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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03345/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata il 2 luglio 2018, della maggiore IRPEF trattenuta sui compensi percepiti da un giudice tributario negli anni dal 2009 al 2017. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che non fosse maturata alcuna decadenza perché l'interesse ad agire del contribuente sarebbe sorto solo dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2014, che aveva espunto dall'ordinamento l'art. 39, comma 5, d.l. 98/2011. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il termine decadenziale per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento o della ritenuta e non dalla pronuncia di incostituzionalità; 2) violazione delle norme sulla tassazione dei compensi (artt. 17, 50, 51 e 52 d.P.R. n. 917/1986), motivo che tuttavia è rimasto assorbito. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ribadendo che la declaratoria di incostituzionalità non riapre i rapporti tributari già esauriti per maturata decadenza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che il termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 decorre dalla data del versamento/ritenuta anche quando il pagamento sia avvenuto in base a una norma poi dichiarata incostituzionale; pertanto, per le ritenute operate prima del 2 luglio 2014 l'istanza di rimborso era tardiva e il rapporto tributario si era definitivamente consolidato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Il termine di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata, anche se l'imposta è stata pagata in base a una norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima.

  • art. 39, comma 5, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011

    La norma era stata espunta dall'ordinamento dalla sentenza della Corte costituzionale n. 142/2014; tale declaratoria non consente però di riaprire rapporti ormai esauriti per decadenza.

  • art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986

    Motivo di ricorso dedotto dall'Agenzia in relazione alla modalità di tassazione dei compensi; il motivo è rimasto assorbito e non è stato scrutinato nel merito.

  • art. 50, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 917/1986

    Norma richiamata nel secondo motivo sulla qualificazione reddituale dei compensi; motivo assorbito.

  • art. 51 d.P.R. n. 917/1986

    Norma richiamata nel secondo motivo sulla determinazione del reddito; motivo assorbito.

  • art. 52 d.P.R. n. 917/1986

    Norma richiamata nel secondo motivo sulla tassazione dei compensi; motivo assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro processuale di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il termine di decadenza per l'istanza di rimborso delle imposte sui redditi ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 decorre dal versamento o dalla ritenuta, e non dalla successiva pronuncia che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma applicata.
  • La retroattività della declaratoria di incostituzionalità incontra il limite dei rapporti esauriti; la maturazione di una decadenza impedisce la riapertura della pretesa di rimborso.
  • Quando un primo motivo di ricorso è accolto per tardività dell'istanza di rimborso, restano assorbite le censure ulteriori relative alla corretta qualificazione o tassazione del reddito.
  • In tema di rimborsi tributari, la certezza dei rapporti giuridici prevale sull'effetto espansivo retroattivo della pronuncia di incostituzionalità, se il termine decadenziale è già spirato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

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