Regolamento (UE) 2017/1759
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1759 della Commissione, del 27 settembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma e rinnova le misure antidumping sulle importazioni di carbonato di bario dalla Cina, esito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione conclude che, in caso di abrogazione delle misure, persisterebbe o si ripeterebbe il dumping, con conseguente rischio di ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo in misura specifica per due produttori esportatori e un dazio residuo per tutti gli altri operatori cinesi.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di carbonato di bario con tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, classificato al codice NC ex 2836 60 00 e al codice TARIC 2836600010, originario della Repubblica popolare cinese. Sono previsti dazi individuali per i due produttori esportatori cinesi nominativamente indicati e un dazio residuo per tutte le altre società. L'applicazione dei dazi individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione; in mancanza, si applica il dazio residuo. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1759 della Commissione: dazio antidumping definitivo sul carbonato di bario originario della RPC
Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già esistenti sul carbonato di bario proveniente dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione, applicando il regolamento (UE) 2016/1036, ritiene che la cessazione delle misure comporterebbe con elevata probabilità la persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
Contesto procedurale
Le misure originarie erano state istituite nel 2005 e prorogate nel 2011. A seguito della domanda presentata dall'unico produttore dell'Unione, la Commissione ha aperto il riesame il 18 agosto 2016. Nel corso dell'inchiesta ha inviato questionari ai produttori esportatori cinesi, agli importatori e agli utilizzatori, ma i produttori esportatori cinesi e gli importatori non hanno collaborato; perciò la Commissione ha fatto ampio ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto interessato è il carbonato di bario con tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e tenore di zolfo superiore allo 0,0015 %, in polvere, pressato granulare o calcinato granulare, classificato al codice NC ex 2836 60 00 e al codice TARIC 2836600010. La Commissione ha ritenuto che il prodotto importato dalla Cina, quello venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto e venduto nell'Unione fossero prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Accertamento del dumping
Per i due produttori esportatori cinesi che avevano ottenuto il trattamento di economia di mercato nell'inchiesta originaria, la Commissione ha stimato il valore normale e il prezzo all'esportazione sulla base dei dati disponibili, rilevando margini di dumping di circa il 30 % e circa il 20 %. Per gli altri produttori esportatori cinesi, che non avevano ottenuto il TEM, il valore normale è stato ricostruito senza ricorrere a un paese di riferimento collaborante, data l'assenza di cooperazione da parte dei potenziali paesi terzi; il margine di dumping è risultato superiore al 100 %.
Rischio di persistenza del dumping
La Commissione ha considerato la capacità produttiva cinese, stimata in almeno 428 000 tonnellate annue per i produttori noti, e una capacità inutilizzata di circa 280 000 tonnellate, superiore di oltre tre volte al consumo totale dell'Unione nel PIR. Ha inoltre osservato che le esportazioni cinesi verso vari mercati terzi erano effettuate a prezzi di dumping e che il mercato dell'Unione risultava più attrattivo per i prezzi praticabili. In caso di abrogazione delle misure, il probabile effetto sarebbe stato un forte incremento delle esportazioni verso l'UE a prezzi di dumping.
Pregiudizio all'industria dell'Unione
L'industria dell'Unione coincide con l'unico produttore europeo, che rappresenta il 100 % della produzione UE. Nel periodo esaminato, pur in un contesto di consumo sostanzialmente stabile, la produzione e l'occupazione hanno mostrato lievi miglioramenti, ma le vendite, la quota di mercato, la redditività e l'utile sul capitale investito sono rimasti deboli o negativi. La Commissione ha attribuito il pregiudizio notevole alle importazioni cinesi in dumping, caratterizzate da volumi significativi e da una sottoquotazione dei prezzi pari, secondo le stime, tra il 32 % e il 37 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione.
