Corte di giustizia, Sentenza C-106/17
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 gennaio 2018. — Paweł Hofsoe contro LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Szczecinie. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e articolo 13, paragrafo 2 – Competenza in materia di assicurazioni – Ambito di applicazione ratione personae – Nozione di “persona lesa” – Professionista del settore assicurativo – Esclusione. — Causa C-106/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che un cessionario professionale del credito risarcitorio possa utilizzare il forum actoris previsto in materia assicurativa per convenire l’assicuratore nel foro del domicilio della persona lesa. La tutela speciale del regolamento n. 1215/2012 vale solo per i soggetti deboli che la norma intende proteggere e non per operatori professionali del recupero crediti. Ne deriva che resta applicabile la regola generale della competenza del domicilio del convenuto, salvo altre basi di giurisdizione non ricorrenti nel caso di specie.
Competenza in materia di assicurazioni: il cessionario professionale del credito risarcitorio della persona lesa non può invocare il forum actoris dell’articolo 11, par. 1, lett. b), e 13, par. 2, del regolamento n. 1215/2012.
La questione giuridica
Se l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), consenta a un cessionario del credito risarcitorio, che opera professionalmente nel recupero crediti verso assicuratori, di convenire l’assicuratore davanti ai giudici dello Stato membro del domicilio della persona lesa, facendo valere il credito ceduto dalla vittima di un sinistro stradale.
Principio di diritto
L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, letto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), non può essere invocato da un professionista del settore del recupero crediti assicurativi che agisca come cessionario del credito della vittima di un sinistro, poiché la disciplina speciale di competenza in materia di assicurazioni è riservata ai soggetti effettivamente meritevoli di tutela come parte debole e non si estende ai rapporti tra professionisti, anche se il credito trae origine da un danno risarcibile subito da una persona lesa.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 13, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 17, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 81, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Codice civile polacco, articolo 509
- Codice civile polacco, articolo 822, paragrafo 4
- Legge polacca sulle assicurazioni obbligatorie, articolo 20, paragrafo 1
Competenza in materia di assicurazioni e cessione del credito
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Szczecinie in una controversia tra un professionista attivo nel recupero di crediti risarcitori e un assicuratore tedesco. Il tema è l’interpretazione delle norme speciali sulla competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni previste dal regolamento (UE) n. 1215/2012.
Fatti e procedimento principale
Un veicolo di proprietà di una persona domiciliata in Polonia era stato danneggiato in Germania da un sinistro causato da una cittadina tedesca assicurata presso LVM. La proprietaria del veicolo aveva noleggiato un’autovettura sostitutiva e, non avendo ottenuto il rimborso integrale del costo, aveva ceduto il proprio credito al sig. Hofsoe, che svolge professionalmente attività di recupero crediti nei confronti degli assicuratori.
Il sig. Hofsoe aveva agito davanti a un giudice polacco per ottenere il saldo del risarcimento. La questione era se potesse avvalersi del foro del domicilio della persona lesa previsto per l’azione diretta contro l’assicuratore.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto il regolamento n. 1215/2012, in particolare:
- il considerando 15, sul principio generale del foro del convenuto e sulla prevedibilità delle regole di competenza;
- il considerando 18, sulla tutela della parte più debole in materia di assicurazioni, consumo e lavoro;
- l’articolo 4, paragrafo 1, sulla competenza generale del giudice del domicilio del convenuto;
- l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), che consente di convenire l’assicuratore davanti al giudice del domicilio dell’attore se l’azione è proposta dal contraente, dall’assicurato o dal beneficiario;
- l’articolo 13, paragrafo 2, che estende tali regole all’azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore.
Sono richiamate anche disposizioni del diritto polacco sulla cessione del credito e sull’azione diretta contro l’assicuratore.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il regolamento n. 1215/2012 si applicava ratione temporis alla controversia, perché l’azione era stata proposta dopo il 10 gennaio 2015. Precisa poi che l’articolo 13, paragrafo 2, riprende sostanzialmente la formulazione del previgente regolamento n. 44/2001, sicché la giurisprudenza formatasi su quest’ultimo resta rilevante.
La Corte ribadisce che l’articolo 13, paragrafo 2, ha lo scopo di estendere la protezione assicurativa a chi abbia subito un danno, anche indirettamente, quando ciò sia coerente con la finalità di tutela della parte debole. Tuttavia, le deroghe alla regola generale del foro del convenuto devono essere interpretate restrittivamente.
In questa logica, la Corte esclude che la protezione speciale possa essere riconosciuta a un professionista del settore assicurativo o, più in generale, a un soggetto che agisce in un contesto tra professionisti. La nozione di persona lesa non può essere interpretata in modo tale da comprendere un operatore che, pur agendo sulla base di una cessione del credito, svolge professionalmente il recupero di crediti risarcitori verso assicuratori.
La Corte valorizza due profili decisivi:
- non vi è una situazione di debolezza comparabile a quella del consumatore, dell’assicurato o della vittima che la disciplina intende proteggere;
- un’interpretazione caso per caso, fondata sulle dimensioni dell’impresa o su una presunta debolezza economica del professionista, comprometterebbe la prevedibilità delle norme di competenza, in contrasto con il considerando 15.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), non può essere invocato da una persona fisica la cui attività professionale consista nel recupero di crediti da risarcimento danni presso assicuratori e che agisca quale cessionario del credito della vittima di un sinistro stradale. Di conseguenza, tale soggetto non può convenire l’assicuratore davanti ai giudici dello Stato membro del domicilio della persona lesa facendo leva sul forum actoris speciale.
Principio affermato
La tutela speciale in materia di assicurazioni prevista dal regolamento n. 1215/2012 è riservata ai soggetti che rientrano nella ratio protettiva della disciplina; non si estende a un professionista del recupero crediti che agisca in base a una cessione del credito risarcitorio. La competenza speciale va quindi interpretata restrittivamente e non può essere ampliata in nome di una valutazione concreta della debolezza economica del cessionario.
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