Cassazione Civile, Ordinanza n. 16213/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Il ricorrente, succeduto alla persona che aveva promosso un giudizio poi durato irragionevolmente, ha chiesto l’equa riparazione ex legge Pinto per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del termine ragionevole del processo presupposto. La Corte d’appello, nel procedimento di opposizione al decreto monitorio che aveva liquidato solo una quota dell’indennizzo, ha ritenuto che il ricorrente non potesse ottenere l’intero importo perché aveva agito solo in proprio e non in favore della comunione ereditaria, affermando inoltre che non vi fosse sede per verificare la rinuncia all’eredità degli altri chiamati e l’eventuale accrescimento delle quote. Il ricorrente ha impugnato tale decreto con cinque motivi: violazione dell’art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell’onere della prova sulla rinuncia degli altri chiamati; violazione dell’art. 2700 c.c. per il valore probatorio degli atti pubblici prodotti; omesso esame di fatti decisivi riguardanti le rinunce ereditarie; nullità per ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice avrebbe deciso su un presupposto non dedotto, ossia che la domanda fosse stata proposta solo pro quota; infine violazione delle norme successorie sugli artt. 581, 727, 752, 757 e 760 c.c., sostenendo che i crediti del de cuius entrano nella comunione ereditaria e possono essere fatti valere dal singolo coerede per l’intero, senza necessità di litisconsorzio degli altri coeredi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in proporzione alle quote, ma cadono nella comunione ereditaria; di conseguenza ciascun partecipante alla comunione può agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune oppure la sola quota di sua spettanza, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. Ha quindi ritenuto fondati i motivi che contestavano il diniego dell’integrale indennizzo e la pretesa necessità di una domanda proposta in favore della comunione ereditaria. Il decreto della Corte d’appello è stato cassato con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
invocato dal ricorrente come norma sull’onere della prova, in relazione alla prova delle rinunce ereditarie degli altri chiamati
art. 2700 c.c.
invocato per sostenere che gli atti pubblici prodotti facciano piena prova fino a querela di falso
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
artt. 581, 727, 752, 757 e 760 c.c.
richiamati per sostenere che i crediti ereditari entrano nella comunione ereditaria e non si ripartiscono automaticamente tra coeredi come i debiti
legge 24 marzo 2001, n. 89
base normativa della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo
art. 2-bis, comma 1-ter, legge 24 marzo 2001, n. 89
richiamato nel decreto monitorio per la riduzione dell’indennizzo nella misura di un terzo
art. 354 c.p.c.
richiamato nel riepilogo del processo presupposto, per la rimessione al primo giudice
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
Massime di principio
- I crediti del de cuius cadono nella comunione ereditaria e non si dividono automaticamente tra i coeredi in base alle quote, a განსხვავenza dei debiti ereditari.
- Ciascun coerede è legittimato ad agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune oppure la sola quota di propria spettanza, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.
- Nel giudizio promosso dal singolo coerede per un credito ereditario comune, il convenuto debitore può semmai sollecitare l’intervento degli altri coeredi se abbia interesse a un accertamento unitario, ma la loro partecipazione non costituisce condizione necessaria dell’azione.
- Non è corretto negare la liquidazione dell’intero credito ereditario al singolo coerede solo perché nel ricorso non sia stata espressamente formulata una domanda in favore della comunione, quando la legittimazione ad agire sull’intero credito deriva dalla struttura della comunione ereditaria.
- La questione della rinuncia all’eredità degli altri chiamati non è decisiva per escludere, in via generale, la legittimazione del coerede ad agire per l’intero credito ereditario comune, se il credito appartiene comunque alla comunione ereditaria.
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