Regolamento (UE) 2018/148
Regolamento delegato (UE) 2018/148 della Commissione, del 27 settembre 2017, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna gli allegati del regolamento SPG del 2012 per adeguare l'elenco dei paesi beneficiari alle mutate condizioni economiche e normative. Esclude dal regime generale SPG e, ove rilevante, dallo SPG+ o dall'EBA i paesi che non soddisfano più i criteri previsti. Le esclusioni sono differite nel tempo per consentire un periodo di adattamento agli operatori economici e ai paesi interessati.
Modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 sul sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), aggiornando l'elenco dei paesi beneficiari e le relative date di esclusione.
Ambito di applicazione
Si applica al regime SPG dell'Unione europea disciplinato dal regolamento (UE) n. 978/2012, con effetti sugli elenchi dei paesi beneficiari del regime generale SPG (allegato II), dello SPG+ (allegato III) e del regime EBA/Tutto tranne le armi (allegato IV). Incide sui rapporti commerciali preferenziali dell'UE con Costa d'Avorio, Ghana, Paraguay, Swaziland ed Guinea equatoriale. Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018, ma le modifiche agli allegati producono effetti dal 1o gennaio 2019 per Costa d'Avorio, Ghana, Paraguay e Swaziland, e dal 1o gennaio 2021 per la Guinea equatoriale.
Modifica degli allegati del regolamento SPG
Il regolamento delegato (UE) 2018/148 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 978/2012, che disciplina il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell'Unione. L'atto aggiorna gli elenchi dei paesi beneficiari alla luce dei criteri previsti dal regime, delle classificazioni della Banca mondiale e delle decisioni delle Nazioni Unite sui paesi meno sviluppati.
Ambito e criteri di revisione
Il regolamento si colloca nel quadro dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012, che esclude dal regime SPG i paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto per tre anni consecutivi, nonché i paesi che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato sostanzialmente equivalente o più favorevole. Il considerando richiama inoltre l'articolo 5, paragrafo 2, che impone una revisione annuale dell'allegato II al fine di adeguare la lista dei beneficiari alle mutate condizioni economiche, di sviluppo o commerciali.
Modifiche all'allegato II: regime generale SPG
L'allegato II viene modificato per eliminare quattro paesi: Costa d'Avorio, Ghana, Paraguay e Swaziland. L'esclusione di Costa d'Avorio, Ghana e Swaziland si fonda sull'esistenza di regimi di accesso preferenziale al mercato entrati in vigore rispettivamente il 3 settembre 2016, il 10 ottobre 2016 e il 15 dicembre 2016. Il Paraguay è invece escluso perché classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2015, 2016 e 2017. Per tutti questi paesi la cessazione dello status di beneficiario SPG produce effetti dal 1o gennaio 2019, così da consentire un periodo di adattamento agli operatori economici.
Modifica dell'allegato III: SPG+
Poiché il Paraguay perde lo status di beneficiario del regime generale SPG dal 1o gennaio 2019, perde automaticamente anche i requisiti per beneficiare dello SPG+ ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012. Il regolamento lo elimina pertanto dall'allegato III con la stessa data di applicazione, ossia dal 1o gennaio 2019.
Modifica dell'allegato IV: regime EBA
La Guinea equatoriale viene rimossa dall'allegato IV, relativo al regime "Everything But Arms" (EBA), perché le Nazioni Unite l'hanno depennata dalla categoria dei paesi meno sviluppati il 4 giugno 2017. In base all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, la perdita del beneficio EBA si applica dopo un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento; di conseguenza, l'effetto decorre dal 1o gennaio 2021.
Ulteriore esclusione della Guinea equatoriale dall'SPG
Oltre alla perdita dello status EBA, la Guinea equatoriale è esclusa anche dall'allegato II per il regime generale SPG, poiché è stata classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito alto nel 2015 e medio-alto nel 2016 e 2017. Anche tale esclusione è differita al 1o gennaio 2021.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018. Tuttavia, le modifiche agli allegati non producono effetti immediati per tutti i paesi: le esclusioni di Costa d'Avorio, Ghana, Paraguay e Swaziland si applicano dal 1o gennaio 2019, mentre le modifiche relative alla Guinea equatoriale si applicano dal 1o gennaio 2021. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame dei beneficiari SPG
Richiama i criteri dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 e la revisione annuale dell'allegato II prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, tenendo conto dei mutamenti economici, di sviluppo o commerciali dei paesi beneficiari. Viene ribadito che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto per tre anni consecutivi, o che beneficia di un accesso preferenziale al mercato equivalente o più favorevole, non dovrebbe beneficiare delle preferenze SPG.
Esclusione di Costa d'Avorio, Ghana, Paraguay e Swaziland dall'allegato II
L'allegato II è modificato eliminando Costa d'Avorio (CI), Ghana (GH), Paraguay (PY) e Swaziland (SZ). Le esclusioni si applicano dal 1o gennaio 2019. La motivazione è che Costa d'Avorio, Swaziland e Ghana beneficiano di regimi di accesso preferenziale al mercato entrati in vigore rispettivamente il 3 settembre 2016, il 10 ottobre 2016 e il 15 dicembre 2016, mentre il Paraguay è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2015, 2016 e 2017.
Esclusione del Paraguay dall'allegato III (SPG+)
Poiché il Paraguay cessa di essere beneficiario dell'SPG dal 1o gennaio 2019, perde anche i requisiti per lo SPG+ ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012. È quindi eliminato dall'allegato III con applicazione dal 1o gennaio 2019.
Esclusione della Guinea equatoriale dagli allegati II e IV
La Guinea equatoriale è eliminata dall'allegato IV perché le Nazioni Unite l'hanno depennata dalla categoria dei paesi meno sviluppati il 4 giugno 2017; la perdita dello status EBA si applica dopo un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, quindi dal 1o gennaio 2021. La stessa Guinea equatoriale è anche eliminata dall'allegato II, poiché la Banca mondiale l'ha classificata come paese a reddito alto nel 2015 e medio-alto nel 2016 e 2017; tale esclusione dall'SPG si applica dal 1o gennaio 2021.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018. L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applica dal 1o gennaio 2019; l'articolo 1, paragrafo 3, si applica dal 1o gennaio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 27 set 2017Regolamento (UE) 2017/1758
- Regolamento · 27 set 2017Regolamento (UE) 2017/1759
- Regolamento · 27 set 2017Regolamento (UE) 2017/1760
- Regolamento · 27 set 2017Regolamento (UE) 2017/1771
- Regolamento · 26 set 2017Regolamento (UE) 2017/1601
- Regolamento · 26 set 2017Regolamento (UE) 2017/1756
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →