Regolamento (UE) 2017/1601
Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia dell’EFSD
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce l’EFSD come componente del Piano per gli investimenti esterni dell’Unione, insieme alla garanzia EFSD e al Fondo di garanzia EFSD. L’obiettivo è mobilitare investimenti sostenibili e inclusivi, soprattutto in Africa e nel vicinato europeo, combinando sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari per attrarre capitale privato e affrontare le cause profonde della migrazione, la povertà e la fragilità economica. La disciplina definisce struttura di governance, criteri di ammissibilità, strumenti coperti, regole di copertura finanziaria, obblighi di rendicontazione, trasparenza, controlli antifrode e limiti relativi a giurisdizioni fiscali non cooperative.
Istituzione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), della garanzia EFSD e del Fondo di garanzia EFSD per sostenere investimenti nei paesi partner, soprattutto in Africa e nel vicinato europeo.
Ambito di applicazione
Si applica alle operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dalla garanzia EFSD nei paesi partner definiti dal regolamento, in particolare nei paesi firmatari dell’accordo ACP-UE, nei paesi del regolamento (UE) n. 232/2014 e nei paesi ammissibili alla cooperazione geografica del regolamento (UE) n. 233/2014. Coinvolge la Commissione europea, la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti, organismi di diritto pubblico e privato, organizzazioni internazionali e altri enti selezionati come controparti ammissibili. L’operatività della garanzia è limitata a un periodo di investimento iniziale fino al 31 dicembre 2020; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dall’entrata in vigore. Sono previste esclusioni e vincoli rilevanti, tra cui il divieto di sostenere progetti collegati a riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frodi, evasione ed elusione fiscali, nonché limitazioni per giurisdizioni non cooperative o ad alto rischio.
Regolamento (UE) 2017/1601: EFSD, garanzia EFSD e Fondo di garanzia
Il regolamento istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile quale primo pilastro del Piano europeo per gli investimenti esterni, insieme alla garanzia EFSD e al relativo Fondo di garanzia. La logica dell’intervento è quella di mobilitare capitale pubblico e privato per sostenere sviluppo sostenibile, resilienza economica, occupazione e inclusione, soprattutto in Africa e nel vicinato europeo, con una forte connessione alle politiche dell’Unione in materia di cooperazione allo sviluppo, vicinato e migrazione.
Finalità strategiche e contesto politico
L’EFSD è espressamente orientato dagli articoli 21 TUE e 208 TFUE, dai principi internazionali di efficacia dello sviluppo e dall’Agenda 2030, in particolare dall’obiettivo di eliminazione della povertà. Il regolamento collega gli investimenti anche all’attuazione dell’accordo di Parigi, alla promozione di crescita verde e inclusiva, alla parità di genere, all’emancipazione di donne e giovani, alla buona governance, allo Stato di diritto e ai diritti umani.
Ambito territoriale e settoriale
La garanzia EFSD sostiene operazioni nei paesi partner individuati dal regolamento, con priorità all’Africa e al vicinato europeo. Il sostegno può riguardare paesi dell’ACP-UE, paesi del vicinato orientale e meridionale e altri paesi ammissibili alla cooperazione geografica, nonché contesti di fragilità o conflitto, paesi meno sviluppati e paesi poveri fortemente indebitati. Sul piano settoriale, sono rilevanti energia sostenibile e rinnovabile, acqua, rifiuti, trasporti, TIC, ambiente, risorse naturali, agricoltura sostenibile, crescita blu, infrastrutture sociali, salute e capitale umano.
Struttura istituzionale e governance
L’EFSD è strutturato in piattaforme regionali d’investimento, che operano secondo i metodi del finanziamento misto esterno dell’Unione. La Commissione assicura la gestione generale, in stretta cooperazione con la BEI e con le altre controparti ammissibili; a supporto è previsto un gruppo di valutazione tecnica. Il consiglio strategico orienta la Commissione su priorità, copertura geografica e tematica, complementarità con gli altri pilastri del PIE e con gli strumenti finanziari e fondi fiduciari esterni dell’Unione; ogni piattaforma regionale ha inoltre un comitato esecutivo che assiste la Commissione nella definizione delle finestre di investimento e nel rilascio di pareri sulle operazioni.
Garanzia EFSD, accordi di garanzia e strumenti ammessi
La garanzia dell’Unione è irrevocabile, incondizionata e a prima richiesta. È concessa solo previa conclusione di un accordo di garanzia con la controparte ammissibile e copre un periodo di investimento iniziale fino al 31 dicembre 2020; le controparti dispongono poi di un massimo di quattro anni per concludere accordi con cofinanziatori, intermediari o beneficiari finali. Gli strumenti coperti comprendono prestiti, garanzie, controgaranzie, strumenti di mercato dei capitali, assicurazioni e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, anche in valuta locale.
