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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33422/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva revocato la pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità) e aveva dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna (ammenda di euro 5.500,00 e confisca del ciclomotore) emesso il 23/7/2021 per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30/4/1992 n.285. Con unico motivo denunciava falsa applicazione e violazione delle norme sugli istituti della messa alla prova e dell'opposizione a decreto penale (artt. 464-septies e 464-octies e art. 464 cod. proc. pen.), sostenendo che, in presenza di opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione per messa alla prova, l'inammissibilità della messa alla prova non può determinare l'esecutività del decreto penale: il Giudice avrebbe dovuto, in luogo della dichiarazione di esecutività, emettere il decreto di giudizio immediato previsto dall'art. 464 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'art. 464-septies e l'art. 464-octies c.p.p. secondo cui, in caso di esito negativo della messa alla prova, il giudice deve ordinare la ripresa del processo dal momento della sospensione, e che la revoca dell'ordinanza di sospensione è disciplinata e impugnabile. Ha inoltre chiarito che, in caso di opposizione a decreto penale di condanna (anche se con istanza di messa alla prova poi ritenuta inammissibile), l'opposizione resta valida e il decreto penale perde efficacia come condanna anticipata producendo solo l'effetto di introdurre un giudizio: pertanto il GIP avrebbe dovuto emettere il decreto di giudizio immediato ex art. 464 c.p.p. e non dichiarare esecutivo il decreto penale. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al GIP del Tribunale di Vasto per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Norma sostanziale relativa alla violazione contestata (regole del Codice della Strada) che ha formato oggetto del decreto penale di condanna originario

  • art. 464-septies cod. proc. pen.

    "In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso"

    Stabilisce l'obbligo del giudice, in caso di esito negativo della messa alla prova, di disporre con ordinanza la ripresa del processo dal momento della sospensione

  • art. 464-octies cod. proc. pen.

    "1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. 2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. 3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. 4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti"

    Regola la procedura di revoca della sospensione per messa alla prova, i termini di udienza e notifica, la possibilità di ricorso per cassazione e l'effetto che il procedimento riprende dal punto di sospensione

  • art. 464 cod. proc. pen.

    Disciplina l'effetti dell'opposizione a decreto penale e le conseguenze procedurali, prevedendo tra l'altro l'emissione del decreto di giudizio immediato quando l'opposizione introduce un giudizio e non sussistono riti alternativi; il decreto penale è revocato ex nunc dal giudice che procede

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento procedurale per la fissazione dell'udienza ai fini della valutazione della revoca della sospensione (notifiche e termini)

Massime di principio

  • Se è proposta opposizione a decreto penale di condanna, l'opposizione rimane efficace anche se contestualmente viene richiesta la messa alla prova e quest'ultima è ritenuta inammissibile: l'inammissibilità della messa alla prova non determina l'esecutività automatica del decreto penale
  • In presenza di opposizione al decreto penale (e in assenza di richiesta di riti alternativi accolta), il giudice deve, per procedere, emettere il decreto di giudizio immediato ex art. 464 c.p.p., non dichiarare esecutivo il decreto penale
  • Se la messa alla prova ha esito negativo, il giudice deve disporre con ordinanza la ripresa del processo dal momento della sospensione (art. 464-septies e 464-octies), cessando le prescrizioni imposte dalla messa alla prova
  • Le ordinanze di revoca della messa alla prova sono impugnabili e la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento che abbia erroneamente dichiarato esecutivo un decreto penale in presenza di opposizione
  • In situazioni analoghe il difensore dovrebbe sollecitare che, in caso di opposizione al decreto penale, il GIP emetta il decreto di giudizio immediato o proceda secondo le regole previste per la messa alla prova, evitando che venga dichiarata l'esecutività del decreto penale senza il corretto passaggio procedurale

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