrontava adeguatamente la misura degli aumenti con il precedente provvedimento esecutivo relativo alle sentenze nn. 1 e 2 e non spiegava, alla luce dei parametri dell’art. 133 c.p., la congruità dell’aumento uniforme di due mesi per ciascun reato satellite già valutato con aumenti di un mese, ridotti a venti giorni per il rito. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente alla misura degli aumenti relativi ai reati satellite della sentenza n. 2 dell’istanza.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la rideterminazione della pena deve rispettare i limiti derivanti dalle precedenti decisioni irrevocabili e non può determinare un peggioramento del trattamento sanzionatorio.
art. 81 c.p.
Fondamento sostanziale della disciplina del reato continuato e della determinazione degli aumenti per i reati satellite.
art. 133 c.p.
I criteri di gravità del reato e di commisurazione della pena devono essere considerati e adeguatamente esplicitati nella motivazione della misura degli aumenti per i reati satellite.
art. 187 disp. att. c.p.p.
Richiamato per l’individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena complessiva in sede esecutiva.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Individua i reati in materia di stupefacenti considerati quali reati satellite nel procedimento di unificazione della pena.
Massime di principio
- Nel rideterminare la pena per la continuazione in sede esecutiva, il giudice non può fissare per un reato satellite un aumento superiore a quello stabilito dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile relativa allo stesso reato.
- Quando il giudice dell’esecuzione riconosce la continuazione con fatti già unificati da un precedente provvedimento esecutivo, può rideterminare la pena soltanto in senso favorevole al condannato, senza peggiorare il trattamento sanzionatorio già stabilito.
- La determinazione degli aumenti per i reati satellite deve essere motivata in rapporto ai criteri dell’art. 133 c.p.; una misura uniforme degli aumenti richiede una giustificazione specifica, soprattutto quando si discosta dagli aumenti fissati nelle precedenti sentenze o decisioni esecutive.
- Il giudice dell’esecuzione che procede a una nuova unificazione deve confrontarsi con le precedenti determinazioni della pena e spiegare perché gli aumenti applicati siano compatibili con esse e con il divieto di reformatio in peius.
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