Criteri di ammissibilità e selezione delle operazioni
Le operazioni devono essere coerenti con le politiche dell’Unione e dei paesi partner e contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni, all’Agenda 2030, alla politica migratoria e, se del caso, alla politica europea di vicinato. Il regolamento richiede addizionalità, complementarità, sostenibilità economico-finanziaria, tecnica, ambientale e sociale, allineamento dei rischi tra partner e mobilitazione del capitale privato, nel rispetto dei principi OCSE/DAC e degli standard internazionali su imprese, diritti umani e lavoro. La Commissione definisce finestre di investimento motivate da un’analisi dei fallimenti di mercato; all’interno della piattaforma Africa deve essere dedicata una quota significativa a paesi fragili, senza sbocco sul mare e PMS.
Copertura finanziaria e Fondo di garanzia
Il massimale della garanzia EFSD è fissato a 1,5 miliardi di EUR. L’Unione deve inoltre rendere disponibile un contributo di 400 milioni di EUR dall’11º FES e un contributo di 350 milioni di EUR a carico del bilancio generale dell’Unione al Fondo di garanzia. Il Fondo funge da riserva di liquidità per eventuali attivazioni della garanzia e deve mantenere un tasso di copertura pari al 50 % degli obblighi garantiti dal bilancio UE; eventuali eccedenze sono riassegnate al bilancio e, in caso di insufficienza dal 2021, la Commissione deve riferire sulle cause e sulle misure correttive.
Trasparenza, controlli e tutela degli interessi finanziari
Le controparti ammissibili devono pubblicare in modo proattivo le informazioni sulle operazioni e rendere visibile il sostegno dell’Unione; la Commissione pubblica sul proprio portale gli elementi essenziali degli accordi e delle operazioni. È previsto un meccanismo di reclamo per terzi, incluse comunità e individui nei paesi partner. La Corte dei conti esercita il controllo esterno e l’OLAF è autorizzato a indagare su frodi, corruzione, riciclaggio o altri illeciti; gli atti vietano inoltre il sostegno a operazioni collegate a riciclaggio, finanziamento del terrorismo ed entità situate in giurisdizioni non cooperative o ad alto rischio, con obblighi di trasparenza sulla titolarità effettiva e di informativa paese per paese.
Disposizioni principali
Istituzione e finalità dell’EFSD
L’articolo 1 istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, la garanzia EFSD e il Fondo di garanzia EFSD, prevedendo la conclusione di accordi di garanzia tra Commissione e controparti ammissibili. L’articolo 3 definisce lo scopo: promuovere investimenti e accesso ai finanziamenti, soprattutto in Africa e nel vicinato europeo, per uno sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo, con particolare attenzione a resilienza, occupazione dignitosa, parità di genere, micro e PMI, addizionalità e attrazione di capitali privati.
Governance: piattaforme, consiglio strategico e comitati regionali
L’EFSD è articolato in piattaforme regionali d’investimento; la gestione spetta alla Commissione, che opera con la BEI e le altre controparti ammissibili, anche tramite un gruppo di valutazione tecnica. L’articolo 5 istituisce un consiglio strategico con funzioni consultive su orientamento strategico, priorità, obiettivi globali e coerenza con i tre pilastri del Piano per gli investimenti esterni; il consiglio comprende Commissione, alto प्रतिनिधante, Stati membri e BEI, con Parlamento europeo osservatore. L’articolo 6 prevede comitati esecutivi regionali per ciascuna piattaforma, incaricati di assistere la Commissione nella definizione di obiettivi e finestre di investimento e nel rilascio di pareri sulle operazioni.
Garanzia EFSD, condizioni di utilizzo e periodo di investimento
L’articolo 7 qualifica la garanzia come irrevocabile, incondizionata e a prima richiesta, destinata alle operazioni di finanziamento e investimento nei paesi partner dell’Africa e del vicinato europeo. L’articolo 8 subordina la concessione alla conclusione di un accordo di garanzia con la controparte ammissibile e limita il periodo di investimento al 31 dicembre 2020; le controparti hanno al massimo quattro anni dalla conclusione dell’accordo per chiudere intese con cofinanziatori, intermediari o beneficiari finali.
Criteri di ammissibilità e finestre di investimento
L’articolo 9 stabilisce che le operazioni devono essere coerenti con le politiche UE e dei paesi partner e perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, attuazione dell’Agenda 2030, politica di vicinato e politica migratoria, rafforzamento di settori socioeconomici e infrastrutture, sostegno al settore privato e alle PMI, rimozione delle strozzature agli investimenti e contributo all’azione per il clima. Le operazioni devono inoltre essere additive, complementari, sostenibili sul piano economico-finanziario, tecnico, ambientale e sociale, conformi ai principi di efficacia dello sviluppo e agli standard internazionali. La Commissione, sentiti consiglio strategico e comitati esecutivi, definisce finestre di investimento per regioni, paesi, settori o categorie di beneficiari, con analisi dei fallimenti di mercato; nell’ambito della piattaforma Africa una quota significativa va a paesi fragili, senza sbocco sul mare e PMS.
