Sentenza del 07/07/2017 n. 16747 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'IRAP 2002, contestando sia la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, sia l'obbligo di pagare l'importo IRAP indicato nella dichiarazione, che era stato inserito a causa di un errore o delle forzature del sistema informatico di trasmissione. Ha inoltre denunciato l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d'appello, che aveva ritenuto dimostrata l'autonoma organizzazione sulla base delle spese per beni strumentali, immobili e compensi a terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la contestazione della cartella anche se essa si basava sui dati indicati nella dichiarazione, poiché le dichiarazioni fiscali sono emendabili quando contengono errori che determinano un'imposizione superiore a quella prevista dalla legge. Ha inoltre ritenuto erronea la decisione d'appello, poiché la mera presenza di beni strumentali, immobili o compensi a terzi non dimostra automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero processo sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2
"Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"
L'IRAP si applica all'attività autonoma solo quando essa è esercitata con un'autonoma organizzazione. Il requisito non può essere desunto automaticamente dalla semplice esistenza di beni strumentali o di spese.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. c)
Rileva ai fini dell'IRAP l'esercizio di attività di lavoro autonomo, ma soltanto quando ricorre il presupposto dell'autonoma organizzazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può essere impugnata anche quando si fonda sui dati riportati dal contribuente nella dichiarazione, se tali dati sono stati indicati per errore.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis
La scadenza del termine ordinario per correggere la dichiarazione non impedisce necessariamente al contribuente di far valere l'errore in sede processuale, quando l'errore comporti un'imposizione maggiore rispetto a quella dovuta per legge.
Costituzione, art. 53
Il principio di capacità contributiva impedisce di assoggettare il contribuente a un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge soltanto perché l'importo è stato erroneamente indicato nella dichiarazione.
Cass., Sezioni Unite, n. 9451 del 10 maggio 2016
L'autonoma organizzazione ricorre quando il lavoratore autonomo è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure utilizza in modo non occasionale lavoro altrui; non ricorre, di regola, quando il supporto del personale non supera quello di un dipendente con mansioni esecutive.
Massime di principio
- Una dichiarazione fiscale errata non rende automaticamente incontestabile il tributo indicato: il contribuente può far valere l'errore anche impugnando la cartella, soprattutto se non ha pagato l'imposta e non ha lasciato decorrere inutilmente il termine per chiedere il rimborso.
- Per i professionisti, l'IRAP non è dovuta per il solo esercizio di un'attività autonoma: occorre dimostrare un'autonoma organizzazione riferibile al contribuente.
- La presenza di beni strumentali, immobili o compensi a terzi non è sufficiente, da sola, a provare l'autonoma organizzazione; occorre valutarne quantità, funzione e incidenza rispetto al minimo necessario per l'attività.
- L'impiego di lavoro altrui non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP: va verificato se sia occasionale o contenuto entro il supporto di un dipendente con mansioni meramente esecutive.
- Quando si chiede di escludere l'IRAP o ottenere il rimborso, spetta normalmente al contribuente fornire la prova dell'assenza dell'autonoma organizzazione.
- Un giudice non può sostituire l'analisi dei requisiti legali con una motivazione generica basata soltanto sull'importo delle spese o sulla loro mera esistenza.
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