Cassazione Penale, Sentenza n. 34714/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 23 marzo 2026 con cui la Corte d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra due condanne: la prima, pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli il 22 luglio 2020, per partecipazione ad associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., con condotta protratta fino al 2011; la seconda, pronunciata il 13 luglio 2021, per estorsione e ricettazione ex artt. 629 e 648 c.p., commesse dall’11 gennaio al 6 dicembre 2014. Il giudice dell’esecuzione aveva escluso la prova di una programmazione unitaria, valorizzando la distanza temporale, la diversità dei titoli di reato e l’assenza dell’aggravante mafiosa nella seconda condanna. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la programmazione unitaria emergeva dalla sua collocazione nell’organigramma del clan e dalle intercettazioni sul suo ruolo. Con il secondo ha dedotto che, nel clan, era referente di un segmento criminale relativo alla ricettazione di autoveicoli rubati e alla loro eventuale restituzione ai proprietari dietro pagamento, condotte asseritamente sovrapponibili a quelle della seconda condanna. Con il terzo ha contestato che la mancanza dell’aggravante mafiosa fosse stata valorizzata per escludere la continuazione, sostenendo che ciò confondeva la finalità agevolativa con la prova del disegno criminoso. Con il quarto ha censurato la qualificazione dei reati come espressione di scelte di vita ispirate al crimine, affermando che erano stati commessi in un periodo e in un luogo circoscritti.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza la deduzione secondo cui i reati della seconda condanna riproducevano condotte svolte per conto del clan, perché il ricorrente non aveva allegato, trascritto o indicato il passaggio della sentenza relativa all’art. 416-bis c.p. dal quale ricavare tale circostanza. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancanza dell’aggravante mafiosa: il giudice dell’esecuzione poteva considerarla, insieme agli altri elementi, indicativa della non riconducibilità della condotta al programma dell’organizzazione. Ha dichiarato inammissibile la contestazione sulla valutazione dei reati come espressione di scelte di vita criminali, perché rivolta contro una parte non necessaria della motivazione. La Corte ha confermato la rilevanza del periodo superiore a due anni tra la cessazione della condotta associativa e i reati successivi, nonché l’assenza, nel secondo processo, di riferimenti allo svolgimento di quei reati per conto del clan. Ha richiamato il criterio per cui un intervallo temporale più ampio rende più improbabile una programmazione unitaria e ha ribadito che la continuazione richiede elementi concreti e specifici, oggettivi e soggettivi, non riducibili al solo contesto o alla vicinanza temporale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, c.p.p.; nessuna diversa statuizione sulla pena è intervenuta.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
il medesimo disegno criminoso debba essere valutato ricavando “in modo concreto e specifico gli elementi, oggettivi e soggettivi, e non solo di ordine temporale e di contesto, rappresentativi di quel momento psicologico che, quale delibazione iniziale del programma delittuoso aggregante le successive violazioni, è nella (…) esclusiva disponibilità” dell’autore del reato
La continuazione richiede che il giudice accerti, sulla base di elementi concreti e specifici, sia oggettivi sia soggettivi, una deliberazione iniziale del programma criminoso che comprenda le successive violazioni; la sola comunanza di contesto o la vicinanza temporale non bastano.
art. 416-bis c.p.
l’esistenza di un periodo di più di due anni dalla cessazione dell’accertamento della condotta associativa ed il primo dei reati oggetto della seconda condanna
Nel caso concreto, la distanza di oltre due anni dalla cessazione della condotta associativa ai reati successivi è stata valutata come elemento contrario alla riconducibilità di questi ultimi a una programmazione unitaria.
art. 416-bis.1 c.p.
la mancanza di tale aggravante che offre, in effetti, elementi nel senso della non riconducibilità della condotta al programma dell’organizzazione criminale.
L’assenza dell’aggravante mafiosa nella condanna per i reati successivi può essere considerata, insieme agli altri elementi del caso, quale dato indicativo della mancata riconducibilità di quelle condotte al programma dell’organizzazione.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- La continuazione presuppone la prova che le violazioni siano state previste e ricomprese, almeno nelle linee fondamentali, in una deliberazione criminosa unitaria originaria; tale prova deve fondarsi su elementi concreti e specifici, oggettivi e soggettivi, e non può essere desunta soltanto dal contesto comune o dalla prossimità temporale.
- Quanto più ampio è l’intervallo temporale tra le violazioni, tanto più risulta improbabile una programmazione unitaria predeterminata, pur dovendo la conclusione essere fondata sulla valutazione complessiva degli elementi del caso.
- L’assenza dell’aggravante mafiosa in una delle condanne può essere valorizzata come elemento indicativo della mancata riconducibilità di quei reati al programma dell’organizzazione criminale, senza che ciò implichi confusione tra finalità agevolativa e accertamento della continuazione.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione fondata sul contenuto di una precedente sentenza è inammissibile per difetto di autosufficienza se il ricorrente non allega, trascrive o indica puntualmente il passaggio rilevante di quella decisione.
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