Regolamento (UE) 2021/662
Regolamento (UE) 2021/662 della Commissione del 22 aprile 2021 recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco degli operatori aerei utilizzato nell’ambito dell’EU ETS, sostituendo l’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009. La modifica si rende necessaria, tra l’altro, per tener conto della cessazione del ruolo del Regno Unito come Stato membro di riferimento dopo il periodo di transizione dell’accordo di recesso. L’aggiornamento si basa sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’elenco degli operatori aerei e dello Stato membro di riferimento previsto dal regolamento (CE) n. 748/2009 nell’ambito dell’EU ETS per il trasporto aereo.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori aerei che hanno svolto attività di trasporto aereo rientranti nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente, ai fini della determinazione dello Stato membro di riferimento e dell’aggiornamento dell’elenco gestito dalla Commissione. Incide sull’attuazione del sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS) per il settore aereo. Non introduce un nuovo criterio di inclusione nel sistema, poiché l’assoggettamento dipende dall’esercizio dell’attività di trasporto aereo; il regolamento opera come aggiornamento dell’elenco allegato al regolamento (CE) n. 748/2009. Rileva anche per gli operatori la cui funzione di Stato membro di riferimento è cessata con la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito.
Modifica dell’elenco degli operatori aerei ai fini dell’EU ETS
Il regolamento (UE) 2021/662 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 748/2009, aggiornando l’elenco degli operatori aerei che hanno svolto attività di trasporto aereo rientranti nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e che quindi rilevano ai fini del sistema EU ETS. La modifica si inserisce nel quadro dell’organizzazione amministrativa del sistema di scambio di quote di emissione per il settore aereo e tiene conto del venir meno del ruolo del Regno Unito come Stato membro di riferimento dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama che le attività di trasporto aereo sono incluse nell’EU ETS e che l’elenco degli operatori aerei ha una funzione essenzialmente organizzativa: individuare lo Stato membro competente per la regolamentazione del singolo operatore, riducendo così gli oneri amministrativi. Il regolamento precisa inoltre che l’assoggettamento di un operatore all’EU ETS non dipende dall’inserimento nell’elenco, ma dallo svolgimento dell’attività di trasporto aereo prevista dall’allegato I della direttiva 2003/87/CE.
Aggiornamento dell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009
L’unica disposizione sostanziale del regolamento è l’articolo 1, che sostituisce l’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con un nuovo allegato recante l’elenco aggiornato degli operatori aerei e, per ciascuno, lo Stato membro di riferimento. L’allegato è ampio e contiene numerosi operatori associati ai diversi Stati membri di riferimento, tra cui Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia e Svizzera.
Base informativa dell’aggiornamento
Il testo indica che le modifiche dell’elenco si fondano sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol. Questo elemento è rilevante per i professionisti perché segnala che l’elenco ha natura dinamica e viene periodicamente adeguato sulla base di dati operativi aggiornati.
Effetti del recesso del Regno Unito
Un passaggio specifico dei considerando evidenzia che, dopo la scadenza del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito, il Regno Unito ha cessato di fungere da Stato membro di riferimento per gli operatori aerei soggetti all’EU ETS. L’aggiornamento dell’allegato riflette quindi il nuovo assetto post-Brexit nella ripartizione delle competenze amministrative relative agli operatori aerei.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato con l’elenco degli operatori aerei
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con l’allegato del presente regolamento, aggiornando l’elenco degli operatori aerei e lo Stato membro di riferimento di ciascuno.
Contesto dell’EU ETS per il trasporto aereo
I considerando ricordano che le attività di trasporto aereo sono incluse nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che l’elenco degli operatori aerei serve a ridurre gli oneri amministrativi individuando lo Stato membro competente per la regolamentazione del singolo operatore.
Indipendenza dell’assoggettamento all’EU ETS dall’inserimento nell’elenco
Il regolamento chiarisce che l’inclusione di un operatore aereo nell’EU ETS dipende dallo svolgimento di un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE e non è subordinata all’iscrizione nell’elenco stabilito dalla Commissione ai sensi dell’articolo 18 bis, paragrafo 3, di tale direttiva.
Effetti del recesso del Regno Unito
A seguito della scadenza del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito, il Regno Unito ha cessato di fungere da Stato membro di riferimento per gli operatori aerei soggetti all’EU ETS; l’elenco viene quindi adeguato di conseguenza.
Fonte dei dati e base dell’aggiornamento
Le modifiche dell’elenco si basano sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol, richiamati espressamente nei considerando.
Entrata in vigore, efficacia e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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