Regolamento (UE) 2021/664
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione del 22 aprile 2021 relativo a un quadro normativo per lo U-space (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro armonizzato per lo U-space, ossia specifiche zone geografiche UAS nelle quali le operazioni dei droni sono consentite solo con l’ausilio di servizi digitali e automatizzati. Definisce i servizi minimi obbligatori, i requisiti per operatori e fornitori, le regole di coordinamento con il traffico aereo con equipaggio e il sistema di certificazione dei prestatori di servizi. La disciplina si applica dal 26 gennaio 2023 ed è integrata da allegati tecnici su dati, interoperabilità, qualità e certificazione.
Quadro normativo per la designazione e l’uso dello spazio aereo U-space e per la certificazione dei fornitori dei relativi servizi digitali per UAS.
Ambito di applicazione
Si applica, all’interno delle zone geografiche UAS designate dagli Stati membri come spazio aereo U-space, agli operatori UAS, ai fornitori di servizi U-space e ai fornitori di servizi comuni di informazione. Il regolamento disciplina le operazioni UAS nello U-space, i servizi obbligatori e facoltativi necessari alla gestione sicura ed efficiente del traffico, nonché la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi. Non si applica alle operazioni UAS nell’ambito di club e associazioni di aeromodellismo autorizzati ex articolo 16 del regolamento (UE) 2019/947, alle operazioni nella sottocategoria A1 della categoria aperta con UAS molto leggeri indicati dall’articolo 1, paragrafo 3, né alle operazioni effettuate conformemente alle regole del volo strumentale di cui al punto SERA.5015 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012. Restano inoltre esclusi, salvo decisione nazionale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139, gli aeromobili impegnati in attività militari, doganali, di polizia, ricerca e salvataggio, antincendio, di guardia di frontiera e costiera o attività analoghe di interesse pubblico.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione relativo a un quadro normativo per lo U-space
Il regolamento istituisce un quadro armonizzato per l’integrazione sicura, protetta ed efficiente dei sistemi aeromobili senza equipaggio nello spazio aereo U-space. Il testo nasce dall’esigenza di gestire l’aumento del traffico UAS, soprattutto nelle operazioni BVLOS e nelle aree ad alta densità operativa o con traffico con equipaggio, mediante servizi digitali, automazione e interoperabilità tra soggetti pubblici e privati.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento si colloca nel solco del regolamento (UE) 2018/1139 e completa il pacchetto già avviato con il regolamento delegato (UE) 2019/945 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. I considerando evidenziano che l’incremento delle operazioni UAS impone regole ulteriori per sicurezza, security, riservatezza e tutela dell’ambiente, oltre a un coordinamento tecnico con la disciplina ATM/ANS e con le regole dell’aviazione con equipaggio.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 1 delimita il campo applicativo alle zone geografiche UAS designate dagli Stati membri come spazio aereo U-space e ai tre gruppi di soggetti coinvolti: operatori UAS, fornitori di servizi U-space e fornitori di servizi comuni di informazione. Restano escluse le operazioni di aeromodellismo autorizzate, alcune operazioni A1 con UAS molto leggeri, i voli IFR in quanto tali rispetto alla disciplina specifica dello U-space e, salvo scelta nazionale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139, le attività di Stato o analoghe svolte per finalità pubbliche.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 introduce le nozioni essenziali per l’operatività del sistema. Lo "spazio aereo U-space" è una zona geografica UAS in cui le operazioni sono consentite solo tramite servizi U-space; il "servizio U-space" è un servizio digitale e automatizzato destinato a sostenere l’accesso sicuro ed efficiente di un ampio numero di UAS; la "valutazione dei rischi dello spazio aereo" è il perno per la designazione e per la determinazione dei requisiti; il "servizio comune di informazione" diffonde dati statici e dinamici funzionali alla fornitura dei servizi; la "riconfigurazione dinamica dello spazio aereo" consente modifiche temporanee dei limiti dello U-space in funzione della domanda del traffico con equipaggio.
