Cassazione Penale, Ordinanza n. 26235/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma lieve. Nel ricorso ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; dall'altro, violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva, ovvero per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che i motivi erano generici, reiterativi di censure già disattese in appello e non confrontati specificamente con la motivazione della decisione impugnata; ha inoltre ritenuto adeguata e non sindacabile la motivazione sul dosaggio della pena e legittimo il diniego del beneficio della sospensione condizionale, fondato sulla gravità del fatto, sulla quantità e qualità della droga, sul verosimile inserimento in ambienti criminali e sulla prognosi sfavorevole desunta anche dal comportamento processuale e dalla detenzione per fatti successivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la ricorrenza di una motivazione illogica o mancante sulla pena e ha reputato correttamente motivato il diniego della sospensione condizionale. Ha altresì osservato che, una volta dichiarata l'inammissibilità del ricorso, non può essere dichiarata l'eventuale improcedibilità per superamento dei termini di cui all'art. 344-bis c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione del fatto di spaccio.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
costituisce la fattispecie incriminatrice contestata, nella forma lieve relativa alla detenzione di stupefacente a fini di spaccio.
art. 62-bis c.p.
norma invocata dal ricorrente per le attenuanti generiche; la Corte rileva che tali attenuanti risultavano già concesse in primo grado, sicché il motivo era basato su un presupposto erroneo.
art. 163 c.p.
norma invocata dal ricorrente per la sospensione condizionale della pena; la Corte ritiene legittimo il diniego del beneficio per prognosi sfavorevole.
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena richiamati per affermare che, quando la pena è determinata in misura media o prossima al minimo edittale, non occorre una motivazione particolarmente analitica.
art. 344-bis c.p.p.
richiamato per escludere che, dichiarato inammissibile il ricorso, possa essere pronunciata improcedibilità per superamento del termine di durata massima del giudizio di impugnazione.
art. 616 c.p.p.
base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, in assenza di colpa esclusa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già disattese in appello senza una critica specifica e puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla dosimetria della pena è inammissibile se è generica e non individua concreti vizi logici o giuridici della motivazione; la motivazione sulla pena è sindacabile solo se la sanzione è irrogata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media.
- Il giudice di merito, nel negare la sospensione condizionale della pena, non è tenuto a esaminare in modo analitico tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., potendo valorizzare quelli ritenuti prevalenti ai fini della prognosi sfavorevole.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento dei termini di durata massima dell'impugnazione.
- Quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a causa non colpevole, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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