Tribunale, Ordinanza T-265/17
Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 1° febbraio 2018. — ExpressVPN Ltd contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo EXPRESSVPN – Impedimento assoluto alla registrazione – Domanda di riforma – Capo della domanda unico – Irricevibilità. — Causa T-265/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale, decidendo senza aprire il merito, ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO contro il ricorso di ExpressVPN Ltd. La domanda era formulata come sola riforma della decisione della commissione di ricorso, al fine di ottenere la registrazione del marchio, senza una domanda di annullamento. Il Tribunale ha ricordato che il suo potere di riforma non consente di sostituirsi all’EUIPO per ordinare la registrazione del segno e ha quindi respinto il ricorso, condannando la ricorrente alle spese.
Irreperibilità di una domanda di sola riforma volta a ottenere la registrazione del marchio UE senza domanda di annullamento della decisione impugnata
La questione giuridica
Se un ricorso al Tribunale diretto esclusivamente alla riforma di una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, formulato nel senso di ottenere la registrazione del marchio richiesto, sia ricevibile quando non contiene anche una domanda di annullamento della decisione impugnata e quando la commissione di ricorso non avrebbe essa stessa il potere di ordinare la registrazione del marchio.
Principio di diritto
Il Tribunale dichiara irricevibile il ricorso quando il capo delle conclusioni è formulato come sola domanda di riforma tesa a ottenere la registrazione del marchio, senza una previa o contestuale domanda di annullamento della decisione della commissione di ricorso. La riforma ex articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 presuppone infatti l’annullamento, totale o parziale, dell’atto impugnato e, comunque, non può spingersi fino a imporre all’EUIPO la registrazione del marchio, poiché né la commissione di ricorso né il Tribunale hanno il potere di ordinare in tal modo la registrazione.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafi 1 e 3, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 45, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 58, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 64, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 65, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 130, paragrafi 1 e 7, regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
Irrecevibilità del ricorso contro la decisione dell’EUIPO sul marchio EXPRESSVPN
Si tratta di un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea in materia di marchio dell’Unione europea, resa in un ricorso contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO relativa a una registrazione internazionale designante l’Unione europea. La questione centrale non riguarda il merito assoluto del segno, ma l’ammissibilità della domanda proposta dinanzi al Tribunale.
Fatti e procedimento amministrativo
ExpressVPN Ltd aveva chiesto la protezione nell’Unione europea della registrazione internazionale n. 1265562 per un marchio figurativo «EXPRESSVPN», per servizi della classe 42, tra cui consulenza e servizi IT, sicurezza dei dati e sviluppo software. L’esaminatore aveva respinto la domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, ritenendo il segno descrittivo e privo di carattere distintivo, e aveva escluso anche l’acquisto di distintività per uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3. La quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato il rigetto con decisione del 16 febbraio 2017, ritenendo il segno descrittivo per un pubblico anglofono, privo di carattere distintivo e non sufficientemente provato come marchio divenuto riconoscibile attraverso l’uso.
Conclusioni delle parti
Nel ricorso dinanzi al Tribunale, ExpressVPN chiedeva di «riformare» la decisione impugnata in modo da consentire la registrazione del marchio, sostenendo che il segno non fosse descrittivo né privo di carattere distintivo e che esistessero prove del carattere distintivo acquisito. L’EUIPO ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, osservando che il Tribunale non può essere investito di una domanda volta a ottenere direttamente la registrazione del marchio mediante sola riforma della decisione amministrativa.
Questione preliminare di ricevibilità
Il Tribunale ha deciso di statuire sull’irricevibilità senza aprire la fase di merito, ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura. La questione era se una domanda formulata unicamente come «riforma» della decisione della commissione di ricorso fosse sufficiente, oppure se fosse necessaria anche una domanda di annullamento.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ha rilevato che il ricorso conteneva un solo capo delle conclusioni, espressamente qualificato dalla stessa ricorrente come domanda di riforma ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, poi articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. Ha quindi escluso che tale domanda potesse essere interpretata come comprensiva anche di una domanda di annullamento.
Il Tribunale ha ricordato la propria giurisprudenza secondo cui la riforma presuppone l’annullamento, totale o parziale, della decisione impugnata; in mancanza di una domanda di annullamento, la riforma non è accoglibile. Ha inoltre chiarito che il potere di riforma consiste nel sostituire alla decisione della commissione di ricorso quella che la commissione stessa avrebbe dovuto adottare, nei limiti delle sue competenze, e non nel registrare direttamente il marchio o nell’ordinare all’EUIPO di farlo.
A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha esaminato il sistema di competenze del regolamento n. 207/2009: la registrazione del marchio deriva dall’accertamento dei presupposti dell’articolo 45, ma l’esaminatore e la divisione di opposizione non adottano una decisione formale di registrazione; la commissione di ricorso, a sua volta, può solo esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata o rinviare l’affare. Ne consegue che essa non è competente a ordinare la registrazione del marchio, e il Tribunale non può quindi essere chiamato, tramite una domanda di sola riforma, a sostituirsi a tale organo in modo incompatibile con il sistema del regolamento.
Decisione e spese
Il ricorso è stato respinto in quanto irricevibile, senza necessità di esaminare la domanda di riservatezza. Poiché ExpressVPN Ltd è risultata soccombente, è stata condannata alle spese su domanda dell’EUIPO.
Principio ricavabile
Una domanda proposta dinanzi al Tribunale contro una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO è irricevibile se si limita a chiedere la sola riforma della decisione al fine di ottenere la registrazione del marchio, senza formulare anche una domanda di annullamento; inoltre, né la commissione di ricorso né il Tribunale possono essere aditi per ordinare direttamente la registrazione del marchio dell’Unione europea.
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