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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3637/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento della Corte d'appello del 16/11/2020; quest'ultimo aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare. Il ricorrente deduceva: (i) errata quantificazione del termine massimo di custodia in relazione alla modifica della qualificazione giuridica del reato (esclusione dell'aggravante del sesto comma dell'art. 416-bis) che, secondo il ricorrente, avrebbe ridotto la pena edittale e quindi il termine di custodia; (ii) errata computazione delle sospensioni del termine di durata massima della misura cautelare, che avrebbero dovuto considerare solo i giorni di udienza in appello; (iii) vizio di motivazione per non aver riconosciuto la decorrenza del termine massimo a seguito della riqualificazione operata in secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 10/11/2021 e la pena definitiva (8 anni e 8 mesi) superiore al pre-sofferto. Perciò non si è pronunciata sul merito delle censure relative al calcolo dei termini e alle sospensioni. È disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.; nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    I presupposti per l'intervento del Tribunale del riesame per i provvedimenti cautelari e l'ambito dell'ordinanza impugnata.

  • art. 303, comma 4, lett. b) cod. proc. pen.

    Individua il termine massimo di durata della custodia cautelare in relazione alla tipologia del reato; è stato richiamato per il computo del termine base (quattro anni nella fattispecie per il delitto ritenuto).

  • art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il termine massimo di custodia cautelare va parametrato alla pena edittale prevista per il reato contestato o per il quale si è stata condannati; secondo l'interpretazione della Corte, il parametro è la pena edittale del titolo di reato e non la pena concretamente inflitta.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente come quadro di riferimento per la correttezza della motivazione; la censura riguardava presunta inosservanza/erronea applicazione in relazione agli artt. 303 e 304.

  • art. 297, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine al computo delle sospensioni del termine di durata massima della misura cautelare (sosteneva che dovevano riguardare solo i giorni di celebrazione delle udienze di appello).

  • art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

    Rilevato nella parte relativa all'ordinanza che ha sospeso i termini di custodia durante il giudizio di appello; la sospensione così disposta è stata computata dalla Corte nel calcolo complessivo.

  • Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004 (Litteri)

    Massima richiamata per il principio secondo cui l'interesse a un'impugnazione cautelare relativa alla scadenza dei termini di custodia cade quando la sentenza di condanna diviene irrevocabile e la pena definitiva supera il pre-sofferto, perché la fase esecutiva impedisce la rimessione in libertà.

  • Sez. 1, n. 33913 del 23/06/2015 (Fondino)

    Giurisprudenza conforme richiamata a sostegno del principio di sopravvenuta carenza di interesse in caso di condanna definitiva.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che obbliga la trasmissione, da parte della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà.

  • art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

    Richiamata per gli adempimenti di trasmissione del provvedimento; collegata al precedente art. 94 disp. att.

Massime di principio

  • Se la sentenza di condanna diventa irrevocabile e la pena definitiva è superiore al tempo già scontato, viene meno l'interesse del condannato a far decidere questioni cautelari relative alla durata massima della custodia e le impugnazioni cautelari diventano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il termine massimo di custodia cautelare va parametrato alla pena edittale prevista per il reato contestato o per il quale si è stati condannati (art. 304, comma 6), non alla pena effettivamente inflitta; la riqualificazione che incide sul titolo di reato può influire sul computo solo se modifica il titolo giuridico rilevante ai fini della pena edittale.
  • Nel computo del termine di durata massima della misura cautelare devono essere considerate le sospensioni previste dalla legge (per redazione delle sentenze, sospensioni disposte nel corso dei gradi di giudizio, ordini di sospensione dei termini), inclusi eventuali periodi prorogati, salvo che la legge non disponga diversamente.
  • La valutazione sulla decorrenza dei termini e sulle sospensioni è di natura tecnica e può dipendere dalla effettiva qualificazione giuridica confermata o modificata in sede di merito; tuttavia, ove la vicenda diventi irrevocabile, la questione perde rilievo pratico.
  • In presenza di decisioni definitive che impediscono la rimessione in libertà, il giudice della legittimità può dichiarare il ricorso cautelare inammissibile senza esaminare il merito, ma deve comunque adottare gli adempimenti di comunicazione previsti dalla legge.

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