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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04557/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA, IRES e IRAP relativo all’anno d’imposta 2010 nei confronti di una società poi fallita, per il recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili perché asseritamente incerti. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo non inficiati da incertezza i costi documentati da fatture di un fornitore e valorizzando il fatto che il credito di quest’ultimo era stato ammesso al passivo fallimentare per la ritenuta correttezza delle scritture contabili, senza che tale circostanza fosse stata contestata dall’Ufficio. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente/inesistente della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 360, n. 4, c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 109 TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente riconosciuto la deducibilità dei costi nonostante mancassero prova del titolo, della consegna dei beni, della tracciabilità dei pagamenti e della riferibilità dei pagamenti alle singole fatture, nonché nonostante elementi che facevano dubitare della reale esistenza dei costi.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata non fosse meramente apparente perché esponeva comunque l’iter logico seguito dai giudici di merito; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in materia di imposte sui redditi e di IVA, grava sul contribuente l’onere di provare esistenza, inerenza e, se contestata, coerenza economica dei costi dedotti, non bastando la mera contabilizzazione o l’ammissione al passivo fallimentare del credito del fornitore. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente di dedurre in cassazione un vizio processuale, ma la Corte precisa che l’anomalia motivazionale è denunciabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    La violazione della norma è stata esclusa perché la sentenza tributaria di appello conteneva comunque una motivazione percepibile, al di sopra del minimo costituzionale.

  • art. 109 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986)

    Per la deducibilità dei costi occorre che il contribuente ne provi esistenza, inerenza e, se contestata, coerenza economica; la semplice contabilizzazione non è sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il veicolo processuale per denunciare la violazione di legge sostanziale in tema di deducibilità dei costi.

Massime di principio

  • In tema di motivazione della sentenza, il vizio deducibile in cassazione è solo quello che si traduce in una vera e propria anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non sono più scrutinabili in cassazione le mere insufficienze o contraddittorietà della motivazione, se il ragionamento decisorio è comunque percepibile dal testo della decisione.
  • In materia di imposte sui redditi, il contribuente che deduce un costo deve provare l’esistenza del costo, la sua inerenza all’attività d’impresa e, quando contestata, la sua coerenza economica; la registrazione contabile o la sola emissione di fattura non bastano.
  • In tema di IVA, chi chiede la detrazione deve dimostrare, anche con elementi ulteriori e integrativi rispetto alla fattura, la sussistenza delle condizioni per fruirne, inclusa l’effettiva esistenza e natura dell’operazione e la sua concreta destinazione alla produzione.
  • L’ammissione al passivo fallimentare del credito del fornitore non è di per sé sufficiente a dimostrare, in sede tributaria, la deducibilità dei costi relativi, perché restano necessari i requisiti fiscali di certezza e inerenza.
  • Quando l’Amministrazione contesta la deduzione di costi sulla base di elementi oggettivi di incerta esistenza o riferibilità, il giudice di merito non può limitarsi a valorizzare un elemento indiziario isolato, ma deve verificare la prova complessiva richiesta dal sistema tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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