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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/665

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 della Commissione del 22 aprile 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo nello spazio aereo U-space designato nello spazio aereo controllato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento integra il quadro tecnico dell’UE per la gestione del traffico aereo introducendo regole specifiche per l’interazione tra traffico aereo con equipaggio e operazioni UAS nello spazio aereo U-space designato all’interno dello spazio aereo controllato. In particolare, stabilisce obblighi di coordinamento, scambio informativo e riconfigurazione dinamica dello spazio aereo al fine di garantire la segregazione sicura tra aeromobili con e senza equipaggio. Le nuove norme si innestano nel regolamento (UE) 2017/373 e sono collegate al regolamento (UE) 2021/664 sul quadro normativo U-space. L’applicazione è differita al 26 gennaio 2023 per consentire l’adeguamento operativo degli Stati membri e degli operatori.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 introducendo requisiti specifici per il coordinamento tra servizi ATM/ANS e servizi U-space nello spazio aereo controllato designato.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di servizi di traffico aereo e di navigazione aerea, agli enti di controllo del traffico aereo, ai fornitori di servizi U-space e, ove applicabile, ai fornitori unici di servizi comuni di informazione, limitatamente allo spazio aereo U-space designato all’interno dello spazio aereo controllato. Rileva per le operazioni di aeromobili con equipaggio e senza equipaggio nello spazio aereo interessato. Il regolamento modifica il quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 e si applica dal 26 gennaio 2023, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Coordinamento ATM/ANS nello spazio aereo U-space designato

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per integrare il quadro operativo relativo allo U-space. La modifica si rende necessaria dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664, che consente la designazione di spazi aerei U-space all’interno dello spazio aereo controllato, nei quali operano congiuntamente aeromobili con equipaggio e aeromobili senza equipaggio. L’obiettivo dichiarato è garantire la sicurezza delle operazioni attraverso requisiti di coordinamento, scambio dati e riconfigurazione dinamica dello spazio aereo.

Ambito e contesto normativo

Il regolamento si colloca nel sistema delineato dal regolamento (UE) 2018/1139 e interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, che disciplina i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (ATM/ANS) e per altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo. Il nuovo testo mira a integrare tali regole con quelle necessarie per l’interazione con i servizi U-space e con i servizi comuni di informazione, quando lo spazio aereo U-space è istituito in uno spazio aereo controllato.

Nuove definizioni inserite nell’allegato I

Il regolamento aggiunge quattro definizioni rilevanti per l’operatività del quadro U-space:

  • "spazio aereo U-space": zona geografica UAS designata dagli Stati membri, nella quale le operazioni UAS sono consentite solo con l’ausilio di servizi U-space;
  • "servizio U-space": servizio fondato su digitalizzazione e automazione per supportare accesso sicuro, protetto ed efficiente allo spazio aereo U-space da parte di un ampio numero di UAS;
  • "servizio comune di informazione": diffusione di dati statici e dinamici necessaria per erogare i servizi U-space;
  • "riconfigurazione dinamica dello spazio aereo": modifica temporanea dello spazio aereo U-space per adeguarlo a variazioni di breve periodo della domanda di traffico con equipaggio.

Obblighi dei fornitori di servizi di traffico aereo

Con il nuovo punto ATS.OR.127, i fornitori di servizi di traffico aereo sono tenuti a:

  • fornire su base non discriminatoria le informazioni di traffico sugli aeromobili con equipaggio necessarie per i servizi comuni di informazione previsti dal regolamento (UE) 2021/664;
  • predisporre procedure di coordinamento e strutture di comunicazione con gli enti di servizi di traffico aereo competenti, i fornitori di servizi U-space e, se del caso, i fornitori unici di servizi comuni di informazione.

Il contenuto evidenzia che, nello spazio aereo U-space designato all’interno dello spazio aereo controllato, resta in capo ai fornitori di servizi di navigazione aerea la responsabilità della fornitura dei servizi agli operatori di aeromobili con equipaggio.

Riconfigurazione dinamica dello spazio aereo U-space

Il nuovo punto ATS.TR.237 disciplina la risposta operativa alle variazioni di traffico con equipaggio. Gli enti di controllo del traffico aereo devono limitare temporaneamente l’area entro cui possono svolgersi operazioni UAS, intervenendo sui limiti laterali e verticali dello spazio aereo U-space. Tale misura serve a mantenere una segregazione sicura tra traffico con equipaggio e senza equipaggio quando la domanda di traffico cambia nel breve termine.

Devono inoltre assicurare che i pertinenti fornitori di servizi U-space e, se applicabile, i fornitori unici di servizi comuni di informazione ricevano una notifica tempestiva ed efficace:

  • dell’attivazione dello spazio aereo U-space;
  • della sua disattivazione;
  • delle limitazioni temporanee applicate.

Entrata in vigore, applicazione e natura vincolante

Il regolamento è stato adottato il 22 aprile 2021 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è però differita al 26 gennaio 2023, così da concedere tempo agli Stati membri e agli operatori per adeguare procedure e strutture di comunicazione al nuovo quadro normativo. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni introdotte nell’allegato I

Vengono aggiunte quattro definizioni chiave: "spazio aereo U-space" (zona geografica UAS designata dagli Stati membri, in cui le operazioni UAS sono consentite solo con l’ausilio di servizi U-space), "servizio U-space" (servizio basato su servizi digitali e automazione per sostenere l’accesso sicuro, protetto ed efficiente di un ampio numero di UAS), "servizio comune di informazione" (diffusione di dati statici e dinamici per la fornitura di servizi U-space) e "riconfigurazione dinamica dello spazio aereo" (modifica temporanea dello spazio aereo U-space per far fronte a variazioni a breve termine della domanda di traffico con equipaggio).

Obblighi di coordinamento dei fornitori di servizi di traffico aereo (ATS.OR.127)

I fornitori di servizi di traffico aereo devono fornire in modo non discriminatorio le informazioni di traffico pertinenti sugli aeromobili con equipaggio necessarie per i servizi comuni di informazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/664, per lo spazio aereo U-space istituito nello spazio aereo controllato in cui sono designati. Devono inoltre istituire procedure di coordinamento e strutture di comunicazione con i pertinenti enti ATS, i fornitori di servizi U-space e, se del caso, i fornitori unici di servizi comuni di informazione.

Riconfigurazione dinamica dello spazio aereo U-space (ATS.TR.237)

Gli enti di controllo del traffico aereo devono limitare temporaneamente l’area entro lo spazio aereo U-space designato in cui possono svolgersi operazioni UAS, al fine di rispondere a cambiamenti a breve termine nella domanda di traffico con equipaggio, mediante l’adeguamento dei limiti laterali e verticali dello spazio aereo U-space. Devono inoltre garantire una notifica tempestiva ed efficace dell’attivazione, disattivazione e delle limitazioni temporanee ai pertinenti fornitori di servizi U-space e, ove applicabile, ai fornitori unici di servizi comuni di informazione.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 26 gennaio 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilegestione del traffico aereospazio aereo u-spacesorveglianza e sicurezza aereadroni

Testo integrale

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