Cassazione Civile, Ordinanza n. 37077/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di presa in carico e iscrizione a ruolo notificato a un ex socio ed ex liquidatore di una società consortile cancellata dal registro delle imprese. L’atto era conseguente a un precedente avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno 2008, intestato alla società e notificato al medesimo soggetto quale ex socio ed ex liquidatore, divenuto definitivo per mancata impugnazione. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittimo l’avviso di presa in carico, sostenendo che, essendo l’accertamento intestato alla società e non ai soci, la pretesa verso l’ex socio avrebbe richiesto uno specifico avviso di accertamento e non potesse fondarsi sull’atto già notificato alla società estinta. L’Agenzia delle entrate ha censurato tale decisione per violazione degli artt. 2495, comma 2, c.c., 36 d.P.R. n. 602/1973 e 65, ultimo comma, d.P.R. n. 600/1973, deducendo che, a seguito dell’estinzione della società, i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci e che il limite di responsabilità opera, semmai, nella fase della riscossione, non nel presupposto della pretesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, estinta la società per cancellazione dal registro delle imprese, i soci succedono nei rapporti obbligatori facenti capo all’ente e l’avviso di presa in carico notificato all’ex socio può legittimamente fondarsi sul precedente avviso di accertamento definitivo emesso nei confronti della società, senza necessità di un nuovo avviso di accertamento specificamente intestato al socio. La CTR, quindi, ha errato nel ritenere illegittima la pretesa per il solo fatto che l’atto prodromico era intestato alla società. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2495, comma 2, c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione; i rapporti obbligatori non si elidono ma si trasferiscono ai soci, mentre il limite di responsabilità attiene alla successiva fase di riscossione.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato quale base normativa della responsabilità dei soci e/o del liquidatore per le obbligazioni tributarie della società estinta.
art. 65, ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale disciplina della successione dei soci nei debiti tributari della società cancellata.
art. 380-bis c.p.c.
Menzionato per il contraddittorio camerale sul ricorso.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 382 c.p.c.
Richiamato nel corpo della motivazione per il principio dell’annullamento senza rinvio nei casi di vizio processuale insanabile; principio evocato in via generale dalla giurisprudenza citata.
art. 110 c.p.c.
Richiamato per la successione processuale dei soci alla società estinta.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e il trasferimento dei rapporti obbligatori residui ai soci, che subentrano nella posizione sostanziale e processuale dell’ente.
- Nel contenzioso tributario, se un avviso di accertamento emesso nei confronti della società estinta è divenuto definitivo, l’atto successivo di riscossione o presa in carico può essere legittimamente indirizzato al socio successore senza necessità di un nuovo avviso di accertamento, quando il fondamento della pretesa è già stato definito.
- Il limite di responsabilità del socio della società estinta incide, di regola, sulla fase esecutiva o di riscossione e non esclude di per sé la riferibilità della pretesa tributaria al socio quale successore.
- Se la società è già estinta al momento dell’impugnazione o dell’instaurazione del giudizio, occorre verificare la corretta individuazione dei successori processuali, ma non può negarsi la legittimazione del socio per il solo fatto che l’atto originario fosse intestato alla società.
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