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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01444/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione di un creditore ereditario che aveva chiesto e ottenuto nei gradi di merito l'accertamento dell'acquisto della qualità di erede in capo al coniuge superstite del de cuius, ritenendo che costei fosse nel possesso di un bene compreso nell'asse ereditario non rientrante nel diritto di abitazione riconosciuto dall'art. 540, comma 2, c.c. La Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi, denunciando la violazione dell'art. 485 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo in sostanza che mancassero i presupposti per ritenere perfezionata la fattispecie di acquisto dell'eredità per il chiamato nel possesso dei beni ereditari. Ha inoltre dedotto che la porzione immobiliare considerata in possesso sarebbe stata già concessa in comodato dal de cuius alla figlia della ricorrente. La controparte è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i due motivi, osservando che la relazione richiesta dall'art. 485 c.c. tra chiamato e bene ereditario può consistere nella semplice relazione materiale con il bene e che, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato in fatto che la ricorrente, dopo l'apertura della successione, si era trasferita in un diverso appartamento dello stesso stabile, distinto da quello adibito a casa familiare. Ha inoltre rilevato che il diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540, comma 2, c.c. riguarda solo l'immobile concretamente utilizzato prima della morte come residenza familiare e non può estendersi a un diverso appartamento autonomo, anche se ubicato nello stesso fabbricato. La censura sul preteso comodato della porzione immobiliare è stata ritenuta non considerata nella sentenza impugnata e comunque non idonea a scalfire la ratio decidendi. Sono stati assorbiti gli ulteriori profili di censura. Nulla sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 485 c.c.

    La fattispecie di acquisto dell'eredità da parte del chiamato nel possesso dei beni ereditari può essere integrata dalla semplice relazione materiale con il bene ereditario; nel caso concreto la Corte ha ritenuto accertati i presupposti della norma.

  • art. 540, comma 2, c.c.

    Il diritto di abitazione del coniuge superstite ha ad oggetto solo l'immobile concretamente utilizzato prima della morte come residenza familiare e non può estendersi a un diverso appartamento autonomo, ancorché nello stesso fabbricato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 485 c.c., il possesso del bene ereditario rilevante per la fattispecie di acquisto dell'eredità può risultare anche da una relazione materiale con il bene, non essendo necessaria una manifestazione possessoria più intensa o qualificata.
  • Il diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540, comma 2, c.c. è circoscritto all'immobile che costituiva concretamente la residenza familiare prima della morte del de cuius e non si estende a unità immobiliari diverse e autonome, anche se ubicate nello stesso stabile.
  • In sede di legittimità non possono essere utilmente introdotte questioni non affrontate nella sentenza impugnata se non mediante una specifica censura sulla relativa omissione o sulla ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto la sussistenza dei presupposti della fattispecie acquisitiva ex art. 485 c.c., il ricorso che si limiti a contestazioni generiche o non coerenti con tale accertamento è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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