Designazione dello spazio aereo U-space e criteri di definizione
Ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri possono designare uno spazio aereo U-space per ragioni di sicurezza, security, riservatezza o ambiente solo dopo una valutazione dei rischi dello spazio aereo. Ogni U-space deve prevedere almeno quattro servizi obbligatori: identificazione di rete, geo-consapevolezza, autorizzazione di volo UAS e informazioni di traffico. Lo Stato membro può inoltre rendere obbligatori, per quello specifico spazio aereo, servizi ulteriori tra quelli previsti agli articoli 12 e 13, ad esempio il servizio meteorologico o il monitoraggio della conformità.
Lo stesso articolo stabilisce che gli Stati membri determinino anche:
- le capacità e i requisiti di prestazione degli UAS;
- i requisiti di prestazione dei servizi U-space;
- le condizioni operative e le restrizioni dello spazio aereo applicabili.
Tali scelte devono essere effettuate tenendo conto dei criteri dell’allegato I, che considerano, tra l’altro, tipologia e densità del traffico, classificazione dello spazio aereo, rischi a terra e in volo, condizioni meteorologiche e infrastrutture di supporto. Gli Stati membri devono inoltre garantire l’accesso dei fornitori ai dati di immatricolazione necessari e rendere disponibili le informazioni sullo U-space attraverso i canali aeronautici e secondo il regolamento (UE) 2019/947. In caso di U-space transfrontaliero, le decisioni su designazione, servizi e servizi comuni di informazione devono essere assunte congiuntamente.
Integrazione con lo spazio aereo controllato e coordinamento ATM
L’articolo 4 impone, quando lo U-space è istituito all’interno di spazio aereo controllato, l’applicazione della riconfigurazione dinamica dello spazio aereo prevista dal regolamento (UE) 2021/665, così da preservare la segregazione tra aeromobili con equipaggio e UAS. Il sistema, quindi, non sostituisce la gestione ATM ma si integra con essa, richiedendo procedure di coordinamento e comunicazione tra fornitori U-space ed enti ATS.
Servizi comuni di informazione
L’articolo 5 disciplina il contenuto informativo minimo disponibile per ciascuno spazio aereo U-space. Devono essere pubblicati i limiti orizzontali e verticali dello spazio, i requisiti stabiliti dallo Stato membro, l’elenco dei fornitori certificati con i relativi dati e limitazioni, gli spazi U-space adiacenti, le zone geografiche UAS pertinenti e le restrizioni statiche e dinamiche. Devono inoltre essere resi disponibili i dati operativi pertinenti e quelli derivanti dalla riconfigurazione dinamica.
I fornitori di servizi U-space devono pubblicare i propri termini e condizioni. L’accesso alle informazioni è non discriminatorio per autorità competenti, fornitori ATS, fornitori U-space e operatori UAS, con gli stessi livelli di qualità, latenza e protezione dei dati. Gli Stati membri possono designare un fornitore unico di servizi comuni di informazione, che opera in via esclusiva per tutti o alcuni U-space di loro responsabilità, ma in tal caso deve essere certificato e sottoposto alle stesse regole di accesso e qualità.
Obblighi degli operatori UAS
L’articolo 6 impone agli operatori UAS di utilizzare, nello U-space, UAS conformi ai requisiti di capacità e prestazione fissati dallo Stato membro e di avvalersi dei servizi U-space necessari. Prima di ogni volo deve essere presentata una richiesta di autorizzazione tramite il servizio dedicato; prima dell’inizio effettivo del volo l’operatore deve chiedere l’attivazione dell’autorizzazione e può decollare solo dopo la conferma del fornitore.
L’operatore deve rispettare l’autorizzazione, incluse le soglie di deviazione, e ogni sua modifica. Se non è in grado di rispettare le soglie di deviazione, deve richiedere una nuova autorizzazione. Inoltre deve predisporre misure e procedure di contingenza e renderle disponibili al fornitore U-space.
Obblighi e regole di funzionamento dei fornitori di servizi U-space
L’articolo 7 riserva la fornitura dei servizi U-space a soggetti certificati. Il fornitore è responsabile della prestazione dei servizi obbligatori e degli eventuali ulteriori servizi richiesti nello specifico U-space per tutte le fasi operative. Deve coordinarsi con i fornitori di servizi di traffico aereo, scambiare le informazioni operative rilevanti e utilizzare un protocollo di comunicazione comune, sicuro, aperto e interoperabile.
