Regolamento (UE) 2021/685
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/685 della Commissione del 22 aprile 2021 che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica esclusivamente la versione polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014, correggendo diversi errori di traduzione in allegati e moduli relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità, alle attività di manutenzione e ai certificati connessi. La Commissione precisa che la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica della sola versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014 in materia di aeronavigabilità e manutenzione aeronautica.
Ambito di applicazione
Si applica unicamente alla versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, con effetti sui corrispondenti allegati, punti e moduli richiamati nel testo rettificativo. La rettifica non incide sulle altre versioni linguistiche del regolamento né introduce nuovi obblighi sostanziali autonomi per gli operatori, ma corregge errori di traduzione relativi a requisiti di aeronavigabilità, manutenzione, certificazioni e conservazione delle registrazioni nel settore dell’aviazione civile.
Rettifica della versione polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/685 della Commissione interviene in via correttiva sul regolamento (UE) n. 1321/2014, che disciplina il mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché l’approvazione delle organizzazioni e del personale addetti a tali attività. La necessità della rettifica deriva dalla presenza di errori nella sola versione in lingua polacca, con riferimento a diversi punti degli allegati tecnici e dei moduli collegati.
Finalità e contesto normativo
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. Nei considerando si evidenzia che la versione polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014 contiene errori che possono incidere sulla corretta comprensione di requisiti operativi e documentali in materia di aeronavigabilità e manutenzione. La rettifica è quindi finalizzata ad allineare il testo linguistico polacco al contenuto normativo corretto, senza effetti sulle altre versioni linguistiche.
Oggetto delle correzioni
Le correzioni riguardano in particolare:
- l’allegato I, punto M.A.201, lettera a), punto 1, e l’allegato V ter, punto ML.A.201, lettera a), punto 1, quanto alla portata dei requisiti che devono essere soddisfatti affinché un volo possa essere effettuato;
- l’allegato I, punto M.A.201, lettera a), punto 3, e punto M.A.901, frase introduttiva, nonché l’allegato V ter, punto ML.A.201, lettera a), punto 3, e punto ML.A.901, frase introduttiva, in relazione al certificato di aeronavigabilità;
- l’allegato I, punto M.A.302, lettera e), sugli intervalli di tempo ampliati che può proporre il proprietario o l’impresa che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità;
- l’allegato I, punto M.A.402, lettera e), e l’allegato V ter, punto ML.A.402, lettera b), punto 5, sulle limitazioni nel rispetto delle quali è effettuata la manutenzione;
- l’allegato I, punto M.A.901, lettera f), sulla facoltà di prorogare la validità di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità;
- i moduli 15° AESA, 15b AESA e 15c AESA dell’allegato I, appendice III, e dell’allegato V ter, appendice IV, in merito alla data di emissione del certificato;
- l’allegato II, punto 145.A.55, lettera c), sull’obbligo dell’impresa di manutenzione di conservare copia delle registrazioni.
Ulteriori correzioni terminologiche
Il regolamento rettifica anche alcune espressioni relative al noleggio di un aeromobile e alla figura del locatario, presenti nell’allegato I, punto M.A.201, lettera b), e appendice I, punto 3, secondo trattino; nell’allegato V ter, punto ML.1, lettera c), punto 3, punto ii), punto ML.A.201, lettera b), e appendice I, lettera c), punto 2; nonché nell’allegato V quinquies, punto CAO.1, punto 2, punto ii).
Effetti e applicabilità
La rettifica è limitata alla versione polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014 e non modifica il contenuto delle altre versioni linguistiche. Il regolamento di esecuzione è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Rettifica della versione polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014
Vengono corretti errori presenti nella sola versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014, in particolare negli allegati I, II, V ter e V quinquies. Le correzioni riguardano la portata dei requisiti per l’effettuazione di un volo, il certificato di aeronavigabilità, gli intervalli di tempo ampliati proponibili per il mantenimento dell’aeronavigabilità, le limitazioni applicabili alla manutenzione, la proroga della validità di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità, la data di rilascio indicata nei moduli 15° AESA, 15b AESA e 15c AESA, nonché l’obbligo di conservazione delle copie delle registrazioni da parte delle imprese di manutenzione.
Correzioni terminologiche su noleggio e locatario
Sono rettificati anche errori lessicali relativi ai riferimenti al noleggio di un aeromobile e al locatario, contenuti nell’allegato I, nell’allegato V ter e nell’allegato V quinquies del regolamento (UE) n. 1321/2014.
Ambito limitato della rettifica
La Commissione precisa che la rettifica opera soltanto sulla versione linguistica polacca e non sulle altre versioni linguistiche del regolamento originario.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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