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Ordinanza

Ordinanza n. 3806/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare, - dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui, all'art. 16, comma 6, prevede che il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge siano valutabili “purché prestati in costanza di nomina”, così escludendo il riconoscimento del punteggio al personale docente che abbia svolto il servizio militare o il servizio civile sostitutivo non in costanza di nomina ma dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento; - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti ivi comprese, ove medio tempore intervenute, le graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2026/2028, nella parte in cui non attribuiscono ai ricorrenti il punteggio spettante per il servizio militare; Per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla valutazione del servizio militare di leva / servizio sostitutivo assimilato / servizio civile sostitutivo prestato non in costanza di nomina, ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle GPS 2026/2028, con conseguente riconoscimento di 12 punti o del diverso punteggio spettante secondo la tabella applicabile.

Giustizia amministrativa202605749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, art. 16, comma 6, e graduatorie provinciali per le supplenze 2026/2028 nella parte in cui subordinano la valutazione del servizio militare o sostitutivo alla prestazione in costanza di nomina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti aspiranti GPS)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, previa domanda cautelare, la disciplina ministeriale di aggiornamento e rinnovo delle GPS per il biennio 2026/2028, deducendo l'illegittimità dell'art. 16, comma 6, dell'O.M. n. 27/2026 nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato siano valutabili soltanto se prestati in costanza di nomina. Hanno chiesto il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare o sostitutivo svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento, ma non durante una nomina, quantificato in 12 punti o nel diverso punteggio spettante secondo la tabella applicabile.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso, nei limiti della domanda, l'efficacia della previsione dell'O.M. n. 27/2026 che limita la valutabilità del servizio militare o sostitutivo al solo servizio prestato in costanza di nomina. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari valorizzando l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo assimilato prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso deve essere valutato anche se non svolto in costanza di nomina, nonché il precedente della stessa Sezione relativo alla medesima ordinanza ministeriale. La trattazione del merito è stata fissata al 23 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, O.M. n. 27/2026

    il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina

    La previsione è stata ritenuta cautelarmente illegittima nella parte in cui limita la valutazione del servizio militare o sostitutivo al servizio prestato in costanza di nomina, escludendo quello svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso ma prima o al di fuori di una nomina.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Ai fini della valutazione del servizio nelle graduatorie provinciali per le supplenze, il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo ad esso assimilato prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento non può essere escluso per il solo fatto di non essere stato svolto in costanza di nomina, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice.
  • In sede cautelare, la presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole alla pretesa e di un precedente della stessa Sezione relativo alla medesima disciplina ministeriale può integrare i presupposti per sospendere l'efficacia della clausola contestata, rinviando al merito la definizione della controversia.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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