I fornitori devono inoltre comunicare all’autorità competente l’avvio delle operazioni dopo il rilascio del certificato e ogni cessazione o ripresa dell’attività.
Contenuto dei singoli servizi U-space
Il servizio di identificazione di rete, disciplinato dall’articolo 8, assicura l’identificazione remota continua dell’UAS durante tutto il volo. Le informazioni possono includere numero di immatricolazione, numero di serie, posizione, quota, rotta, velocità, posizione del pilota remoto, stato di emergenza e orario di generazione dei messaggi. La frequenza di aggiornamento è stabilita dall’autorità competente e l’accesso è riservato a utenti autorizzati, tra cui pubblico per le informazioni pubbliche, altri fornitori U-space, fornitori ATS, eventuale fornitore unico di servizi comuni di informazione e autorità competenti.
Il servizio di geo-consapevolezza, ai sensi dell’articolo 9, fornisce agli operatori UAS informazioni sulle condizioni operative applicabili, sulle restrizioni dello spazio aereo, sulle zone geografiche UAS pertinenti e sulle limitazioni temporanee. Le informazioni devono essere trasmesse tempestivamente e corredate da orario di aggiornamento, numero di versione o orario di validità.
L’articolo 10 regola il servizio di autorizzazione di volo UAS. Ogni volo richiede una specifica autorizzazione con termini e condizioni. Il fornitore verifica la completezza della richiesta, la conformità all’allegato IV e l’assenza di intersezioni spazio-temporali con altre autorizzazioni già notificate nello stesso U-space. In caso di conflitto, devono essere applicate le regole di priorità; le operazioni speciali ex articolo 4 del regolamento (UE) n. 923/2012 hanno priorità, e tra autorizzazioni di pari grado vale l’ordine di arrivo. Il fornitore può proporre un’autorizzazione alternativa, deve confermare senza ritardo l’attivazione e rilasciare un numero di autorizzazione univoco.
L’articolo 11 disciplina il servizio di informazioni di traffico, che deve segnalare la presenza di altro traffico aereo visibile o noto in prossimità della rotta o della posizione del volo UAS, incluse informazioni provenienti da altri fornitori U-space e dagli enti ATS. L’operatore UAS, ricevute tali informazioni, deve adottare misure adeguate per evitare il rischio di collisione.
L’articolo 12 introduce il servizio di informazione meteorologica, che supporta la pianificazione e l’esecuzione del volo e l’efficacia degli altri servizi U-space. Devono essere forniti, almeno, dati su vento, copertura nuvolosa, visibilità, temperatura, punto di rugiada, attività convettiva, precipitazioni, luogo e ora dell’osservazione o periodo di validità e QNH appropriato.
L’articolo 13 prevede il servizio di monitoraggio della conformità, che consente di verificare il rispetto dei requisiti dell’articolo 6 e dei termini dell’autorizzazione di volo, avvertendo l’operatore in caso di deviazione o non conformità. Se viene rilevata una deviazione, il fornitore deve avvisare anche gli altri operatori nelle vicinanze, gli altri fornitori U-space nello stesso spazio aereo e i pertinenti enti di servizi di traffico aereo.
Certificazione e condizioni di mantenimento
L’articolo 14 stabilisce che i fornitori di servizi U-space e, se designati, i fornitori unici di servizi comuni di informazione devono essere certificati. Il certificato è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro del centro di attività principale; per soggetti stabiliti o residenti in un paese terzo la competenza è dell’EASA. Gli allegati VI e VII contengono i modelli di certificato.
L’articolo 15 elenca le condizioni per il rilascio del certificato. Il richiedente deve dimostrare, tra l’altro, di poter fornire servizi sicuri, protetti, efficienti, continui e sostenibili; di disporre di sistemi e apparecchiature idonei; di avere capitale netto adeguato; di saper segnalare gli eventi; di attuare e mantenere sistemi di gestione e di security; di conservare i dati operativi per almeno 30 giorni se rilevanti per indagini; di disporre di un business plan di almeno 12 mesi; di avere coperture di responsabilità adeguate; di avere accordi con terzi e di predisporre piani di contingenza. Per i fornitori U-space è inoltre richiesto un piano di gestione di emergenza e un piano di comunicazione.
L’articolo 16 disciplina la validità del certificato: esso resta valido finché persistono i requisiti, ma cessa se l’attività non è iniziata entro 6 mesi dal rilascio o se è cessata per più di 12 mesi consecutivi. L’autorità competente o l’EASA devono valutare le prestazioni operative e finanziarie e possono imporre condizioni particolari, modificare, sospendere, limitare o revocare il certificato.
Compiti delle autorità competenti e sorveglianza
Gli articoli 17 e 18 attribuiscono alle autorità competenti la responsabilità di assicurare capacità tecnica e operativa adeguata, procedure documentate, personale qualificato e misure per la sicurezza e l’efficienza delle operazioni. Le autorità possono adottare misure esecutive e devono istituire sistemi di registrazione dei certificati, definire l’accesso ai dati sul traffico nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, garantire la corretta interoperabilità degli scambi informativi e organizzare la certificazione e la sorveglianza continua basata sul rischio.
Devono inoltre coordinarsi con altre autorità per la designazione degli U-space, per le restrizioni dello spazio aereo e per la determinazione dei servizi richiesti, nonché monitorare e valutare periodicamente i livelli di prestazione di sicurezza.
Allegati tecnici e interoperabilità
Gli allegati precisano i criteri per la determinazione delle capacità degli UAS, delle prestazioni dei servizi e delle condizioni operative e restrizioni dello spazio aereo; definiscono le modalità di pubblicazione delle informazioni comuni; fissano requisiti su qualità dei dati, latenza e protezione dei dati; dettagliando anche il contenuto della richiesta di autorizzazione di volo UAS e lo scambio di dati operativi tra fornitori U-space e fornitori ATS. Gli allegati VI e VII contengono i modelli di certificato. L’appendice finale sintetizza, per classe di spazio aereo ATS, quali servizi U-space sono applicabili e come si coordina la presenza di traffico IFR, VFR e UAS.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 26 gennaio 2023. Trattandosi di regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e esclusioni
L’articolo 1 stabilisce norme e procedure per la sicurezza delle operazioni UAS nello spazio aereo U-space, per l’integrazione nel sistema aeronautico e per la fornitura dei servizi U-space. Il campo di applicazione riguarda operatori UAS, fornitori di servizi U-space e fornitori di servizi comuni di informazione nelle zone geografiche UAS designate come U-space. Sono previste esclusioni per l’aeromodellismo autorizzato, per talune operazioni di categoria aperta A1 con UAS molto leggeri e per i voli IFR; restano fuori anche le attività di Stato e analoghe, salvo opzione nazionale.
Definizioni chiave
L’articolo 2 rinvia alle definizioni di altri atti UE e introduce nozioni centrali come "spazio aereo U-space", "servizio U-space", "valutazione dei rischi dello spazio aereo", "servizio comune di informazione", "centro di attività principale" e "riconfigurazione dinamica dello spazio aereo". Tali definizioni sono essenziali per delimitare il perimetro operativo, i soggetti coinvolti e il modello di gestione del traffico UAS.
Designazione dello spazio aereo U-space e requisiti minimi
L’articolo 3 subordina la designazione dello spazio aereo U-space a una valutazione dei rischi dello spazio aereo. In ogni U-space sono obbligatori almeno quattro servizi: identificazione di rete, geo-consapevolezza, autorizzazione di volo UAS e informazioni di traffico. Gli Stati membri possono imporre ulteriori servizi U-space, definire capacità e prestazioni degli UAS, requisiti dei servizi e condizioni/restrizioni operative sulla base dei criteri dell’allegato I, e devono rendere accessibili ai fornitori i dati di immatricolazione necessari. È prevista anche la possibilità di designare U-space transfrontalieri con decisioni congiunte tra Stati membri.
Riconfigurazione dinamica dello spazio aereo
L’articolo 4 impone, quando lo U-space è istituito in spazio aereo controllato, l’applicazione della riconfigurazione dinamica dello spazio aereo per mantenere la segregazione tra aeromobili con equipaggio e UAS, in coordinamento con la disciplina ATM/ANS richiamata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/665.
