Regolamento (UE) 2021/1340
Regolamento delegato (UE) 2021/1340 della Commissione del 22 aprile 2021 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che determinano il contenuto delle clausole contrattuali sul riconoscimento dei poteri di sospensione della risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce quali elementi devono figurare nelle clausole contrattuali di riconoscimento inserite nei contratti finanziari soggetti a legge di paesi terzi, quando tali contratti sono conclusi da enti o entità rientranti nella direttiva 2014/59/UE. L’obiettivo è garantire l’effettività dei poteri di sospensione, limitazione e recesso attribuiti alle autorità di risoluzione e la coerenza dell’applicazione delle misure di risoluzione nei rapporti transfrontalieri. Le clausole devono inoltre richiamare l’accettazione delle parti rispetto alle condizioni dell’articolo 68 della direttiva e avere carattere esaustivo sulle materie disciplinate.
Regola il contenuto minimo delle clausole contrattuali con cui enti ed entità riconoscono i poteri di sospensione e altri poteri di risoluzione nei contratti finanziari disciplinati dal diritto di paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica ai contratti finanziari pertinenti disciplinati dal diritto di un paese terzo stipulati da enti ed entità rientranti nell’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE (BRRD). Rileva per i contratti che devono contenere clausole di riconoscimento dei poteri delle autorità di risoluzione previsti dagli articoli 33 bis, 69, 70 e 71 della direttiva 2014/59/UE, come recepiti nel diritto nazionale applicabile. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento delegato (UE) 2021/1340 – contenuto delle clausole contrattuali sul riconoscimento dei poteri di sospensione della risoluzione
Il regolamento delegato integra la direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, per rendere effettivi nei contratti finanziari soggetti al diritto di paesi terzi i poteri delle autorità di risoluzione. Il fine è rafforzare l’efficacia della risoluzione bancaria e assicurare una maggiore uniformità del contenuto delle clausole di riconoscimento che enti ed entità devono inserire nei propri contratti.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama, nei considerando, la necessità di evitare che la disciplina contrattuale di un paese terzo ostacoli l’esercizio dei poteri di risoluzione previsti dalla BRRD. In particolare, i poteri di sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna, la limitazione dei diritti di garanzia e la sospensione di taluni diritti contrattuali della controparte potrebbero non essere pienamente efficaci in presenza di contratti governati da legge extra-UE; da qui l’esigenza di imporre clausole che ne riconoscano espressamente l’efficacia.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica ai contratti finanziari pertinenti disciplinati dal diritto di un paese terzo stipulati da enti o entità rientranti nell’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE.
Le clausole di riconoscimento devono dunque riguardare contratti che, per la loro legge regolatrice, potrebbero non essere automaticamente assoggettati ai poteri di risoluzione dell’autorità competente, ma nei quali l’ente o l’entità deve ottenere una presa d’atto contrattuale della controparte.
Contenuto obbligatorio delle clausole
L’articolo 1 definisce il contenuto minimo che le clausole devono includere.
Devono innanzitutto:
- riconoscere che il contratto può essere soggetto all’esercizio, da parte dell’autorità di risoluzione, dei poteri di sospensione o limitazione dei diritti e obblighi contrattuali previsti dagli articoli 33 bis, 69, 70 e 71 della direttiva 2014/59/UE, come recepiti nel diritto nazionale applicabile;
- accettare che si applichino le condizioni previste dall’articolo 68 della direttiva 2014/59/UE, anch’esse come recepite nel diritto nazionale applicabile.
Le clausole devono inoltre contenere:
- una descrizione dei poteri dell’autorità di risoluzione di cui agli articoli 33 bis, 69, 70 e 71, oppure un rinvio espresso a tali poteri;
- una descrizione delle condizioni di cui all’articolo 68, oppure un rinvio espresso ad esse.
Effetti che devono essere riconosciuti dalle parti
Le parti del contratto devono riconoscere e accettare di essere vincolate agli effetti delle misure di risoluzione, in particolare:
- la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna ex articolo 33 bis;
- la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna ex articolo 69;
- la limitazione dell’opponibilità dei diritti di garanzia ex articolo 70;
- la sospensione dei diritti di recesso dal contratto ex articolo 71.
Devono altresì accettare di essere vincolate alle disposizioni dell’articolo 68 della direttiva 2014/59/UE, che disciplinano il trattamento di determinate misure di prevenzione o di gestione delle crisi e i loro effetti sui contratti.
Clausola di esaustività
Il regolamento richiede che le clausole di riconoscimento siano considerate esaustive rispetto alle questioni in esse trattate. Ne deriva l’esclusione di ogni altro accordo, intesa o impegno tra le controparti relativo all’oggetto del contratto, così da evitare sovrapposizioni o ambiguità interpretative.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Contenuto minimo delle clausole di riconoscimento
L’articolo 1 impone che le clausole contrattuali nei pertinenti contratti finanziari disciplinati dal diritto di un paese terzo includano il riconoscimento che il contratto può essere soggetto ai poteri dell’autorità di risoluzione di sospendere o limitare diritti e obblighi ai sensi degli articoli 33 bis, 69, 70 e 71 della direttiva 2014/59/UE, come recepiti dal diritto nazionale applicabile, nonché l’accettazione che si applichino le condizioni dell’articolo 68 della stessa direttiva.
Descrizione o richiamo dei poteri di risoluzione
Le clausole devono contenere una descrizione dei poteri dell’autorità di risoluzione previsti dagli articoli 33 bis, 69, 70 e 71 della direttiva 2014/59/UE, oppure un riferimento a tali poteri; analogamente, devono descrivere o richiamare le condizioni dell’articolo 68 della direttiva, sempre come recepite dal diritto nazionale applicabile.
Effetti vincolanti per le parti
Le parti devono riconoscere e accettare di essere vincolate agli effetti della sospensione degli obblighi di pagamento o consegna ex articoli 33 bis e 69, della limitazione dell’opponibilità dei diritti di garanzia ex articolo 70 e della sospensione dei diritti di recesso dal contratto ex articolo 71, nonché alle disposizioni dell’articolo 68 della direttiva 2014/59/UE, come recepite nel diritto nazionale applicabile.
Carattere esaustivo delle clausole
Le clausole di riconoscimento devono prevedere che esse sono esaustive sulle questioni ivi descritte e che escludono qualsiasi altro accordo, intesa o impegno tra le controparti relativamente all’oggetto del contratto.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 apr 2021Regolamento (UE) 2021/662
- Regolamento · 22 apr 2021Regolamento (UE) 2021/663
- Regolamento · 22 apr 2021Regolamento (UE) 2021/664
- Regolamento · 22 apr 2021Regolamento (UE) 2021/665
- Regolamento · 22 apr 2021Regolamento (UE) 2021/666
- Regolamento · 22 apr 2021Regolamento (UE) 2021/685
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →