Cassazione Civile, Ordinanza n. 20317/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un creditore, munito di decreto ingiuntivo esecutivo, ha promosso esecuzione forzata mobiliare presso la debitrice. La debitrice ha proposto opposizione, che il Tribunale ha qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., accogliendola; la stessa debitrice aveva anche chiesto la condanna del creditore ex art. 96, comma 2, c.p.c. per responsabilità processuale aggravata, domandando il risarcimento del danno asseritamente causato dall'illegittimo pignoramento, individuato nel fallimento di trattative per la cessione della propria azienda. Il Tribunale ha rigettato tale domanda risarcitoria e, nonostante l'accoglimento dell'opposizione, ha compensato le spese di lite per asserita reciproca soccombenza. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 96, comma 2, c.p.c. e censurato anche la mancata ammissione delle prove; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'erronea compensazione delle spese nonostante la propria integrale vittoria sull'opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non colpisse specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e, per la parte relativa al danno e alle prove, che mancasse specificità per difetto di puntuale indicazione dei capitoli di prova e delle contestazioni rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., quando la domanda principale sia stata integralmente accolta dalla stessa parte, non integra reciproca soccombenza e non può giustificare la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Fermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 96, comma 2, c.p.c.
La responsabilità processuale aggravata non è predicabile, secondo la sentenza di merito richiamata, quando la contestazione attenga solo al quomodo exequendi; la Corte, nel valutare il ricorso, evidenzia inoltre che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non incide, di per sé, sulla regolazione delle spese se la domanda di merito è integralmente accolta.
art. 617 c.p.c.
L'opposizione è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi, perché la doglianza riguardava le modalità di esercizio dell'azione esecutiva e non l'inesistenza del diritto sostanziale ad agire in executivis.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese non può essere giustificata dalla mera soccombenza sulla domanda ex art. 96 c.p.c. quando la parte abbia vinto integralmente sulla domanda principale; la compensazione è ammissibile solo in presenza di eccezionali ragioni.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente il contenuto dei singoli capitoli di prova e le contestazioni rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. non può essere confusa con le contestazioni relative alle sole modalità dell'esecuzione forzata: se il vizio dedotto attiene al quomodo exequendi e non alla mancanza del diritto sostanziale di procedere esecutivamente, la censura va distinta e specificamente articolata.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo che censura il mancato riconoscimento del danno o il diniego di ammissione delle prove deve contenere la puntuale indicazione dei capitoli di prova e delle deduzioni rilevanti; altrimenti la Corte non può accedere al merito della censura.
- Il rigetto della domanda accessoria di condanna ex art. 96 c.p.c., quando la parte abbia ottenuto l'integrale accoglimento della domanda principale, non integra reciproca soccombenza e non legittima la compensazione delle spese di lite.
- La compensazione delle spese, fuori dai casi di soccombenza reciproca, richiede una specifica motivazione fondata su eccezionali ragioni, secondo il testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come interpretato dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018.
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