Interesse dell'Unione
La Commissione ha valutato l'impatto delle misure sugli interessi dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Ha concluso che il mantenimento dei dazi è necessario per consentire la sopravvivenza e la sostenibilità della produzione unionale; non sono emersi elementi di pregiudizio significativo per gli importatori; per gli utilizzatori l'impatto è stato ritenuto limitato, poiché il carbonato di bario incide solo in misura molto contenuta sul costo totale di produzione.
Misure definitive e applicazione pratica
L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo specifico: 6,3 EUR/t per Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd. (A606), 8,1 EUR/t per Zaozhuang Yongli Chemical Co. Ltd. (A607) e 56,4 EUR/t per tutte le altre società (A999). Per fruire delle aliquote individuali è necessaria una fattura commerciale conforme alla formula prescritta; in mancanza, si applica il dazio residuo. Se la merce è danneggiata prima dell'immissione in libera pratica, il dazio è ridotto proporzionalmente al valore in dogana. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e conferma delle misure
La Commissione, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, ha svolto un riesame delle misure antidumping già in vigore sul carbonato di bario cinese e ha concluso per il loro mantenimento, ritenendo sussistente il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è il carbonato di bario con specifiche caratteristiche di composizione (stronzio superiore allo 0,07 % e zolfo superiore allo 0,0015 %), in forme determinate, originario della RPC. Il regolamento qualifica come prodotti simili il prodotto importato, quello venduto sul mercato interno cinese e quello fabbricato e venduto nell'Unione.
Accertamento del dumping sulla base dei dati disponibili
Poiché nessun produttore esportatore cinese ha collaborato, la Commissione ha applicato l'articolo 18 del regolamento di base e ha fondato le conclusioni sui dati disponibili. Ha rilevato margini di dumping pari a circa il 30 % per Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd. e circa il 20 % per Zaozhuang Yongli Chemical Co. tra i due operatori con TEM; per gli altri produttori esportatori cinesi il margine di dumping è risultato superiore al 100 %.
Rischio di persistenza del dumping
La Commissione ha valorizzato l'elevata capacità produttiva cinese, l'ampia capacità inutilizzata stimata in 280 000 tonnellate, la prassi di esportazione a prezzi di dumping verso altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione. Ha concluso che, in assenza di misure, le esportazioni cinesi verso l'UE aumenterebbero probabilmente in misura significativa e continuerebbero a essere effettuate a prezzi di dumping.
Pregiudizio per l'industria dell'Unione
L'unico produttore dell'Unione rappresenta il 100 % della produzione UE. Pur con alcuni miglioramenti di produzione ed efficienza, l'industria dell'Unione ha continuato a registrare perdite, bassa redditività e una quota di mercato in calo. La Commissione ha ritenuto che il pregiudizio notevole derivasse dalle importazioni cinesi in dumping, che mantenevano prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e determinavano forte sottoquotazione.
Interesse dell'Unione
La Commissione ha esaminato gli interessi dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base. Ha ritenuto che il mantenimento delle misure fosse nell'interesse dell'industria dell'Unione, che non risultassero effetti negativi significativi per gli importatori e che l'impatto sugli utilizzatori fosse limitato, poiché il carbonato di bario incide solo in misura marginale sui loro costi di produzione.
Dazio antidumping definitivo
L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo di 6,3 EUR/t per Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd. (codice TARIC A606), di 8,1 EUR/t per Zaozhuang Yongli Chemical Co. Ltd. (codice TARIC A607) e di 56,4 EUR/t per tutte le altre società (codice TARIC A999).
Condizione documentale per i dazi individuali
L'applicazione dei dazi individuali ai produttori specificamente indicati è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione firmata e datata che attesti il produttore e l'esattezza delle informazioni. In assenza di tale fattura si applica il dazio residuo.
Norme doganali e riduzione in caso di danni
Se le merci sono danneggiate prima dell'immissione in libera pratica, il prezzo effettivamente pagato o da pagare è ridotto proporzionalmente ai fini del valore in dogana e il dazio antidumping è ridotto nella medesima proporzione, ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Restano applicabili, salvo diversa indicazione, le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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