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Sentenza

Sentenza del 21/03/2023 n. 8087 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a crediti IRAP anni 2005-2006 per complessivi €227.822,48. La ricorrente contestava in particolare l'omesso esame e la mancata risposta da parte della concessionaria a una istanza di rateazione/condono del 27 giugno 2013 (richiesta di dilazione straordinaria ai sensi del D.L. "Decreto del Fare"), nonché violazioni dello Statuto del Contribuente (art. 10 L. 212/2000) e norme procedurali con riferimento all'effetto di decadenza dalle precedenti rateazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avevano correttamente valutato che non esisteva una procedura di rateazione in corso (la contribuente era decaduta dalle precedenti dilazioni) e quindi la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non era adottata in pendenza di una rateazione operativa. Parte della doglianza relativa alla presunta violazione dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza nella rappresentazione di tale motivo nel ricorso. Le ulteriori eccezioni dedotte in memoria (annullamento dei ruoli ai sensi della L. 228/2012 e invocazione dell'art. 19 DPR 602/1973) non sono state accolte, anche per tardività/insufficiente deduzione nei gradi di merito. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio (5.800 euro oltre oneri e rimborso spese vive 200 euro) e applicazione degli altri oneri processuali previsti.

Norme richiamate

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ("Decreto del Fare"), art. 52, comma 1, lett. a)

    La Corte ha ritenuto che la mera presentazione della nuova istanza di rateazione/condono non rendeva pendente una 'rateazione in essere' quando il contribuente era già decaduto dalle precedenti dilazioni; quindi l'assenza di una procedura di pagamento operativa rende legittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 10

    La contestazione relativa alla violazione dell'art. 10 è stata dichiarata inammissibile in Cassazione per difetto di autosufficienza (non dimostrato che il motivo fosse stato ripetuto e specificato nei gradi di merito); inoltre la Corte osserva che la presunta scorrettezza dell'agente della riscossione, anche se accertata, non avrebbe necessariamente invalidato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 540

    La disposizione invocata (annullamento dei ruoli per mancata risposta dell'Amministrazione) non è stata ritenuta applicabile: la deduzione è stata sollevata tardivamente (solo in memoria) e la norma riguarda fattispecie diverse (sospensione della riscossione per situazione di inesigibilità) e non comporta automaticamente l'annullamento in tutti i casi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19, comma 1‑quater

    Richiamato in memoria, il disposto (che limita in certe condizioni l'iscrizione ipotecaria in presenza di istanza di rateazione) non è risultato invocato nei gradi di merito; inoltre la controversia riguardava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e non la iscrizione in senso pieno, con conseguente insufficiente rilevanza della norma nel caso di specie.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e n. 4

    La Corte ha esaminato il motivo come dedotto sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto controverso (n.5) e dell'omessa pronuncia (n.4), ritenendo però che non vi fosse omesso esame rilevante perché il giudice d'appello aveva comunque considerato l'assenza di una rateazione operativa; inoltre ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (necessità di indicare gli atti nei quali la questione era stata già sollevata).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    La Corte ha rilevato l'eventuale obbligo per la ricorrente di versare un importo aggiuntivo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, ai sensi della norma richiamata.

Massime di principio

  • La presentazione di una nuova istanza di rateazione o di condono non sospende automaticamente le iniziative esecutive se non esiste una procedura di pagamento 'in essere'; è necessario che la richiesta sia effettivamente accolta o che sia riconosciuta la sospensione normativa per interrompere azioni come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
  • La decadenza dalla rateazione opera ipso iure in presenza delle condizioni previste dalla legge (es. mancati pagamenti consecutivi): quando la dilazione non è operativa non si può ritenere pendente un provvedimento impeditivo dell'esecuzione.
  • In sede di Cassazione è cruciale il principio di autosufficienza: vanno indicati specificamente gli atti e i momenti processuali in cui determinate doglianze sono state già sollevate nei gradi di merito; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Le doglianze nuove o dedotte solo in memoria (nuovi profili normativi o fatti) rischiano di essere escluse se non erano state invocate nei gradi precedenti; dunque ogni eccezione rilevante va articolata e provata fin dal primo grado.
  • La mera lamentela di mancata comunicazione o mancata risposta da parte dell'agente della riscossione non garantisce automaticamente l'annullamento degli atti di riscossione: va valutata la rilevanza sostanziale della omissione e la sua incidenza sull'effettiva pendenza di una dilazione.
  • Per ottenere la sospensione o l'annullamento delle procedure esecutive è consigliabile produrre documentazione comprovante la tempestiva e specifica istanza, richiedere formalmente la sospensione e impugnare tempestivamente l'atto contestato nei gradi di merito, sollevando ogni profilo difensivo utile.

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