Cassazione Penale, Sentenza n. 39926/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Palamari impugnava la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia aveva disposto la consegna all'autorità spagnola ai sensi del mandato di arresto europeo per il reato di associazione per delinquere finalizzata a furti di autovetture e riciclaggio, chiedendo invece il differimento della consegna perché era già sottoposto a misura cautelare in Italia per fatti in parte analoghi. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art.18-bis L. 22 aprile 2005, n.69 per presunta identità dei reati (ne bis in idem) tra il mandato spagnolo e il procedimento italiano, in particolare con riferimento al reato associativo che sarebbe stato commesso in parte anche in Spagna; 2) violazione dell'art.20 L. n.69 per il presunto concorso di mandati di arresto europeo e necessità di scelta tra essi in base a gravità e data di emissione; 3) violazione degli artt.6 e 16 L. n.69 per insufficiente descrizione dei fatti nel mandato di arresto che impedirebbe la valutazione della gravità indiziaria; 4) violazione dell'art.24 L. n.69 per avere rinviato la consegna solo fino all'espiazione della pena detentiva senza prevedere il differimento anche in caso di misure alternative alla detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha accertato che vi è una parziale coincidenza solo rispetto al reato associativo (che potrebbe essere commesso in parte anche in Spagna), mentre i reati "fine" (furti, riciclaggio, falso) non si sovrappongono perché commessi in luoghi diversi. Ha quindi disposto che la Corte di appello di Brescia dovrà verificare specificamente la coincidenza tra l'associazione contestata in Spagna e quella per cui si procede in Italia e valutare se esercitare il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art.18-bis, lett. b), con motivazione sulle ragioni dell'eventuale prevalente interesse dell'autorità italiana. Gli altri motivi sono stati respinti: l'art.20 non trova applicazione nella fattispecie; l'insufficiente specificazione dei fatti non è più causa di rifiuto ex articolo 17 (per effetto del d.lgs. 2/2021); l'art.24 attribuisce alla Corte discrezionalità nel rinvio della consegna e può modulare il differimento in relazione alla natura ed entità della pena e allo stato di restrizione della libertà. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n.69 (attuazione mandato d'arresto europeo)
art.6; art.16; art.18-bis; art.20; art.24
La Corte interpreta l'art.18-bis lett. b) come motivo facoltativo di rifiuto della consegna quando per lo stesso fatto è pendente un procedimento penale in Italia; l'art.20 si applica solo al caso di concorso di richieste formulate da più Stati membri diversi dall'autorità italiana; l'art.24 attribuisce discrezionalità alla Corte di appello sul rinvio della consegna e consente di modulare il differimento anche in relazione al tipo di pena da scontare in Italia.
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.10
modifica dell'art.17 L. n.69
Ha eliminato dal testo dell'art.17, comma 4, il riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza", per cui la mancata indicazione di tali indizi nel mandato non costituisce più causa di rifiuto della consegna.
Convenzione di Schengen e Carta dei diritti fondamentali dell'UE
Convenzione di Schengen 19 giugno 1990; art.50 Carta di Nizza
Richiamate a supporto del principio del ne bis in idem e della necessità di cooperazione giudiziaria tra Stati membri per i reati transnazionali.
Massime di principio
- Quando il mandato di arresto europeo riguarda fatti commessi in parte nel territorio italiano, la Corte di appello deve verificare l'identità del fatto rispetto al procedimento italiano e valutare l'eventuale applicazione dell'art.18-bis (rifiuto facoltativo) per evitare violazioni del ne bis in idem.
- Il concorso di più mandati di arresto europeo trova disciplina specifica nell'art.20 L. n.69, ma questa si applica soltanto quando le richieste provengono da più Stati membri diversi dall'autorità italiana; il caso diverso di mandato italiano antecedente richiede una valutazione distinta.
- Dalla modifica normativa (d.lgs. 2/2021) non può più essere opposta la carenza di "gravi indizi" come motivo ostativo alla consegna; l'esaustività della descrizione non costituisce più, di per sé, motivo di rifiuto.
- L'art.24 riconosce ampia discrezionalità alla Corte di appello nel rinviare la consegna: il differimento può essere modulato in funzione della gravità dei reati, dello stato di restrizione della libertà e della natura della pena (la possibilità di limitarlo alla durata della detenzione non è esclusa).
- In caso di possibili sovrapposizioni parziali (es. solo per il reato associativo) il giudice deve compiere una verifica puntuale e motivata sulla coincidenza degli elementi costitutivi dei reati per decidere se esercitare il rifiuto facoltativo o autorizzare la consegna.
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