Cassazione Penale, Sentenza n. 15583/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 30/04/2025 che aveva confermato la condanna di Di Marzio per reati connessi a rapina e lesioni. Il ricorso deduce tre motivi: 1) nullità assoluta (o comunque vizio) della citazione per il giudizio d'appello per mancato avvertimento previsto dall'art. 601, comma 6 c.p.p. e per mancata notifica all'imputato del verbale di udienza; 2) vizio di motivazione nel diniego del recupero del rito abbreviato condizionato all'audizione di due testimoni (Olivieri e Di Mattia), ritenuti decisivi; 3) vizio nel disconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inapplicabile retroattivamente l'avvertimento previsto dall'art. 601, comma 6 (applicabile solo agli atti di impugnazione dal 10 luglio 2024) e ha considerato legittima la notifica del rinvio all'avvocato ex art. 161, comma 4 c.p.p., non essendo dimostrata l'inidoneità della notificazione a determinare la conoscenza effettiva. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il diniego del rito abbreviato condizionato è valutato ex ante circa la novità e decisività delle prove richieste; ha ritenuto non decisive le testimonianze proposte (irrilevanza ex ante ed ex post) e quindi non ha ravvisato errore nella valutazione della Corte d'appello. Sul terzo motivo, nonostante la pronuncia della Corte costituzionale n. 86/2024 che ha inciso sull'art. 628 c.p., la Corte di merito ha motivatamente escluso l'attenuante della lieve entità per la gravità complessiva del fatto, l'entità dei beni sottratti e la particolare violenza della condotta (colpi al volto e costrizione colla cintura al collo con conseguente danno). Per effetto del rigetto il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 601, comma 6 c.p.p.
prevede l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza
La Corte ha ritenuto la norma applicabile solo agli atti di impugnazione proposti a partire dal 10 luglio 2024 e quindi non applicabile al caso di specie; non opera retroattivamente per impugnazioni anteriori.
art. 161, comma 4 c.p.p.
notifica al difensore quando il domicilio eletto è inidoneo
La notificazione del rinvio all'avvocato è conforme a questa norma quando il domicilio eletto dell'imputato è già stato accertato inidoneo, e in tali casi la notifica presso il difensore è idonea a determinare la conoscenza dell'atto.
art. 179 c.p.p.
nullità assoluta della notificazione della citazione solo se omessa o inidonea a determinare la conoscenza effettiva
La Corte ricorda che la nullità assoluta ricorre solo se la notificazione è omessa o, eseguita in forma diversa, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto; altrimenti la violazione è sanabile.
art. 184 c.p.p.
regole sulle modalità di esecuzione della notificazione sanabili
Le violazioni delle modalità di esecuzione della notificazione possono essere sanate se non pregiudicano la conoscenza effettiva dell'atto.
art. 604 c.p.p.
elencazione tassativa di casi che legittimano l'annullamento della sentenza per nullità assolute
Il diniego illegittimo di accesso al rito abbreviato non rientra tra i casi tassativi di nullità assolute che impongono annullamento; incide invece sulla legittimità della quantificazione della pena.
art. 628, comma 2 c.p.
norma relativa alla diminuzione della pena per rapina
La Corte costituzionale (sent. n. 86/2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva espressamente la riduzione fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità. Tuttavia la Corte di merito ha escluso l'attenuante nella fattispecie concreta per la gravità del fatto.
Artt. 110, 582, 585, 61 n.2 e n.5 c.p.
Normativa sostanziale richiamata per la qualificazione dei reati contestati (concorso di persone, rapina, lesioni e circostanze aggravanti/attenuanti).
Massime di principio
- Le nuove disposizioni processuali hanno efficacia temporale specifica: occorre verificare la data di entrata in vigore per valutarne l'applicabilità ai ricorsi pendenti.
- La notifica rivolta al difensore è valida quando il domicilio eletto dell'imputato è stato accertato inidoneo; la nullità assoluta della citazione richiede la prova dell'assenza di conoscenza effettiva dell'atto.
- Il diniego del rito abbreviato condizionato si valuta ex ante sulla novità e decisività delle prove richieste; la mera proposta di nuove testimonianze non è sufficiente se il loro contenuto non appare rilevante per gli elementi essenziali del reato.
- L'illegittimo diniego del rito abbreviato incide soprattutto sulla quantificazione della pena e non determina automaticamente l'annullamento dell'intera sentenza salvo i casi tassativi di nullità assoluta previsti dalla legge.
- L'attenuante della lieve entità non si applica se dalla valutazione complessiva emergono elementi di particolare gravità: valore significativo dei beni sottratti, modalità violente o danni rilevanti alla vittima.
- Le pronunce della Corte costituzionale modificano il quadro normativo, ma la loro incidenza su singoli casi dipende dall'analisi concreta dei fatti: la dichiarazione di illegittimità non determina automaticamente l'accoglimento dell'attenuante se i fatti dimostrano comunque gravità.
- In caso di rigetto del ricorso, è frequente l'affidamento delle spese processuali al ricorrente; il gravame deve dimostrare specificamente il pregiudizio determinato dalla viziosità formale per ottenere annullamento.
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