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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37128/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La lite nasce dalla liquidazione del compenso spettante a un difensore che aveva assistito in sede penale una persona ammessa al gratuito patrocinio. Il tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione contro il decreto di liquidazione, aveva riconosciuto il compenso professionale ma aveva negato il rimborso delle spese di trasferta, ritenendole non adeguatamente documentate, e non aveva provveduto sulle spese della fase di opposizione. Con il ricorso per cassazione il difensore ha denunciato: (1) la violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato e sulla tariffa forense, sostenendo che, trattandosi di attività svolta fuori sede, le spese di viaggio erano dovute e bastava la produzione dei documenti di viaggio; (2) la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di condanna del Ministero alle spese della fase di opposizione; (3) la violazione dell’art. 91 c.p.c. per non avere il tribunale posto le spese di lite a carico del Ministero o quantificato il relativo importo.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo non censurabile in cassazione l’apprezzamento di fatto del tribunale secondo cui i biglietti prodotti non risultavano riferibili allo svolgimento della causa e quindi non dimostravano la debenza delle spese di trasferta. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: l’omessa statuizione sulle spese del giudizio di opposizione integra un vizio che non è emendabile con la correzione di errore materiale e viola il principio secondo cui il giudice deve regolare le spese in base alla soccombenza. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza limitatamente ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito, condannando il Ministero al pagamento delle spese della fase di opposizione, con compensazione di un terzo e liquidazione del residuo in € 400,00 per onorari ed € 40,00 per esborsi, oltre accessori; ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 10, L. 247/2012

    richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto al rimborso delle spese sostenute dal difensore

  • art. 15 L. 247/2012

    richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda di rimborso

  • art. 27 D.M. 55/2014

    le spese di trasferte, quando il difensore debba spostarsi fuori dal luogo in cui svolge prevalentemente la professione per eseguire l’incarico, devono essere documentate e sono rimborsabili se giustificate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all’onere di provare le spese oggetto di rimborso

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’idoneità di presunzioni sulla necessità della spesa

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e l’asserita mancata contestazione del Ministero

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia sulle spese del giudizio di opposizione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 91 c.p.c.

    le spese del giudizio devono essere regolate secondo soccombenza; la loro omissione lede il diritto a una tutela giurisdizionale completa

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato implicitamente nel riferimento alla compensazione parziale delle spese

  • artt. 91-98 c.p.c.

    impongono al giudice di regolare le spese conseguenti al decisum

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    il ricorso avverso il decreto di liquidazione nel patrocinio a spese dello Stato introduce un procedimento contenzioso, non una mera impugnazione

  • D.P.R. 115/2002

    normativa di riferimento per il patrocinio a spese dello Stato e per la liquidazione dei compensi

  • D.M. 55/2014

    disciplina il compenso dell’avvocato e le voci di rimborso, distinguendo tra spese documentate, forfettarie e spese di trasferta

Massime di principio

  • Nel procedimento di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le spese di trasferta del professionista sono rimborsabili solo se documentate e se risulti la loro effettiva inerenza all’incarico; la valutazione circa tale inerenza è di fatto e, se adeguatamente motivata, non è rivalutabile in cassazione.
  • Le spese generali forfettarie costituiscono una componente automatica del compenso spettante al difensore e non richiedono una specifica prova né una domanda espressa distinta dalla richiesta di liquidazione degli onorari.
  • Le spese di natura accessoria e variabile sostenute dal professionista nello svolgimento dell’incarico, quando non siano qualificabili come spese documentate o spese generali forfettarie, possono essere liquidate equitativamente se non richiedono documentazione fiscale, ma restano distinte dalle spese di trasferta che, invece, richiedono giustificazione documentale.
  • Nel procedimento contenzioso instaurato contro il decreto di liquidazione, il giudice deve provvedere espressamente anche sulla regolazione delle spese processuali; l’omissione non è un mero errore materiale e può essere censurata come violazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi di soccombenza.
  • Quando la controversia viene decisa nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può pronunciarsi direttamente anche sulle spese del giudizio di opposizione, applicando il criterio della soccombenza e, se del caso, la compensazione parziale o totale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteCompenso
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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