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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25965/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) vizi procedurali per correzione di errore materiale operata de plano dal Tribunale che modificò il dispositivo letto in udienza disponendo la confisca di armi e munizioni senza instaurare il contraddittorio ex art. 127 c.p.p.; (2) e (3) doglianze sulla decisione di responsabilità per omessa custodia di armi, lamentando errata valutazione delle prove e inosservanza della legge poiché l'imputato era presente alle operazioni, aveva adottato misure di custodia (porte e inferriate) e le armi erano scariche; (4) censura per la confisca dell'ottica montata sulla carabina, considerata accessorio asportabile non parte dell'arma; (5) censura per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena senza adeguata motivazione.

La decisione

Parziale accoglimento del ricorso. La Cassazione ha confermato la condanna di Erik Moro per la contravvenzione prevista dall'art. 20 L. 110/1975 con ammenda di euro 500,00, rigettando i motivi secondo, terzo e quinto (cioè le censure sul merito della valutazione probatoria, sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale). Ha invece ritenuto fondati il primo e il quarto motivo: ha annullato senza rinvio la correzione di errore materiale effettuata de plano dal Tribunale (per la mancanza del contraddittorio) e ha annullato con rinvio al Tribunale di Pordenone, in diversa persona fisica, la statuizione in ordine alla confisca di quanto in sequestro (compresa la valutazione sulla confisca dell'ottica), disponendo che sul punto si svolga nuovo giudizio. Nel resto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 20 L. 110/1975

    Norma incriminatrice riferita all'omessa custodia di armi; la Corte ha confermato che il fatto oggetto del processo rientrava in tale fattispecie e ha confermato la responsabilità dell'imputato sulla base degli elementi di fatto accertati.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Prevede l'instaurazione del contraddittorio quando il giudice intenda correggere errori che incidono sui diritti delle parti; la Corte ha rilevato che la correzione de plano del dispositivo sul punto della confisca andava annullata perché non è avvenuta con procedimento partecipato.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione per vizio di motivazione e travisamento della prova: la Corte ha ritenuto infondati i motivi che invocavano errata valutazione probatoria e violazione di legge in ordine alla responsabilità, poiché le valutazioni del Tribunale sul modo di custodia (visibilità, immediata raggiungibilità, vicinanza delle munizioni, insufficienza dei dispositivi di chiusura) erano supportate dagli elementi di fatto e non sindacabili in Cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato la necessità di elementi di segno positivo dopo la riforma normativa per riconoscere la diminuente.

  • art. 62-bis cod. pen. (riformato dal dl. 92/2008, conv. legge 125/2008)

    La riforma ha reso più rigorosa la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha applicato questo principio per ritenere legittimo il diniego delle attenuanti in assenza di ulteriori elementi favorevoli.

Massime di principio

  • La correzione di un errore materiale nel dispositivo che incide sui diritti delle parti non può essere operata de plano: deve essere assicurato il contraddittorio (art. 127 c.p.p.).
  • La confisca di oggetti sequestrati (compresi accessori) richiede una motivazione specifica che chiarisca se si tratti di parte integrante dell'arma o di bene distinto; in caso di motivazione carente, la misura può essere annullata e rimessa al giudice di merito per nuovo esame.
  • In sede di legittimità è limitato il sindacato sulle valutazioni di fatto svolte dal giudice di merito: se le conclusioni sono fondate su elementi concreti (es. visibilità e immediata raggiungibilità delle armi, vicinanza delle munizioni, insufficienza dei dispositivi di sicurezza) la Cassazione non può riformare il giudizio di responsabilità.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi oltre la mera incensuratezza: l'assenza di tali elementi giustifica il diniego.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena è rimessa al potere discrezionale del giudice; può essere legittimamente negata anche per pene soltanto pecuniarie se il giudice ritiene che il beneficio non risponda all'interesse dell'imputato.

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