Sentenza del 24/06/2016 n. 13120 - Corte di Cassazione
TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. ecotassa) - Ambito di applicazione - Totalità dei rifiuti - Conferimenti soggetti ad esenzione o ad imposizione agevolata - Prova della natura dei rifiuti - Onere a carico del contribuente - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'ecotassa per l'anno 2003 e agli anni 2004-2005, contestando gli omessi versamenti e l'omessa dichiarazione riguardanti i materiali conferiti in discarica, qualificati dalla contribuente come frazione organica stabilizzata (FOS) e sovvalli. Ha dedotto, inoltre, la nullità dell'atto per carenze formali, il difetto di motivazione per il rinvio ai verbali della Guardia di finanza, l'assenza del presupposto impositivo, l'illegittimità delle sanzioni per errore incolpevole e l'efficacia di un precedente giudicato esterno.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che tutto ciò che viene conferito in discarica si presume rifiuto soggetto all'ecotassa e che spetta al contribuente provare concretamente la diversa natura dei materiali, necessaria per ottenere l'esenzione o l'aliquota agevolata. La società non ha fornito una prova adeguata della natura dei materiali come FOS o sovvalli. Il precedente giudicato riguardava un diverso periodo e fatti variabili, quindi non era vincolante. È stata ritenuta valida anche la motivazione dell'avviso per relationem ai verbali di verifica e non è stata riconosciuta l'esimente dell'errore incolpevole. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 7.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi 24 e 53
Tutto ciò che è conferito in discarica si presume essere rifiuto sottoposto al tributo; per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili, è prevista un'imposizione pari al 20 per cento dell'importo ordinario.
La presunzione ordinaria è che i materiali conferiti in discarica siano rifiuti soggetti all'ecotassa. L'esenzione o il trattamento agevolato costituiscono eccezioni e devono essere dimostrati dal contribuente.
Costituzione, articolo 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
La Corte ha escluso che l'obbligazione tributaria derivasse dalla nota del Commissario del Governo, attribuendole una funzione meramente interpretativa e non normativa.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
In caso di motivazione per relationem a un verbale di verifica, l'autorità decidente non è tenuta a ripetere integralmente l'attività istruttoria già svolta.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articoli 7 e 12
L'avviso di accertamento può richiamare il contenuto di atti istruttori, purché il contribuente sia posto in condizione di conoscerne gli elementi rilevanti.
Cassazione civile, sentenza n. 30711 del 2011
Tutto ciò che si conferisce in discarica è rifiuto; chi invoca una diversa natura ai fini dell'esenzione o dell'imposizione agevolata deve provarne l'effettiva natura.
Il principio attribuisce al contribuente l'onere di dimostrare, con elementi specifici e concreti, che i materiali conferiti rientrano in una categoria esente o soggetta a regime fiscale più favorevole.
Massime di principio
- Per l'ecotassa, il conferimento in discarica fa presumere l'esistenza di rifiuti imponibili; la qualificazione alternativa del materiale non può basarsi soltanto su denominazioni, autorizzazioni o dichiarazioni del contribuente.
- Chi richiede l'esenzione o l'aliquota agevolata deve documentare in modo puntuale la natura, la provenienza, la composizione e la destinazione dei materiali conferiti.
- La qualificazione come sovvallo, FOS o materiale destinato al risanamento ambientale deve essere dimostrata concretamente e non può essere desunta in via automatica dalla funzione dichiarata o dall'origine del materiale.
- Un precedente giudicato tributario relativo a un diverso periodo d'imposta non si estende automaticamente quando il presupposto dipende da caratteristiche dei rifiuti suscettibili di variazione nel tempo.
- Un avviso di accertamento può essere motivato mediante rinvio a un verbale di verifica, se il contribuente può conoscerne il contenuto e comprendere le ragioni della pretesa.
- L'errore sulla non imponibilità dei materiali non esclude automaticamente le sanzioni, soprattutto quando la normativa prevede espressamente un'aliquota agevolata anziché l'esenzione.
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