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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22449/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da due avvisi di accertamento, relativi agli anni d'imposta 2002 e 2003, emessi nei confronti di una contribuente che svolgeva attività di vendita al dettaglio di abbigliamento, con recupero a tassazione di ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio aveva fondato la pretesa sulle movimentazioni risultanti da conti bancari e postali, ritenendole non giustificate e quindi presuntivamente riferibili a ricavi non dichiarati. In primo grado la contribuente otteneva un accoglimento parziale; in appello la CTR respingeva l'impugnazione dell'Agenzia e, solo per il 2003, accoglieva in parte l'appello incidentale della contribuente correggendo un errore di calcolo. L'Agenzia ricorreva per cassazione con sei motivi, tutti incentrati sulla violazione delle norme che disciplinano le presunzioni negli accertamenti bancari e sulla motivazione della sentenza di merito: contestava che la CTR avesse ritenuto giustificati movimenti privi di specifica prova analitica, avesse svalutato il rilievo probatorio delle operazioni su conti cointestati o intestati a familiari, avesse reputato sufficiente la sola esistenza di rapporti bancari familiari per escludere la riferibilità fiscale delle somme, e avesse motivato in modo apparente sul superamento della presunzione di maggiori ricavi, specie per taluni versamenti fuori conto e per la maggior parte delle movimentazioni del 2003.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondati e congiuntamente esaminabili tutti i motivi, perché la sentenza della CTR era viziata da motivazione apparente e da falsa applicazione della disciplina sulle presunzioni relative ai conti correnti bancari. In particolare, la CTR aveva apoditticamente affermato il superamento della presunzione legale senza spiegare, per ciascun movimento contestato, quali prove avessero giustificato la non imponibilità delle somme. La Corte ha ribadito che, negli accertamenti bancari, l'Ufficio assolve il proprio onere con i dati desunti dai conti, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare analiticamente, per ogni versamento, l'irrilevanza fiscale delle operazioni; inoltre, il rapporto di stretta parentela con gli intestatari dei conti può costituire elemento presuntivo della riferibilità delle movimentazioni all'attività economica, salva prova contraria. La sentenza impugnata è stata quindi dichiarata nulla e cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Le risultanze dei conti bancari costituiscono presunzione legale relativa di maggiori ricavi; il contribuente deve fornire prova contraria analitica per ciascuna movimentazione.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento induttivo può fondarsi anche sulle movimentazioni bancarie e sulle presunzioni che ne derivano.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova si sposta sul contribuente una volta che l'Ufficio abbia prodotto gli elementi desunti dai conti.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta carenza di specificità dei motivi di appello.

  • art. 53 d.lgs. n. 536/1992

    Richiamato per la disciplina della specificità dell'appello nel processo tributario.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione meramente apparente integra nullità della sentenza.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    La presunzione di maggior reddito desumibile dai conti bancari si estende alla generalità dei contribuenti.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    In materia IVA opera una presunzione analoga di imponibilità delle operazioni bancarie.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972

    Le movimentazioni bancarie possono fondare la presunzione di operazioni imponibili anche ai fini IVA.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati sulle movimentazioni bancarie, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio producendo i dati emergenti dai conti; da quel momento incombe sul contribuente la prova contraria, che deve essere specifica e analitica per ogni singola operazione contestata.
  • La prova contraria può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, ma il giudice deve indicare in sentenza i fatti noti da cui desume l'irrilevanza fiscale dei movimenti e correlare in modo puntuale ogni elemento indiziario a ciascuna posta bancaria.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi causa di nullità della sentenza, quando il giudice affermi apoditticamente il superamento della presunzione legale senza spiegare il percorso logico seguito e senza confrontarsi con le singole movimentazioni contestate.
  • I movimenti su conti intestati o cointestati a familiari possono essere considerati presuntivamente riferibili all'attività del contribuente, specie se il nucleo familiare è ristretto e vi sono ulteriori elementi significativi; il mero dato formale dell'intestazione a terzi non è di per sé sufficiente a escludere la riferibilità fiscale delle somme.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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