Strumenti finanziari coperti e controparti ammissibili
L’articolo 10 elenca gli strumenti coperti: prestiti, garanzie, controgaranzie, strumenti di mercato dei capitali e altre forme di finanziamento, supporto al credito, assicurazione, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie. L’articolo 11 individua le controparti ammissibili: BEI, FEI, organismi di diritto pubblico, organizzazioni internazionali, enti privati con attribuzioni di servizio pubblico e sufficienti garanzie finanziarie, nonché enti privati di Stati membri e paesi partner, in deroga al regolamento finanziario UE, con preferenza per chi pubblica informazioni ESG. La Commissione seleziona le controparti secondo le regole del regolamento finanziario e deve assicurare uso equo delle risorse, assenza di conflitti di interesse e cooperazione tra gli operatori.
Copertura finanziaria, limiti e fondi dedicati
L’articolo 12 fissa un massimale di 1.500.000.000 EUR per la garanzia EFSD, con possibilità di contributi aggiuntivi di Stati membri, paesi EFTA e altri donatori; l’Unione contribuisce inizialmente anche con 400.000.000 EUR provenienti dall’11º FES, e la garanzia diventa disponibile solo dopo tale versamento. L’articolo 12 riserva inoltre almeno 400.000.000 EUR di copertura per investimenti nei paesi partner ammissibili a titolo dell’11º FES e almeno 100.000.000 EUR per il vicinato orientale e meridionale. Il Fondo di garanzia è alimentato da risorse di bilancio, contributi volontari, rendimenti, recuperi e altri pagamenti; l’articolo 15 prevede un contributo di 350.000.000 EUR a carico del bilancio generale dell’Unione.
Contenuto degli accordi di garanzia e ripartizione del rischio
L’articolo 13 disciplina gli accordi di garanzia tra Commissione e controparti selezionate, che definiscono condizioni di copertura, analisi del rischio, remunerazione della garanzia, condizioni di pagamento, eventi attivatori, recuperi, monitoraggio, rendicontazione, valutazione e meccanismi di reclamo. Gli accordi possono riguardare singole operazioni o finestre di investimento e anche consorzi di controparti. La garanzia può coprire capitale, interessi, importi dovuti non incassati in caso di inadempimento, costi di finanziamento, costi di recupero e, per altre operazioni, gli importi utilizzati e i relativi costi.
Fondo di garanzia EFSD: funzionamento e copertura
L’articolo 14 qualifica il Fondo di garanzia come riserva di liquidità per le attivazioni della garanzia. Il fondo deve coprire il 50 % degli obblighi totali garantiti dal bilancio generale dell’Unione; eventuali eccedenze sono versate al bilancio e la ricostituzione avviene in quote annuali entro tre anni. Dal 1º gennaio 2021, se il livello del fondo scende sotto il 50 % del tasso di copertura, la Commissione deve riferire sulle cause e sulle eventuali misure eccezionali. Le risorse provenienti da rendimenti, recuperi e altri pagamenti sono impiegate prioritariamente per riportare la garanzia all’importo iniziale.
Rendicontazione, controllo e valutazione
L’articolo 16 impone una relazione annuale pubblica della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni coperte, includendo risultati, conformità, addizionalità, mobilitazione di capitale privato, impatti su occupazione e migrazione, effetto leva, attivazioni, perdite, recuperi e sinergie con gli altri pilastri del Piano per gli investimenti esterni. Le controparti devono fornire relazioni finanziarie annuali auditate e le informazioni necessarie alla Commissione; entro il 31 marzo e il 31 maggio di ogni anno la Commissione riferisce sullo stato del Fondo di garanzia. L’articolo 17 prevede una valutazione entro il 31 dicembre 2019 dell’EFSD e del Fondo di garanzia, con eventuale proposta di modifica del regolamento, in particolare per prorogare il periodo di investimento.
Trasparenza, reclami, audit e antifrode
L’articolo 18 obbliga le controparti a pubblicare proattivamente le informazioni sulle operazioni, nel rispetto delle norme UE su dati personali e accesso ai documenti; la Commissione pubblica sul proprio portale web gli elementi essenziali degli accordi e le informazioni sulle operazioni. L’articolo 19 impone la pubblicazione dei riferimenti ai meccanismi di reclamo delle controparti e consente la ricezione diretta dei reclami da parte della Commissione. L’articolo 20 attribuisce alla Corte dei conti la revisione esterna; l’articolo 21 impone l’informazione immediata all’OLAF in caso di sospette frodi o illeciti e consente indagini e recuperi; l’articolo 22 esclude il sostegno a operazioni connesse a riciclaggio, finanziamento del terrorismo ed entità in giurisdizioni non cooperative o ad alto rischio, imponendo anche disclosure sulla titolarità effettiva e informazioni paese per paese.
Entrata in vigore
L’articolo 23 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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