Servizi comuni di informazione e accesso ai dati
L’articolo 5 impone la messa a disposizione di dati statici e dinamici relativi ai limiti dello U-space, ai requisiti fissati dagli Stati membri, ai fornitori certificati, agli spazi adiacenti, alle zone geografiche UAS e alle restrizioni statiche e dinamiche. I dati operativi pertinenti e quelli derivanti dalla riconfigurazione dinamica devono essere resi disponibili; i fornitori di servizi U-space devono pubblicare termini e condizioni. L’accesso è non discriminatorio per autorità, ATM, fornitori U-space e operatori UAS. Gli Stati membri possono designare un fornitore unico di servizi comuni di informazione, soggetto a certificazione.
Obblighi degli operatori UAS nello U-space
L’articolo 6 impone agli operatori UAS di usare UAS conformi ai requisiti di capacità e prestazione definiti dallo Stato membro, di utilizzare i servizi U-space necessari e di rispettare condizioni e restrizioni dello spazio aereo. Prima di ogni volo è richiesta un’autorizzazione di volo UAS tramite il servizio dedicato; prima dell’avvio occorre chiedere l’attivazione dell’autorizzazione. L’operatore deve rispettare le soglie di deviazione e le eventuali modifiche dell’autorizzazione, presentare una nuova richiesta se non può rispettarle e predisporre misure e procedure di contingenza da condividere con il fornitore.
Regime dei fornitori di servizi U-space
L’articolo 7 dispone che i servizi U-space siano forniti da soggetti certificati. Essi sono responsabili della fornitura dei servizi obbligatori e di quelli eventualmente richiesti, devono coordinarsi con i fornitori di servizi di traffico aereo secondo l’allegato V, trattare i dati sul traffico aereo senza discriminazioni e aderire a un protocollo comune sicuro, aperto e interoperabile. Devono inoltre comunicare all’autorità competente l’avvio, la cessazione e la ripresa delle operazioni.
Servizi U-space specifici
Gli articoli 8-13 disciplinano il contenuto minimo dei servizi. Il servizio di identificazione di rete consente l’identificazione remota continua dell’UAS e la condivisione di dati quali numero di immatricolazione, numero di serie, posizione, quota, rotta, velocità, stato di emergenza e orario. Il servizio di geo-consapevolezza fornisce restrizioni e limitazioni territoriali e temporanee. Il servizio di autorizzazione di volo UAS gestisce le richieste singole, verifica la completezza, evita intersezioni spazio-temporali con altre autorizzazioni, applica priorità alle operazioni speciali ex articolo 4 del regolamento (UE) n. 923/2012 e assegna un numero univoco. Il servizio di informazioni di traffico informa sulla presenza di altro traffico aereo, compresi dati su traffico con equipaggio e UAS. Possono essere resi obbligatori anche il servizio meteorologico e il servizio di monitoraggio della conformità.
Certificazione dei fornitori e condizioni di rilascio
L’articolo 14 prevede che i fornitori di servizi U-space e, se designati, i fornitori unici di servizi comuni di informazione siano titolari di un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro del centro di attività principale; se stabiliti o residenti in un paese terzo, richiedono il certificato all’EASA. Gli articoli 15 e 16 elencano le condizioni: capacità di erogazione sicura, protetta, efficiente e continua; sistemi adeguati; capitale netto adeguato; segnalazione eventi; sistemi di gestione e di security; conservazione dati; piano aziendale per almeno 12 mesi; copertura di responsabilità; accordi con terzi; piani di contingenza ed emergenza. Il certificato resta valido finché i requisiti sono rispettati, ma cessa se l’attività non inizia entro 6 mesi o se è sospesa per oltre 12 mesi consecutivi; possono essere imposte condizioni, sospensioni, limitazioni o revoche.
Autorità competenti: capacità, registri, vigilanza e coordinamento
Gli articoli 17 e 18 attribuiscono alle autorità competenti obblighi di adeguata capacità tecnica e operativa, adozione di misure esecutive, istituzione di registri dei certificati, definizione dell’accesso ai dati sul traffico, garanzia degli scambi con gli ATS, predisposizione delle modalità di richiesta dei certificati e coordinamento con altre autorità per la designazione dello U-space e delle restrizioni. È previsto un programma di certificazione e di sorveglianza continua basata sul rischio, con audit, ispezioni e monitoraggio periodico delle prestazioni operative e finanziarie.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 19 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione a decorrere dal 26 gennaio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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