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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04782/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando in sostanza la decisione di appello che aveva affermato la responsabilità dell'imputato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità penale. I motivi dedotti erano due: il primo denunciava vizio di illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, sostenendo che l'affermazione di colpevolezza si fondava sulle dichiarazioni della persona offesa; il secondo deduceva mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 99 c.p. in tema di recidiva/aggravamento. La Corte ha ritenuto entrambe le censure non consentite perché meramente reiterative di doglianze già svolte in appello e lì disattese con motivazione immune da vizi logici, oltre che formulate in modo generico e senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio per cui le dichiarazioni della persona offesa possono fondare l'affermazione di responsabilità se vagliate quanto a credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca del racconto. Quanto al secondo, ha osservato che il bilanciamento tra circostanze rientra nel giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria o illogica.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La censura sull'applicazione della recidiva è stata ritenuta non scrutinabile perché il motivo era meramente reiterativo e non confrontato con la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata applicata la conseguenza economica tipica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso per cassazione che riproducono pedissequamente doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili.
  • La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa può legittimamente fondare un giudizio di responsabilità, purché il giudice verifichi sia la credibilità soggettiva del dichiarante sia l'attendibilità intrinseca del racconto, con controllo più rigoroso rispetto ad altre prove dichiarative.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è riservato al merito e non è sindacabile in cassazione salvo che sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o totale mancanza di motivazione.
  • La motivazione è sufficiente quando, nel riconoscere l'equivalenza tra circostanze, il giudice spieghi che tale soluzione è quella ritenuta più idonea a garantire l'adeguatezza della pena concretamente irrogata.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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