Regolamento (UE) 2021/666
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/666 della Commissione del 22 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 923/2012 per quanto riguarda i requisiti dell’aviazione con equipaggio operante nello spazio aereo U-space (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra le regole dell’aria comuni del regolamento (UE) n. 923/2012 per disciplinare la coesistenza tra aeromobili con equipaggio e aeromobili senza equipaggio nello spazio aereo U-space. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza tramite una migliore conoscenza della situazione, imponendo agli aeromobili con equipaggio di essere elettronicamente visibili ai fornitori di servizi U-space quando operano in tale spazio aereo senza servizio di controllo del traffico aereo. Il testo introduce inoltre una definizione di spazio aereo U-space e di servizio U-space, e chiarisce gli obblighi in RMZ e TMZ.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 introducendo requisiti per le operazioni dell’aviazione con equipaggio nello spazio aereo U-space, in particolare in materia di visibilità elettronica, comunicazioni radio e uso del transponder.
Ambito di applicazione
Si applica alle operazioni di aviazione civile con equipaggio nello spazio aereo designato come U-space da parte degli Stati membri, in particolare quando agli aeromobili con equipaggio non è fornito un servizio di controllo del traffico aereo dall’ANSP. Incide anche su voli VFR e IFR che operano in zone radio obbligatorie (RMZ) e su tutti i voli in zone ad utilizzo obbligatorio di transponder (TMZ). Il regolamento riguarda inoltre gli Stati membri, le autorità competenti, gli ANSP e i fornitori di servizi U-space. È applicabile a decorrere dal 26 gennaio 2023.
Modifica del regolamento (UE) n. 923/2012 per lo spazio aereo U-space
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/666 della Commissione interviene sulle regole dell’aria comuni fissate dal regolamento (UE) n. 923/2012. La finalità dichiarata è consentire la sicura coesistenza tra aeromobili con equipaggio e aeromobili senza equipaggio nello spazio aereo U-space, aumentando la conoscenza della situazione e la sicurezza operativa.
Contesto e ratio
Nei considerando la Commissione evidenzia che, per operare in sicurezza nello spazio aereo U-space senza servizio di controllo del traffico aereo, gli aeromobili con equipaggio devono rendere nota la propria posizione ai fornitori di servizi U-space. La soluzione normativa prescelta è la visibilità elettronica degli aeromobili con equipaggio mediante tecnologie di sorveglianza. La Commissione richiama inoltre il parere dell’EASA n. 01/2020 e precisa che occorre concedere tempo sufficiente agli Stati membri e agli operatori per adattare procedure e assetti al nuovo quadro.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le nuove regole riguardano in primo luogo gli aeromobili con equipaggio che operano nello spazio aereo designato come U-space dagli Stati membri, soprattutto quando non è fornito loro un servizio di controllo del traffico aereo dall’ANSP. Il regolamento incide anche sui voli VFR e IFR in spazi aerei classificati come RMZ e su tutti i voli in TMZ. Sul piano istituzionale, rilevano le autorità competenti nazionali, gli ANSP e i fornitori di servizi U-space.
Nuove definizioni introdotte nel regolamento (UE) n. 923/2012
All’articolo 2 vengono inserite due definizioni fondamentali:
- "spazio aereo U-space": zona geografica UAS designata dagli Stati membri nella quale le operazioni UAS sono consentite solo con l’ausilio di servizi U-space;
- "servizio U-space": servizio basato su servizi digitali e automazione delle funzioni, concepito per sostenere l’accesso sicuro, efficiente e protetto allo spazio aereo U-space di un ampio numero di UAS.
Requisiti operativi per RMZ, TMZ e U-space
Il nuovo punto SERA.6005 dell’allegato, sezione 6, introduce un quadro specifico per tre ipotesi.
Per le zone radio obbligatorie (RMZ):
- i voli VFR in spazi di classe E, F o G e i voli IFR in spazi di classe F o G devono mantenere il continuo contatto radio bilaterale, se necessario sul canale appropriato, salvo disposizioni alternative dell’ANSP per quello specifico spazio aereo;
- prima di entrare in RMZ, i piloti devono effettuare una chiamata iniziale sulla frequenza appropriata, indicando denominazione della stazione chiamata, nominativo, tipo di aeromobile, posizione, livello, intenzioni del volo e altre informazioni prescritte dall’autorità competente.
Per le zone ad utilizzo obbligatorio di transponder (TMZ):
- tutti i voli operanti in uno spazio aereo designato come TMZ devono disporre di transponder SSR e utilizzarlo in modo A e C o in modo S, salvo disposizioni alternative dell’ANSP.
Per lo spazio aereo U-space:
- gli aeromobili con equipaggio che vi operano senza servizio di controllo del traffico aereo devono fare in modo di essere costantemente visibili elettronicamente per i fornitori di servizi U-space.
Inoltre, RMZ, TMZ e spazio aereo U-space devono essere debitamente indicati nelle pubblicazioni di informazioni aeronautiche.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 26 gennaio 2023. Il testo conferma la propria efficacia diretta e la vincolatività in tutti i suoi elementi per gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni di spazio aereo U-space e servizio U-space
All’articolo 2 del regolamento (UE) n. 923/2012 sono aggiunti i punti 146) e 147). Lo "spazio aereo U-space" è definito come una zona geografica UAS designata dagli Stati membri, all’interno della quale le operazioni UAS sono consentite solo con l’ausilio di servizi U-space. Il "servizio U-space" è definito come un servizio basato su servizi digitali e automazione delle funzioni concepito per sostenere l’accesso sicuro, efficiente e protetto allo spazio aereo U-space di un ampio numero di UAS.
Requisiti per RMZ, TMZ e visibilità elettronica nello spazio aereo U-space
Il nuovo punto SERA.6005 dell’allegato, sezione 6, disciplina: il mantenimento del contatto radio bilaterale continuo nei voli VFR in spazi di classe E, F o G e nei voli IFR in spazi di classe F o G designati come RMZ, salvo disposizioni alternative dell’ANSP; l’obbligo di chiamata iniziale prima dell’ingresso in RMZ con specifiche informazioni di volo; l’obbligo, per tutti i voli in TMZ, di avere a disposizione e utilizzare un transponder SSR in modo A e C o S, salvo disposizioni alternative dell’ANSP; l’obbligo per gli aeromobili con equipaggio nello spazio aereo U-space senza servizio di controllo del traffico aereo di essere costantemente visibili elettronicamente ai fornitori di servizi U-space; la necessità che RMZ, TMZ e spazio aereo U-space siano debitamente dichiarati nelle pubblicazioni di informazioni aeronautiche.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 26 gennaio 2023. È dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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