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Sentenza

Sentenza n. 12/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’accertamento della formazione del silenzio assenso in relazione all’istanza di autorizzazione presentata dalla società Iliad Italia S.p.A. ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003; nonché, per l’accertamento dell’inefficacia ex art. 2, comma 8 bis, l. n. 241 del 1990: - dell’atto prot. n. 3906 dell’11 marzo 2025, adottato dal S.U.A.P. Associato di Cinquefrondi Capofila, e protocollato dal Comune di Cinquefrondi al “Prot. N.0003906 del 11-03-2025 partenza”, con cui il Responsabile del S.U.A.P. Associato di Cinquefrondi Capofila ha comunicato a Iliad Italia S.p.A. “che non sussistono le condizioni per procedere al rilascio del Provvedimento Conclusivo Unico, favorevole all’interessato” (doc. 1); - del parere tecnico-urbanistico prot. n. 5352 del 7 marzo 2025 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Scilla, con cui l’Ufficio Tecnico del Comune di Scilla ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell’impianto (doc. 2); - di ogni altro atto successivo al perfezionamento del silenzio assenso; in via subordinata, per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.: - dell’atto prot. n. 3906 dell’11 marzo 2025, adottato dal S.U.A.P. Associato di Cinquefrondi Capofila, e protocollato dal Comune di Cinquefrondi al “Prot. N.0003906 del 11-03-2025 partenza”, con cui il Responsabile del S.U.A.P. Associato di Cinquefrondi Capofila ha comunicato a Iliad Italia S.p.A. “che non sussistono le condizioni per procedere al rilascio del Provvedimento Conclusivo Unico, favorevole all’interessato” (doc. 1); - del parere tecnico-urbanistico prot. n. 5352 del 7 marzo 2025 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Scilla, con cui l’Ufficio Tecnico del Comune di Scilla ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell’impianto (doc. 2); - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresa – ove occorrer possa - la comunicazione trasmessa l’11 marzo 2025 dall’indirizzo suap.cinquefrondi@pec.calabriasuap.it, con cui è stato trasmesso l’atto prot. n. 3906 dell’11 marzo 2025 (doc. 3); - dell’art. 7 del “Regolamento per l'autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio comunale” del Comune di Scilla (doc. 4), approvato con deliberazione del C.C. n. 56 del 28 dicembre 2006; - di qualsivoglia altra prescrizione del Regolamento che possa costituire fondamento degli atti impugnati; in via subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione: - dell’art. 7 del “Regolamento per l'autorizzazione degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici sul territorio comunale” del Comune di Scilla (doc. 4), approvato con deliberazione del C.C. n. 56 del 28 dicembre 2006; - di qualsivoglia altra prescrizione del Regolamento che possa costituire fondamento degli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202500241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Comunicazione del S.U.A.P. dell'11 marzo 2025 sull'insussistenza delle condizioni per il rilascio del provvedimento conclusivo unico, parere tecnico-urbanistico comunale sfavorevole del 7 marzo 2025 e disposizioni del regolamento comunale sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore telefonico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato il 7 gennaio 2025 un'istanza, ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, per l'installazione di una stazione radio base nel Comune di Scilla. Ha dedotto, in via principale, la formazione del silenzio-assenso decorso il termine perentorio di sessanta giorni senza un diniego, un parere negativo dell'organismo competente ai controlli radioprotezionistici, un dissenso qualificato di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali, oppure una determinazione negativa della conferenza di servizi; ha chiesto inoltre la declaratoria di inefficacia degli atti successivi ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990. In via subordinata ha chiesto l'annullamento degli atti e del regolamento comunale, deducendo la violazione degli artt. 44 e 49-ter del d.lgs. n. 259/2003, della l. n. 36/2001, del d.P.C.M. 8 luglio 2003, dell'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e della disciplina nazionale ed eurounitaria sulle reti di comunicazione elettronica e sul 5G. Ha altresì chiesto, in via ulteriormente subordinata, la disapplicazione dell'art. 7 del regolamento comunale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione della Regione Calabria, rilevando che la notificazione nei suoi confronti era avvenuta a fini meramente notiziali e che nessuna domanda era stata proposta contro la Regione. Nel merito ha accolto il ricorso sulla base assorbente del primo motivo. L'istanza era stata presentata il 7 gennaio 2025 e il termine perentorio di sessanta giorni è scaduto l'8 marzo 2025. Entro tale termine non era intervenuto né un diniego dell'ente locale, né un parere negativo dell'organismo competente ai controlli di cui all'art. 14 l. n. 36/2001, né un dissenso qualificato di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali, né una determinazione negativa della conferenza di servizi. Il parere tecnico-urbanistico comunale del 7 marzo 2025 non era idoneo a impedire il perfezionamento del silenzio-assenso, poiché non proveniva dall'organismo competente ai controlli radioprotezionistici e non costituiva dissenso qualificato di un'amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili; in ogni caso, era stato comunicato oltre il termine utile. Il titolo autorizzatorio si è quindi formato per silenzio-assenso l'8 marzo 2025. La comunicazione del S.U.A.P. dell'11 marzo 2025, adottata dopo la scadenza del termine, e il parere comunale presupposto sono stati dichiarati inefficaci e comunque annullati. Le spese sono state poste a carico del Comune di Scilla per € 2.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; sono state compensate nei confronti del Ministero dell'Interno e della Regione Calabria e dichiarate irripetibili nei confronti delle amministrazioni non costituite.

Norme richiamate

  • art. 44, commi 6-bis, 7 e 10, d.lgs. n. 259/2003

    «si intende accolta [...] decorso il termine perentorio»; «qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni [...] non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo [...] e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato»

    Per l'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base il silenzio-assenso si perfeziona decorso il termine perentorio di sessanta giorni, salvo i soli eventi impeditivi previsti dalla norma: parere negativo dell'organismo competente ai controlli, dissenso qualificato di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, esito negativo della conferenza di servizi o diniego dell'ente locale.

  • art. 14 l. n. 36/2001

    Individua l'organismo competente ai controlli rilevanti ai fini dell'impedimento del silenzio-assenso previsto dall'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003.

  • art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990

    È richiamato quale base della domanda di declaratoria di inefficacia degli atti adottati successivamente al perfezionamento del silenzio-assenso.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente per contestare l'omessa comunicazione dei motivi ostativi, ma il giudice non lo ha esaminato per l'assorbente accoglimento del primo motivo.

  • art. 8, comma 6, l. n. 36/2001

    È stato invocato dalla ricorrente per contestare le limitazioni regolamentari comunali alla localizzazione degli impianti; la relativa questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • L'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base si perfeziona per silenzio-assenso decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, se entro tale termine non intervengono un diniego dell'ente locale, un parere negativo dell'organismo competente ai controlli di cui all'art. 14 l. n. 36/2001, un dissenso congruamente motivato di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, oppure una determinazione negativa della conferenza di servizi.
  • Un parere tecnico-urbanistico comunale sfavorevole non impedisce il perfezionamento del silenzio-assenso previsto dall'art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 quando non provenga dall'organismo competente ai controlli radioprotezionistici e non costituisca dissenso qualificato di un'amministrazione preposta alla tutela di interessi ambientali, paesaggistici o culturali.
  • Gli atti di diniego o le determinazioni ostative adottati o comunicati dopo la scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 non possono impedire un silenzio-assenso già perfezionato e sono inefficaci, oltre che suscettibili di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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