Regolamento (UE) 2021/663
Regolamento (UE) 2021/663 della Commissione del 22 aprile 2021 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clordecone in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di clordecone in diversi prodotti alimentari, sulla base di una valutazione scientifica dell’EFSA e di misure nazionali francesi adottate per la Guadalupa e la Martinica. I nuovi valori, in larga parte provvisori, tengono conto della sicurezza dei consumatori e saranno riesaminati entro dieci anni dalla pubblicazione. Il testo fissa anche la data di applicazione al 13 novembre 2021 dopo un periodo transitorio.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 per fissare livelli massimi di residui provvisori di clordecone in determinati prodotti alimentari e di origine animale.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di clordecone nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale rientranti nell’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005, con particolare riguardo ai prodotti vegetali elencati nell’allegato e ai prodotti di origine animale terrestri. I nuovi LMR sono direttamente applicabili negli Stati membri dell’Unione europea, con decorrenza dal 13 novembre 2021, e il regolamento è rilevante ai fini del SEE. Non disciplina i prodotti non compresi nell’allegato III, né modifica in via generale il regime degli antiparassitari, ma interviene specificamente sulla sostanza clordecone.
Modifica dei livelli massimi di residui di clordecone
Il regolamento (UE) 2021/663 della Commissione interviene sul quadro dei residui di antiparassitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando l’allegato III con riferimento alla sostanza clordecone. L’intervento è motivato dalla presenza di contaminazione ambientale persistente, in quanto il clordecone è stato vietato dal regolamento (CE) n. 850/2004 e i residui oggi rilevati derivano dall’uso storico del composto nel suolo.
Origine della modifica e base scientifica
La Commissione ha preso in considerazione le misure di emergenza notificate dalla Francia nel 2019, adottate per proteggere i consumatori in Guadalupa e Martinica, e ha chiesto all’EFSA una valutazione dell’esposizione dei consumatori. Nell’analisi scientifica del 2020 l’EFSA ha concluso che gli LMR proposti dall’ANSES per i prodotti di origine animale, arrotondati secondo gli orientamenti OCSE, sono compatibili con la sicurezza alimentare; né l’esposizione a lungo termine né quella acuta comportano il superamento dei valori tossicologici di riferimento.
Ambito della modifica dell’allegato III
L’articolo 1 dispone la sostituzione della voce relativa al clordecone nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. La tabella allegata copre numerose categorie di prodotti vegetali e animali, includendo frutta, ortaggi, legumi, semi oleaginosi, cereali, tè, caffè, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale terrestre. In molti casi il limite è fissato al limite di determinazione analitica di 0,01 mg/kg; in altri casi sono previsti limiti specifici, come 0,02 mg/kg per diverse categorie di prodotti vegetali e animali e 0,03 mg/kg per il grasso bovino.
Limiti provvisori e riesame futuro
I nuovi LMR per il clordecone nei prodotti di origine animale sono qualificati come provvisori. Il regolamento prevede espressamente che essi siano riesaminati, alla luce delle informazioni disponibili, entro dieci anni dalla pubblicazione del testo, tenendo conto anche dei dati di monitoraggio che indicano una contaminazione inevitabile in alcune matrici.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’applicazione sostanziale dei nuovi LMR decorre dal 13 novembre 2021, così da garantire un periodo ragionevole di adeguamento per Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 sostituisce la colonna relativa al clordecone nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 con nuovi LMR per numerose categorie di prodotti vegetali e di origine animale. Per molti prodotti i valori sono fissati al limite di determinazione analitica (0,01 mg/kg), mentre per altri sono previsti limiti specifici, ad esempio 0,02 mg/kg o 0,03 mg/kg per il grasso bovino.
Natura provvisoria e riesame dei limiti
I considerando precisano che gli LMR per il clordecone nei prodotti di origine animale sono fissati come provvisori nell’allegato III. Essi saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro dieci anni dalla pubblicazione del regolamento.
Base scientifica e tutela dei consumatori
La Commissione ha richiesto una valutazione all’EFSA, che nella dichiarazione scientifica sul clordecone in determinati prodotti di origine animale ha concluso che gli LMR proposti, arrotondati secondo gli orientamenti OCSE sul calcolo degli LMR, sono accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori; non risultano superamenti della dose giornaliera ammissibile né della dose acuta di riferimento.
Contesto delle misure nazionali francesi
Il regolamento nasce anche a seguito della notifica, da parte delle autorità francesi, di misure di emergenza adottate ai sensi dell’articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, volte a fissare limiti più restrittivi per il clordecone nei prodotti di origine bovina, ovina, caprina, suina e avicola nella Guadalupa e nella Martinica.
Decorrenza e periodo transitorio
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 13 novembre 2021, così da consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni.
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