Regolamento (UE) 2017/1771
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1771 della Commissione, del 27 settembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i prezzi rappresentativi utilizzati per applicare i dazi addizionali all'importazione nel settore del pollame, delle uova e dell'ovoalbumina. La modifica si basa sul controllo periodico dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi per origine. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 viene sostituito con nuovi valori per alcune merci identificate da codice NC. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni per talune importazioni nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina, mediante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina, individuati per codice NC e per origine geografica. Incide sul calcolo dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni ai fini del regime dei dazi addizionali all'importazione disciplinato dal regolamento (CE) n. 1484/95, con effetti diretti e immediati in tutti gli Stati membri. Non introduce esclusioni espresse, ma sostituisce integralmente la tabella dell'allegato I per le voci elencate.
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1771 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina. La modifica è motivata dal controllo periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di adeguare i prezzi rappresentativi per talune importazioni in funzione dell'origine delle merci.
Contesto normativo
Il provvedimento si colloca nel quadro della politica agricola comune e richiama, come base giuridica, l'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. Il considerando evidenzia che il regolamento (CE) n. 1484/95 aveva già fissato le modalità applicative del regime relativo ai dazi addizionali all'importazione e i prezzi rappresentativi per i settori interessati.
Ambito di applicazione materiale
La modifica riguarda esclusivamente le importazioni di determinati prodotti classificati con specifici codici NC, tra cui:
- carcasse di polli congelate (presentazione 70 % e 65 %),
- pezzi disossati di galli o di galline congelati,
- pezzi disossati di tacchini congelati,
- uova sgusciate essiccate,
- preparazioni non cotte di galli o di galline.
L'intervento non modifica in generale il regime dei dazi addizionali, ma aggiorna la tabella dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni contenuta nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, con valori differenziati per origine geografica. Nell'allegato sono richiamate le origini utilizzate nella nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini".
Contenuto della modifica
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il nuovo allegato allegato al regolamento di esecuzione. La tabella contiene, per ciascuna voce, il prezzo rappresentativo espresso in EUR/100 kg e, quando previsto, l'importo della cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95.
Tra i valori aggiornati figurano, a titolo esemplificativo:
- carcasse di polli presentazione 70 %, congelate: 107,5 EUR/100 kg per origine AR;
- carcasse di polli presentazione 65 %, congelate: 102,1 EUR/100 kg con cauzione 5 per origine AR e 118,6 EUR/100 kg con cauzione 0 per origine BR;
- pezzi disossati di galli o di galline, congelati: valori differenziati per AR, BR, CL e TH;
- pezzi disossati di tacchini, congelati: valori per BR e CL;
- uova sgusciate essiccate: 352,1 EUR/100 kg per origine AR;
- preparazioni non cotte di galli o di galline: 219,3 EUR/100 kg con cauzione 20 per origine BR.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, assicurando così un effetto immediato e uniforme nell'ordinamento dell'Unione.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con l'allegato del presente regolamento. La modifica riguarda i prezzi rappresentativi e le cauzioni da applicare a specifiche merci importate nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina.
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi per origine
Il regolamento recepisce l'esito del controllo regolare dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di aggiornare i prezzi rappresentativi per talune importazioni in funzione delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Nell'allegato sono indicati i valori per singolo codice NC, origine e importi in EUR/100 kg.
Prodotti interessati e valori principali
L'allegato elenca, tra gli altri, carcasse di polli congelate, pezzi disossati di galli o galline congelati, pezzi disossati di tacchini congelati, uova sgusciate essiccate e preparazioni non cotte di galli o di galline. Per ciascuna voce sono fissati il prezzo rappresentativo e, ove previsto, la cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95, con differenziazione per origine (ad esempio AR, BR, CL, TH).
Entrata in vigore e applicazione immediata
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La motivazione sottolinea la necessità di garantire un'applicazione il più rapida possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati.
Effetto giuridico generale
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Come è indicizzato
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