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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33590/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per furto di energia elettrica (artt. 624, 625 c.p.), articolata in cinque motivi: 1) violazione dell'art. 360 c.p.p. e vizio di motivazione perché gli accertamenti svolti dagli operatori ENEL avrebbero violato le garanzie difensive essendo assimilati ad atti irripetibili e, inoltre, l'eventuale bonifica/eliminazione delle tracce avrebbe reso inutilizzabili gli atti successivi; 2) censura sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (esposizione alla pubblica fede), per la collocazione del contatore in area accessibile a una platea limitata e la natura privatistica dell'ente erogatore; 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) per l'impossibilità di quantificare l'energia sottratta; 4) doglianza circa la disapplicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p., contestando la motivazione circa la maggiore capacità a delinquere; 5) diniego delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla recidiva.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato nella sua interezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti e cinque i motivi: 1) gli accertamenti svolti dal personale ENEL sono attività ammissibili ai sensi degli artt. 220 disp. att. c.p.p. e 348 c.p.p., non costituiscono atti irripetibili ai sensi dell'art. 360 c.p.p. e pertanto non richiedono le specifiche garanzie difensive indicate dalla ricorrente; l'intervenuta eliminazione della manomissione del contatore non preclude la utilizzazione in giudizio delle rilevazioni rievocate dagli operatori; 2) l'aggravante di esposizione alla pubblica fede è applicabile quando la captazione avviene mediante collegamento diretto alla rete di distribuzione pubblica, anche se il contatore è posto nell'abitazione; 3) l'attenuante del danno di speciale tenuità non è riconosciuta poiché, nel furto di energia in utenza domestica, il prelievo è in genere continuativo e qui l'energia captata alimentava stabilmente gli impianti domestici; 4) la decisione del giudice di merito sul criterio della recidiva è un accertamento di fatto adeguatamente motivato e non sindacabile in cassazione; 5) non è possibile compensare la recidiva con le attenuanti generiche a causa del divieto normativo. Conseguentemente è stata confermata la condanna e disposta la liquidazione delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma sostanziale che definisce il delitto di furto; applicata per inquadrare la sottrazione di energia elettrica come illecita appropriazione.

  • art. 625, comma 1, n. 2 e n. 7 c.p.

    L'art. 625 n.7 (esposizione alla pubblica fede) è ritenuto applicabile quando la captazione avviene con collegamenti alla rete pubblica di distribuzione; tale circostanza aumenta la gravità del reato.

  • art. 360 c.p.p.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità di specifiche garanzie difensive; la Corte ha ritenuto che gli accertamenti ENEL non siano atti irripetibili ai sensi di questa norma.

  • art. 348 c.p.p.

    Richiamato unitamente all'art. 220 disp. att. c.p.p. per regolare la validità degli accertamenti svolti da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria, assimilando l'attività degli operatori ENEL alle attività di controllo ammesse.

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    applicabilità del codice alle attività di ispezione o vigilanza svolte da soggetti non appartenenti alla polizia giudiziaria

    Fondamento per la legittimità delle verifiche svolte dagli operatori dell'ente erogatore prima dell'avvio del procedimento penale.

  • art. 55 c.p.p.

    compiti della polizia giudiziaria

    Richiama il compito della polizia giudiziaria di assicurare fonti di prova e raccogliere elementi utili per l'applicazione della legge penale, ruolo esteso alle attività accertative in oggetto.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    circostanza attenuante per danno di particolare tenuità

    Richiede che il pregiudizio sia lievissimo; la Corte ha ritenuto non sussistente tale requisito nel furto di energia domestica con prelievo continuativo.

  • art. 99 c.p.

    La Corte ha ritenuto correttamente motivato il giudizio di recidiva da parte del giudice del merito e non sindacabile in cassazione, essendo basato su accertamenti di fatto.

  • art. 69, comma 4 c.p.

    divieto di prevalenza delle attenuanti generiche su talune aggravanti/recidiva

    Richiama il divieto che impedisce un più favorevole bilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva; motivo per cui non è stato possibile prevalere le attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    spese processuali in cassazione

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso, applicata alla ricorrente.

Massime di principio

  • Le verifiche svolte da operatori degli enti erogatori (es. ENEL) sono disciplinate dagli artt. 220 disp. att. c.p.p. e 348 c.p.p. e, se non consistono in prelievi o manipolazioni irripetibili, non rientrano nella categoria degli "atti irripetibili" ex art. 360 c.p.p.; pertanto non impongono sempre le garanzie difensive che la difesa invoca.
  • L'intervento successivo che ripristina o cancella la manomissione del contatore non impedisce la utilizzabilità in giudizio delle osservazioni rievocate dagli operatori che hanno percepito direttamente la situazione originaria.
  • Quando la sottrazione di energia è realizzata collegandosi alla rete pubblica di distribuzione, può configurarsi l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7), anche se il contatore è collocato in ambito domestico.
  • L'attenuante del danno di particolare tenuità è difficilmente riconoscibile nel furto di energia in utenza domestica, perché il prelievo è generalmente continuativo e può produrre un danno economico non irrilevante; occorre prova concreta dell'effettiva lievità del danno.
  • La valutazione sulla recidiva è principalmente questione di fatto: se il giudice di merito motiva adeguatamente la maggiore pericolosità e la similitudine delle condotte, tale valutazione difficilmente sarà sindacabile in sede di legittimità.
  • Non è possibile compensare la recidiva con le attenuanti generiche quando la legge (art. 69, comma 4 c.p.) lo vieta; il bilanciamento favorevole al reo è precluso in tali ipotesi.

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