Regolamento (UE) 2017/1760
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1760 della Commissione, del 27 settembre 2017, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come debbano essere trattate le domande di titoli di importazione di riso presentate nel sottoperiodo di settembre 2017 per alcuni contingenti tariffari già aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. Per alcuni contingenti la domanda supera le quantità disponibili e quindi viene fissato un coefficiente di attribuzione; per altri le domande restano entro i quantitativi disponibili e possono essere accolte integralmente. Il testo aggiorna inoltre i quantitativi trasferiti al sottoperiodo successivo, in particolare per i contingenti 09.4138 e 09.4168.
Rilascio dei titoli di importazione di riso per il sottoperiodo di settembre 2017 nell’ambito di specifici contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle domande di titoli di importazione presentate nei primi 10 giorni lavorativi di সেপ্টেম্বর 2017 per i contingenti tariffari di riso e rotture di riso istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, in particolare ai contingenti con numeri d’ordine 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130 e 09.4168. Riguarda operatori economici che importano riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 e rotture di riso del codice NC 1006 40 00, con ripartizione per origine (Stati Uniti, Thailandia, Australia, India, Pakistan, altre origini, tutti i paesi). Il regolamento produce effetti immediati dalla data di pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rilascio di titoli di importazione di riso per il sottoperiodo di settembre 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1760 della Commissione disciplina il rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito di alcuni contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. Il provvedimento si inserisce nella gestione periodica dei contingenti per riso lavorato o semilavorato e per rotture di riso, applicando i meccanismi di attribuzione previsti dalla normativa settoriale dell’Unione.
Contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, come base giuridica per l’adozione del testo, con particolare riferimento all’articolo 188. Nei considerando si precisa che il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ha aperto e disciplinato contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi.
Ambito dei contingenti interessati
Il mese di settembre 2017 costituisce:
- il quarto sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011;
- il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d);
- il primo sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e).
Il regolamento riguarda le domande presentate nei primi 10 giorni lavorativi di settembre 2017 per i seguenti numeri d’ordine: 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130 e 09.4168. I contingenti interessati comprendono riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 e rotture di riso del codice NC 1006 40 00, con ripartizione per origine geografica.
Gestione delle domande e coefficiente di attribuzione
Dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 emerge che, per alcuni contingenti, le domande superano i quantitativi disponibili. In tali casi la Commissione dispone che il rilascio dei titoli avvenga applicando il coefficiente di attribuzione indicato nell’allegato, calcolato secondo l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
L’allegato distingue tra situazioni di sovra-domanda e casi in cui le richieste sono inferiori o uguali alle disponibilità:
- per il contingente 09.4130 è indicato un coefficiente del 50,250208 %;
- per il contingente 09.4112 il coefficiente è del 65,541543 %;
- per il contingente 09.4117 il coefficiente è dell’8,704591 %;
- per il contingente 09.4118 il coefficiente è del 10,992065 %;
- per il contingente 09.4119 il coefficiente è del 99,272249 %;
- per il contingente 09.4168 il coefficiente è dello 0,994116 %.
Per i contingenti 09.4127 e 09.4116, nonché per altri casi segnalati nell’allegato, le domande sono inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono quindi essere accettate integralmente.
Quantitativi trasferiti al sottoperiodo successivo
Il regolamento precisa che il quantitativo non utilizzato per il sottoperiodo di settembre dei contingenti 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 è trasferito al contingente 9.4138 per il sottoperiodo successivo, in applicazione dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 5, primo comma, del medesimo regolamento di esecuzione, vengono fissati i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo per i contingenti 09.4138 e 09.4168. Nell’allegato è riportato espressamente un quantitativo di 1 778 874 kg per il contingente 09.4138 per ottobre 2017; per il contingente 09.4168 il quantitativo disponibile per il sottoperiodo successivo è pari a zero.
Entrata in vigore
Per esigenze di efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Attribuzione dei titoli per il sottoperiodo di settembre 2017
Le domande di titoli di importazione presentate nei primi 10 giorni lavorativi di settembre 2017 per i contingenti 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130 e 09.4168 danno luogo al rilascio dei titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell’allegato. Il coefficiente è determinato per ciascun contingente e, per alcune voci, le domande sono integralmente accoglibili perché non eccedono i quantitativi disponibili.
Quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo
L’allegato stabilisce i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo per i contingenti 09.4138 e 09.4168. Per il contingente 09.4138 è indicato un quantitativo totale disponibile pari a 1 778 874 kg per ottobre 2017; per il contingente 09.4168 il quantitativo disponibile per il sottoperiodo successivo è pari a 0 kg.
Contesto normativo e base giuridica
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell’articolo 188, e attua le modalità di gestione dei contingenti aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. Fa inoltre riferimento al regolamento (CE) n. 1301/2006 per il calcolo del coefficiente di attribuzione nei casi di sovra-domanda.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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