Cassazione Penale, Sentenza n. 2118/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due principali censure: 1) violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen.: la difesa sosteneva che tali dichiarazioni possono essere recuperate solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 500, comma 4 (violenza, minaccia, corruzione) e contestava l'interpretazione della Corte territoriale che avrebbe ritenuto sussistente l'inquinamento senza adeguati elementi concreti; 2) violazione di legge e illogicità della motivazione nella valutazione della recidiva e nel bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante, contestando che la Corte abbia riconosciuto la recidiva nonostante le attenuanti e senza adeguato fondamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui, per utilizzare le dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 500, comma 4, devono sussistere "elementi concreti" sintomatici di intimidazione (precisione, obiettività e significatività). Nel caso di specie il giudice di merito ha individuato numerosi e specifici elementi (otto punti riassuntivi nella motivazione) idonei a ritenere l'esistenza di intimidazione della teste Anna Pati, escludendo che le sue contraddizioni fossero frutto di adesione volontaria a modelli devianti. Il secondo motivo è stato anch'esso ritenuto manifestamente infondato: il giudizio del merito sul riconoscimento della recidiva e sul bilanciamento delle circostanze è immune da vizi logico-giuridici e quindi insindacabile in Cassazione. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e contestuale versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 500 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate solo se ricorrono "elementi concreti" che facciano ragionevolmente ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia o corruzione; tali elementi devono essere precisi, obiettivi e significativi
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale pertinente alle valutazioni probatorie e alla regolarità dell'esame delle prove
art. 526 cod. proc. pen.
Norma processuale in tema di motivazione della sentenza e rimessione per cassazione; richiamata nel vizio di motivazione denunciato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione dei motivi nella motivazione della decisione di Cassazione (richiamo formale procedurale)
art. 62-bis cod. pen.
Norma relativa alla recidiva; il suo richiamo riguarda la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza della recidiva
artt. 69 e 99 cod. pen.
Richiamate in relazione al tema dell'apprezzamento delle circostanze attenuanti e aggravanti e del giudizio di bilanciamento operato dal giudice di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità o rigetto, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; qui applicata per disporre il versamento di euro 3.000
artt. 75, comma 2 d.lgs. 159/2011; art. 7, comma 1 e comma 3, l. n. 575/1965; artt. 81, comma 2 e 629, comma 1 cod. pen.
Norme sostanziali richiamate nella sentenza di merito: capi di imputazione e parametro di pena; la Cassazione non ha riformato le valutazioni sostanziali salvo esaminare la legittimità delle censure relative alla motivazione
Massime di principio
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere riutilizzate solo se il giudice individua elementi concreti, precisi, oggettivi e significativi idonei a far presumere che il testimone sia stato intimidito; la valutazione è concreta e caso per caso
- Il grado di prova richiesto per l'accertamento dell'inquinamento della fonte è indiziario ma deve raggiungere un livello di persuasività tale da escludere spiegazioni alternative plausibili (es. adesione volontaria a interessi illeciti)
- Il giudizio del merito sul riconoscimento della recidiva e sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti ha ampio apprezzamento discrezionale; in assenza di vizi logico-giuridici è difficilmente sindacabile in Cassazione
- La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando le censure risultano manifestamente infondate e imporre condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende; pertanto i ricorsi privi di fondamento sostanziale comportano rischi economici per il ricorrente
- Nelle contestazioni sulla motivazione il ricorrente deve specificare i profili in cui la motivazione sarebbe carente, contraddittoria o illogica, e dimostrare concretamente l'errore del giudice di merito per superare la soglia di ammissibilità
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