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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2118/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due principali censure: 1) violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen.: la difesa sosteneva che tali dichiarazioni possono essere recuperate solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 500, comma 4 (violenza, minaccia, corruzione) e contestava l'interpretazione della Corte territoriale che avrebbe ritenuto sussistente l'inquinamento senza adeguati elementi concreti; 2) violazione di legge e illogicità della motivazione nella valutazione della recidiva e nel bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante, contestando che la Corte abbia riconosciuto la recidiva nonostante le attenuanti e senza adeguato fondamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui, per utilizzare le dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 500, comma 4, devono sussistere "elementi concreti" sintomatici di intimidazione (precisione, obiettività e significatività). Nel caso di specie il giudice di merito ha individuato numerosi e specifici elementi (otto punti riassuntivi nella motivazione) idonei a ritenere l'esistenza di intimidazione della teste Anna Pati, escludendo che le sue contraddizioni fossero frutto di adesione volontaria a modelli devianti. Il secondo motivo è stato anch'esso ritenuto manifestamente infondato: il giudizio del merito sul riconoscimento della recidiva e sul bilanciamento delle circostanze è immune da vizi logico-giuridici e quindi insindacabile in Cassazione. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e contestuale versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate solo se ricorrono "elementi concreti" che facciano ragionevolmente ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia o corruzione; tali elementi devono essere precisi, obiettivi e significativi

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale pertinente alle valutazioni probatorie e alla regolarità dell'esame delle prove

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Norma processuale in tema di motivazione della sentenza e rimessione per cassazione; richiamata nel vizio di motivazione denunciato

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di enunciazione dei motivi nella motivazione della decisione di Cassazione (richiamo formale procedurale)

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma relativa alla recidiva; il suo richiamo riguarda la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza della recidiva

  • artt. 69 e 99 cod. pen.

    Richiamate in relazione al tema dell'apprezzamento delle circostanze attenuanti e aggravanti e del giudizio di bilanciamento operato dal giudice di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità o rigetto, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; qui applicata per disporre il versamento di euro 3.000

  • artt. 75, comma 2 d.lgs. 159/2011; art. 7, comma 1 e comma 3, l. n. 575/1965; artt. 81, comma 2 e 629, comma 1 cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate nella sentenza di merito: capi di imputazione e parametro di pena; la Cassazione non ha riformato le valutazioni sostanziali salvo esaminare la legittimità delle censure relative alla motivazione

Massime di principio

  • Le dichiarazioni predibattimentali possono essere riutilizzate solo se il giudice individua elementi concreti, precisi, oggettivi e significativi idonei a far presumere che il testimone sia stato intimidito; la valutazione è concreta e caso per caso
  • Il grado di prova richiesto per l'accertamento dell'inquinamento della fonte è indiziario ma deve raggiungere un livello di persuasività tale da escludere spiegazioni alternative plausibili (es. adesione volontaria a interessi illeciti)
  • Il giudizio del merito sul riconoscimento della recidiva e sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti ha ampio apprezzamento discrezionale; in assenza di vizi logico-giuridici è difficilmente sindacabile in Cassazione
  • La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando le censure risultano manifestamente infondate e imporre condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende; pertanto i ricorsi privi di fondamento sostanziale comportano rischi economici per il ricorrente
  • Nelle contestazioni sulla motivazione il ricorrente deve specificare i profili in cui la motivazione sarebbe carente, contraddittoria o illogica, e dimostrare concretamente l'errore del giudice di merito per superare la soglia di ammissibilità

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