Sentenza del 21/03/2023 n. 8087 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a crediti IRAP anni 2005-2006 per complessivi €227.822,48. La ricorrente contestava in particolare l'omesso esame e la mancata risposta da parte della concessionaria a una istanza di rateazione/condono del 27 giugno 2013 (richiesta di dilazione straordinaria ai sensi del D.L. "Decreto del Fare"), nonché violazioni dello Statuto del Contribuente (art. 10 L. 212/2000) e norme procedurali con riferimento all'effetto di decadenza dalle precedenti rateazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avevano correttamente valutato che non esisteva una procedura di rateazione in corso (la contribuente era decaduta dalle precedenti dilazioni) e quindi la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non era adottata in pendenza di una rateazione operativa. Parte della doglianza relativa alla presunta violazione dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza nella rappresentazione di tale motivo nel ricorso. Le ulteriori eccezioni dedotte in memoria (annullamento dei ruoli ai sensi della L. 228/2012 e invocazione dell'art. 19 DPR 602/1973) non sono state accolte, anche per tardività/insufficiente deduzione nei gradi di merito. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio (5.800 euro oltre oneri e rimborso spese vive 200 euro) e applicazione degli altri oneri processuali previsti.
Norme richiamate
D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ("Decreto del Fare"), art. 52, comma 1, lett. a)
La Corte ha ritenuto che la mera presentazione della nuova istanza di rateazione/condono non rendeva pendente una 'rateazione in essere' quando il contribuente era già decaduto dalle precedenti dilazioni; quindi l'assenza di una procedura di pagamento operativa rende legittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 10
La contestazione relativa alla violazione dell'art. 10 è stata dichiarata inammissibile in Cassazione per difetto di autosufficienza (non dimostrato che il motivo fosse stato ripetuto e specificato nei gradi di merito); inoltre la Corte osserva che la presunta scorrettezza dell'agente della riscossione, anche se accertata, non avrebbe necessariamente invalidato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 540
La disposizione invocata (annullamento dei ruoli per mancata risposta dell'Amministrazione) non è stata ritenuta applicabile: la deduzione è stata sollevata tardivamente (solo in memoria) e la norma riguarda fattispecie diverse (sospensione della riscossione per situazione di inesigibilità) e non comporta automaticamente l'annullamento in tutti i casi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19, comma 1‑quater
Richiamato in memoria, il disposto (che limita in certe condizioni l'iscrizione ipotecaria in presenza di istanza di rateazione) non è risultato invocato nei gradi di merito; inoltre la controversia riguardava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e non la iscrizione in senso pieno, con conseguente insufficiente rilevanza della norma nel caso di specie.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e n. 4
La Corte ha esaminato il motivo come dedotto sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto controverso (n.5) e dell'omessa pronuncia (n.4), ritenendo però che non vi fosse omesso esame rilevante perché il giudice d'appello aveva comunque considerato l'assenza di una rateazione operativa; inoltre ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (necessità di indicare gli atti nei quali la questione era stata già sollevata).
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
La Corte ha rilevato l'eventuale obbligo per la ricorrente di versare un importo aggiuntivo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, ai sensi della norma richiamata.
Massime di principio
- La presentazione di una nuova istanza di rateazione o di condono non sospende automaticamente le iniziative esecutive se non esiste una procedura di pagamento 'in essere'; è necessario che la richiesta sia effettivamente accolta o che sia riconosciuta la sospensione normativa per interrompere azioni come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
- La decadenza dalla rateazione opera ipso iure in presenza delle condizioni previste dalla legge (es. mancati pagamenti consecutivi): quando la dilazione non è operativa non si può ritenere pendente un provvedimento impeditivo dell'esecuzione.
- In sede di Cassazione è cruciale il principio di autosufficienza: vanno indicati specificamente gli atti e i momenti processuali in cui determinate doglianze sono state già sollevate nei gradi di merito; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- Le doglianze nuove o dedotte solo in memoria (nuovi profili normativi o fatti) rischiano di essere escluse se non erano state invocate nei gradi precedenti; dunque ogni eccezione rilevante va articolata e provata fin dal primo grado.
- La mera lamentela di mancata comunicazione o mancata risposta da parte dell'agente della riscossione non garantisce automaticamente l'annullamento degli atti di riscossione: va valutata la rilevanza sostanziale della omissione e la sua incidenza sull'effettiva pendenza di una dilazione.
- Per ottenere la sospensione o l'annullamento delle procedure esecutive è consigliabile produrre documentazione comprovante la tempestiva e specifica istanza, richiedere formalmente la sospensione e impugnare tempestivamente l'atto contestato nei gradi di merito, sollevando ogni profilo difensivo utile.
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