Cassazione Penale, Ordinanza n. 32763/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in sede di rinvio, aveva respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 47, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, all'art. 666 c.p.p., alla Decisione Quadro 2008/947/GAI e al principio di equivalenza delle misure alternative, sostenendo la rilevanza della possibilità di eseguire la misura in Francia. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e travisamento del contenuto della misura estera. Con il terzo motivo ha lamentato vizio di motivazione. Il Tribunale aveva tuttavia ritenuto non concedibile l'affidamento in prova sulla base del comportamento complessivo e reiterato del condannato, consistente nella conduzione di autovetture di grossa cilindrata in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti nonostante il ritiro della patente, nonché nella violazione del regime di espiazione della pena mediante lavori di pubblica utilità, che il condannato aveva omesso di svolgere. Tali elementi erano stati valutati come indicativi dell'inadeguatezza dell'affidamento in prova a prevenire il pericolo di recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano generici, poiché si confrontavano soltanto con la questione dell'eseguibilità della misura alternativa in Francia e non con le ragioni, preliminari e dirimenti, poste dal Tribunale a fondamento del diniego, ossia l'inidoneità della misura a prevenire il rischio di recidiva, indipendentemente dal luogo di esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva valorizzato il comportamento reiterato del condannato e l'inosservanza dei lavori di pubblica utilità quale ragione ostativa all'affidamento in prova. La questione relativa alla possibile esecuzione della misura in Francia è stata considerata non dirimente, poiché anche una misura eseguita all'estero sarebbe stata suscettibile di trasgressione e comunque inidonea a prevenire il pericolo di recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47, comma 3, ord. pen.
La disposizione disciplina l'affidamento in prova ai servizi sociali; nel caso concreto, la misura è stata ritenuta non concedibile perché inidonea a prevenire il pericolo di recidiva alla luce del comportamento complessivo del condannato.
art. 666 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura processuale relativa al procedimento di sorveglianza; la Corte ha dichiarato il motivo generico per mancato confronto con le ragioni decisive dell'ordinanza impugnata.
Decisione Quadro 2008/947/GAI
Richiamata dal ricorrente in relazione al riconoscimento e all'esecuzione in Francia di misure alternative; la Corte ha ritenuto tale profilo non dirimente rispetto all'autonoma inidoneità della misura a prevenire la recidiva.
Massime di principio
- È generico il ricorso per cassazione che censura soltanto la possibilità di eseguire una misura alternativa all'estero senza confrontarsi specificamente con le ragioni autonome e dirimenti per le quali la misura è stata ritenuta inidonea a prevenire il pericolo di recidiva.
- Nel giudizio sull'affidamento in prova ai servizi sociali, il comportamento reiterato del condannato, consistito nella violazione delle prescrizioni o delle regole connesse a precedenti modalità alternative di espiazione della pena, può costituire elemento ostativo quando dimostri l'inadeguatezza della nuova misura rispetto alla prevenzione della recidiva.
- La possibilità di eseguire una misura alternativa in un altro Stato non è decisiva quando il giudice abbia previamente accertato che la misura, per le caratteristiche della condotta del condannato, non è idonea a prevenire il rischio di recidiva; tale valutazione può prescindere dal luogo di esecuzione.
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